TARES: LA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI
La nuova imposta comunale in arrivo si chiama Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) e sostituirà, dal 2013 (le rate di maggio e di settembre saranno calcolate ancora con i parametri utilizzati per la Tarsu, mentre sulla rata di dicembre graverà la maggiorazione dei 30 centesimi a metro quadro, salvo modifiche che ciascun Comune potrà adottare), la Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani) già trasformata per molti comuni in Tia (Tariffa di igiene ambientale). L'imposta è stata introdotta con il Decreto Salva Italia, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e graverà in misura maggiore sui contribuenti rispetto alle precedenti Tarsu e Tia (si prevede di circa il 25% in più) in quanto andrà anche a finanziare i cosiddetti "servizi indivisibili" del Comune quali, per esempio, il costo della manutenzione delle strade o dell'illuminazione pubblica.
Le rate previste saranno 3 o 4, salvo modifiche e l'ammontare dell'imponibile si baserà sull'80% della superficie catastale dell'immobile. Poichè tale dato non è ancora disponibile per i Comuni, all'inizio l'applicazione della Tares si baserà sulle superfici dichiarate ai fini Tarsu o Tia, in attesa che l’Agenzia delle Entrate trasferisca i dati catastali alle amministrazioni comunali.
L'aumento dell'importo, rispetto a quello sostenuto con la Tarsu, è motivato dal fatto che questo tributo (essendo una tariffa e non una tassa) andrà a coprire per intero i costi sostenuti dal Comune, non limitandosi tuttavia alla voce di spesa della raccolta rifiuti ma andando a ricomprendere anche i sopra citati servizi indivisibili.
Ed è proprio per fare fronte a questa ulteriore voce di spesa che i Comuni applicheranno una maggiorazione, sulla tariffa base, pari a 0,30 euro per mq., con la possibilità di arrivare ad un massimo di euro 0,40 a mq.
Come per l'Imu, si prevede che la tariffa iniziale sarà calcolata utilizzando i parametri della Tarsu (o della Tia), rimandando l'eventuale conguaglio al pagamento dell'ultima rata.
Il pagamento potrà avvenire tramite bollettino postale o utilizzando il modello F24.
Qui di seguito, il testo integrale dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011:
Art.
14
Istituzione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1. A decorrere
dal 1° gennaio 2013 e’ istituito in
tutti i comuni del territorio nazionale il
tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
dai comuni, e dei costi
relativi ai servizi indivisibili
dei comuni.
2. Soggetto attivo dell’obbligazione
tributaria e’ il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli
immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e’
dovuto da chiunque possieda,
occupi o detenga
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e’
dovuto da coloro che occupano o detengono i
locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo
familiare o tra coloro che
usano in comune i locali o le
aree stesse.
6. In caso di
utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso
anno solare, il tributo e’ dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle
aree a titolo di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di
locali in multiproprietà e di
centri commerciali integrati il
soggetto che gestisce i servizi comuni
e’ responsabile del versamento
del tributo dovuto per i locali ed
aree scoperte di uso comune e per i locali ed
aree scoperte in
uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi,
gli altri obblighi
o diritti derivanti
dal rapporto tributario riguardante
i locali e le aree in uso esclusivo. 8. Il tributo e’ corrisposto in base a
tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
9. La tariffa
e’ commisurata alle
quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui
al comma 12. Per le
unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie
assoggettabile al tributo è pari all’80 per cento della superficie
catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n.
138. Per gli
immobili già denunciati, i
comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici
che risultano inferiori
alla predetta percentuale a
seguito di incrocio dei
dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli
dell’Agenzia del territorio, secondo
modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta
Agenzia, sentita la
Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi
necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali
provvedono, a richiesta
del comune, a presentare
all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, per
l’eventuale conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie
assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione
della superficie assoggettabile al
tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di
regola rifiuti speciali, a
condizione che il
produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
11. La tariffa e’
composta da una quota determinata
in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite
in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e
di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo
anche i costi di cui
all’articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con
regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e
del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di
gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento
emanato ai sensi del primo periodo del
presente comma si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della
sua entrata in
vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione
del regolamento di
cui al primo periodo del
presente comma, le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa
determinata in base alle disposizioni di
cui ai commi da 8 a 12, si
applica una maggiorazione pari a 0,30 euro
per metro quadrato, a
copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i
quali possono, con
deliberazione del consiglio comunale,
modificare in aumento
la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche
graduandola in ragione
della tipologia dell’immobile e della zona ove e’ ubicato.
