CONFORMITA' IMPIANTI E PRELIMINARE DI VENDITA
(L'evoluzione del Decreto Bersani)
Con il D.M. n. 37 22/01/2008, «Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici», sono state abrogate, parzialmente, la legge n. 46/1990 e, definitivamente, le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del D.P.R. n. 447/1991.
La nuova regolamentazione si applica agli impianti di tutti gli edifici (indipendentemente dalla destinazione d’uso) e non più, quindi, ai soli edifici civili.
L’abilitazione (a certificare un impianto installato) è conseguita con l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, designato con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali. Tuttavia, una novità importante è l’obbligo, da parte del responsabile tecnico, di svolgere questa funzione per una sola impresa essendo la qualifica incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Poco o nulla cambia per quanto riguarda i contenuti essenziali e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità (Di.Co.). Per le imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3, diversamente da quanto era stabilito nel modello allegato al D.M. 20 febbraio 1992, la Di.Co. ora deve essere firmata, oltre che dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, anche dal responsabile tecnico della stessa.
Rispetto ai modelli precedenti, sono due le novità significative:
1) è obbligatorio specificare la potenza massima impegnabile (per evitare che un impianto dimensionato e realizzato per 3 kW possa, in futuro, essere utilizzato dall’utente con 6 kW di potenza);
2) occorre indicare il nome del progettista.
Se il progetto deve essere redatto a cura di un professionista deve essere indicato anche il numero di iscrizione all’albo.
Le Di.Co. emesse prima del 27 marzo 2008 devono essere rilasciate sul vecchio modulo; dal giorno dopo, invece, devono essere utilizzati i nuovi modelli. Il comma 6, art. 7, ha apportato la novità più rilevante, ossia l’introduzione della dichiarazione di rispondenza (Di.Re.) per tutti gli impianti costruiti antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. n. 37/2008, per i quali la Di.Co. non sia reperibile ovvero non sia mai stata prodotta. Si determinano, così, le seguenti tre possibilità:
A) impianti costruiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/1990: certificazione dei requisiti minimi di sicurezza mediante emissione della Di.Re;
B) impianti costruiti successivamente alla legge n. 46/1990 ma prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 37/2008: la conformità alle norme di sicurezza degli impianti è certificata dalla Di.Co. ovvero, in difetto di questa, dalla Di.Re.;
C) impianti costruiti dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 37/2008: la certificazione di conformità al progetto e a tutte le norme della regola dell’arte, comprese, quindi, quelle riguardanti la sicurezza, è prodotta solamente con la Di.Co.
Va infine ricordato che la Di.Co. è completa e quindi valida a tutti gli effetti se corredata degli allegati obbligatori che vengono riportati nei modelli stessi: quindi almeno la Visura Camerale del soggetto che la emette e il progetto dell'impianto a firma di tecnico abilitato se l'impianto rientra nella casistica oppure da schema di impianto redatto anche dal responsabile tecnico della ditta stessa.
Va infine ricordato che la Di.Co. è completa e quindi valida a tutti gli effetti se corredata degli allegati obbligatori che vengono riportati nei modelli stessi: quindi almeno la Visura Camerale del soggetto che la emette e il progetto dell'impianto a firma di tecnico abilitato se l'impianto rientra nella casistica oppure da schema di impianto redatto anche dal responsabile tecnico della ditta stessa.
Con l'abolizione dell'art 13 del D.M. 37/2008 da parte dell'art. 35 comma 2 D.L. 112/2008, così come convertito dalla L. 133/2008, è decaduto l'obbligo in capo al proprietario di fornire la documentazione relativa agli impianti all'utilizzatore dell'immobile (acquirente, locatario, donatario, comodatario ecc.) in sede di cessione dell'immobile a qualsiasi titolo.
Permangono invece, in sede contrattuale, gli obblighi generici previsti dal combinato disposto degli articoli 1490 (garanzia per i vizi della cosa venduta) e 1491 (esclusione della garanzia) del codice civile.
Una clausola, non di stile, che si potrebbe utilizzare in un preliminare di vendita e che chiarisce tra le parti lo stato effettivo degli impianti, specialmente nel caso in cui detti impianti siano antecedenti al 1990 e privi della relativa certificazione, è la seguente: "Le parti, espressamente, si danno e prendono reciprocamente atto che, anche ai fini della determinazione del prezzo, si è tenuto conto dello stato di fatto in cui l’immobile ed i relativi impianti si trovano, come visti ed accettati dal promittente l’acquisto, il quale dichiara espressamente di ritenere esaustive, al fine della propria determinazione a concludere l’affare, le informazioni e la documentazione ricevute in merito all’immobile oggetto del presente contratto ed ai suoi impianti. Ai fini della situazione in cui si trovano i suddetti impianti e della loro (eventuale) conformità, parte promittente la vendita rende edotto il promittente l’acquisto, il quale prende atto e nulla oppone, che i suddetti sono privi della relativa certificazione e che sono stati realizzati in data anteriore al 1990. In ogni caso, parte promittente l’acquisto, avendone preso atto, dichiara di rinunciare ad ogni e qualsiasi azione nei confronti sia del venditore che dell’agenzia immobiliare in ordine alla normativa sulla sicurezza degli impianti, rinunciando altresì a qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo dovuta".
Permangono invece, in sede contrattuale, gli obblighi generici previsti dal combinato disposto degli articoli 1490 (garanzia per i vizi della cosa venduta) e 1491 (esclusione della garanzia) del codice civile.
Una clausola, non di stile, che si potrebbe utilizzare in un preliminare di vendita e che chiarisce tra le parti lo stato effettivo degli impianti, specialmente nel caso in cui detti impianti siano antecedenti al 1990 e privi della relativa certificazione, è la seguente: "Le parti, espressamente, si danno e prendono reciprocamente atto che, anche ai fini della determinazione del prezzo, si è tenuto conto dello stato di fatto in cui l’immobile ed i relativi impianti si trovano, come visti ed accettati dal promittente l’acquisto, il quale dichiara espressamente di ritenere esaustive, al fine della propria determinazione a concludere l’affare, le informazioni e la documentazione ricevute in merito all’immobile oggetto del presente contratto ed ai suoi impianti. Ai fini della situazione in cui si trovano i suddetti impianti e della loro (eventuale) conformità, parte promittente la vendita rende edotto il promittente l’acquisto, il quale prende atto e nulla oppone, che i suddetti sono privi della relativa certificazione e che sono stati realizzati in data anteriore al 1990. In ogni caso, parte promittente l’acquisto, avendone preso atto, dichiara di rinunciare ad ogni e qualsiasi azione nei confronti sia del venditore che dell’agenzia immobiliare in ordine alla normativa sulla sicurezza degli impianti, rinunciando altresì a qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo dovuta".
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