Compravendite immobiliari: obbligo di conformità
tra stato di fatto dell’immobile e dati catastali
tra stato di fatto dell’immobile e dati catastali
Il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), coordinato con la Legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, introduce, all’art. 19, nuove norme in materia di aggiornamento catastale e redazione degli atti traslativi di unità immobiliari, aggiungendo all’art. 29 della legge n. 52 del 27/02/1985 un ulteriore comma: ”1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ".
Una particolare valenza riveste un passaggio contenuto nella Circolare n. 2/2010 dell'Agenzia del Territorio, ove si legge: "Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni,che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità".
Una particolare valenza riveste un passaggio contenuto nella Circolare n. 2/2010 dell'Agenzia del Territorio, ove si legge: "Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni,che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità".
Da ciò si evince la finalità fiscale della norma che, al comma 1 dello stesso art. 19, prevede l’attivazione, a partire dal 1° gennaio 2011, dell’Anagrafe immobiliare integrata, gestita dall’Agenzia del Territorio, con la funzione di attestare ai fini fiscali lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto, titolare di diritti reali.
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