13-bis. A
decorrere dall’anno 2013
il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato
ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti in misura
corrispondente al gettito derivante
dalla maggiorazione standard di
cui al comma 13 del presente
articolo. In caso
di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure
previste dall’articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia
e Valle d’Aosta, nonché le
Province autonome di
Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero
al bilancio statale
del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti
nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari
al maggior gettito di cui al precedente periodo.
14. Resta ferma
la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis,
del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo
alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche e’ sottratto dal
costo che deve essere coperto
con il tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi.
15. Il comune con
regolamento può prevedere
riduzioni tariffarie, nella
misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico
occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che
risiedano o abbiano la dimora, per
piu’ di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in
cui non e’ effettuata la raccolta, il
tributo e’ dovuto in misura non
superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera
graduale, in relazione alla
distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita.
17. Nella
modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla
tariffa e’ applicato
un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero.
19. Il consiglio
comunale può deliberare ulteriori riduzioni
ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in
bilancio come autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura
e’ assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo
di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
20. Il tributo e’
dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del
servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato
una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone
o all’ambiente.
21. Le
agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20
si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con
regolamento da adottarsi ai
sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio
comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo,
concernente tra l’altro: a) la classificazione delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti; b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l’individuazione di categorie
di attività produttive
di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta; e) i
termini di presentazione della dichiarazione e
di versamento del tributo.
23. Il consiglio
comunale deve approvare le
tariffe del tributo entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dall’autorità competente.
24. Per il
servizio di gestione dei rifiuti assimilati
prodotti da soggetti che occupano
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalità
di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori
a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura
tariffaria e’ determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno,
maggiorata di un
importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L’obbligo di
presentazione della dichiarazione e’ assolto con il pagamento del tributo da
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di
occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta
municipale secondaria di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo
14 marzo 2011,
n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto
quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni relative al tributo
annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. E’ fatta
salva l’applicazione del
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e’ applicato nella misura percentuale
deliberata dalla provincia sull’importo
del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che
hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono, con
regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del
servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 e’ determinato
sulla base dei
criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. 31. La tariffa
di cui al comma 29 e’
applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di
cui al comma 29 applicano il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta
alla copertura dei costi
relativi ai servizi
indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.
33. I soggetti
passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal
comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso,
dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel
caso di occupazione in comune di
un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli
occupanti.
34. La
dichiarazione, redatta su modello messo
a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni
successivi sempreché non
si verifichino modificazioni dei
dati dichiarati da cui consegua
un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il
tributo comunale sui
rifiuti e sui
servizi, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento e’
effettuato, in mancanza
di diversa deliberazione comunale,
in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante
bollettino di conto corrente
postale ovvero modello di
pagamento unificato. E’ consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune
designa il funzionario
responsabile a cui
sono attribuiti tutti i
poteri per l’esercizio
di ogni attivita’ organizzativa e
gestionale, compreso quello
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita’,
nonche’ la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso.
37. Ai fini della
verifica del corretto assolvimento degli
obblighi tributari, il funzionario responsabile puo’ inviare
questionari al contribuente,
richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici,
in esenzione da
spese e diritti, e disporre l’accesso
ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di
mancata collaborazione del
contribuente od altro impedimento alla diretta
rilevazione, l’accertamento puo’
essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all’articolo 2729 del codice
civile.
39. In caso
di omesso o
insufficiente versamento del
tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
40. In caso di
omessa presentazione della dichiarazione, si
applica la sanzione dal 100 per cento
al 200 per cento del
tributo non versato, con un
minimo di 50 euro.
41. In caso di
infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per
cento del tributo non versato, con un minimo
di 50 euro.
42. In
caso di mancata,
incompleta o infedele
risposta al questionario di cui
al comma 37, entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da
euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni
di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per la
proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
44. Resta salva
la facoltà del
comune di deliberare
con il regolamento circostanze
attenuanti o esimenti
nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa
statale.
45. Per tutto
quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo concernenti il
tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161
a 170, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Resta ferma
l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
46. A decorrere
dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti
i vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia
di natura patrimoniale sia di
natura tributaria, compresa
l’addizionale per l’integrazione dei
bilanci degli enti
comunali di assistenza. All’articolo 195, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.
152, sono abrogate
le parole da “Ai rifiuti assimilati” fino a “la predetta
tariffazione”.
47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, e’ abrogato, con efficacia a decorrere dalla
data di cui al comma 46 del
presente articolo.
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