L’art. 3 ( cedolare secca sugli affitti ), comma 3 del Decreto
Legislativo n. 23/2011 ha stabilito che: ” Fermi
gli obblighi di presentazione
della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto
di locazione assorbe
gli ulteriori obblighi di comunicazione,
incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 maggio 1978, n. 191” .
A sua volta il Decreto Legislativo
n° 70 /2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n° 106 ha disposto ( con l’art.
5, comma 4) che:”Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
immobili , la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o, comunque, diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto
dall’articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n° 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n° 191.”
Con queste norme è venuto meno l’obbligo di comunicare,
entro le 48 ore, la cessione di un fabbricato così come previsto dall’art. 12
del D.L. 59/78, convertito nella L. 191/78 che stabilisce: “ Chiunque
cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un
tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso
ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua
esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della
persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di
identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. (…omissis…) La comunicazione di cui ai precedenti commi può
essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta
postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni
indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è
accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché
dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata
dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. (…omissis…). Vengono accettate anche le comunicazioni tramite
Posta Elettronica Certificata.
E’
opportuno sottolineare che l’art. 3 comma 3 del D.L. n° 23/2011 e l’art.5,
comma 4 del D.L. 70/2011 sono andati a modificare unicamente la disciplina
relativa alla comunicazione di cui all'articolo 12 sopra riportato, motivo per
cui rimane ferma la comunicazione di
cessione di fabbricato (da presentare all'autorità di Polizia sempre entro
48 ore) per la concessione di alloggio o di ospitalità a uno straniero o a un apolide, per l'assunzione di uno di questi
soggetti come dipendente e per la cessione agli stessi della proprietà o del
godimento di beni immobili.
Tale
obbligo permane in forza dell’art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) ove recita: “Chiunque, a qualsiasi titolo,
dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello
straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il
quale la comunicazione è dovuta”.
Rimane altresì l’obbligo della comunicazione
all’autorità di Pubblica Sicurezza in caso di:” locazione di unità immobiliari
ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività di impresa, o di arti e
professioni “ in quanto il comma 6 dell’art.3 del predetto Decreto
Legislativo n. 23/2011 esclude esplicitamente la possibilità di applicare il
comma 3 dell’art.3.
Alla luce
di quanto sopra esposto sembra si possa
affermare che l’obbligo della comunicazione, entro le 48 ore, all’Autorità di
Pubblica Sicurezza, permanga esclusivamente:
-
nel caso di cessione di immobili, di qualsivoglia
genere o natura, sia in godimento che con il trasferimento di diritti reali, a
stranieri o ad apolidi;
-
nel caso di cessione in locazione, a chiunque, di
unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività di
impresa, o di arti e professioni
Va sottolineato come sia ritenuta valida, ai fini della corretta trasmissione dei
dati, la comunicazione a mezzo posta certificata (P.E.C.).
L'argomento è stato definitivamente regolamentato dall'art. 2 del DECRETO LEGGE n. 79/2012. A tal proposito, si consiglia di consultare i commenti inseriti in calce a questo post.
L'argomento è stato definitivamente regolamentato dall'art. 2 del DECRETO LEGGE n. 79/2012. A tal proposito, si consiglia di consultare i commenti inseriti in calce a questo post.
LINK UTILE
Ulteriore precisazione:
RispondiEliminaOggetto:DENUNCIA CESSIONE FABBRICATO (D.L. 79/2012, art. 2)
Non è più dovuta la comunicazione “cessione di fabbricato” relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso.
La soppressione è stata disposta con l’art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) pubblicato sulla G.U. n. 142 del medesimo giorno e in vigore da ieri 21 giugno 2012.
Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come “denuncia antiterrorismo”, prevista dall’art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo), in caso di permanenza nell’immobile superiore a trenta giorni.
La registrazione del contratto, infatti “assorbe” l’obbligo in questione. Nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali, permane l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco. IL D.L. 79/2012 dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione), quando ad occupare
l’immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all’Unione europea.
Nei casi in cui rimane obbligatoria, la comunicazione potrà avvenire anche in via telematica non appena sarà stato varato l’apposito decreto del ministro
dell’interno, previsto dalla nuova normativa.
Il Decreto Legge n. 79/2012 ( http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;79 ) è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/2012.
RispondiEliminaEcco qui il testo dell'art. 2:
Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.