domenica 17 giugno 2012

CARATTERISTICHE DELLE ABITAZIONI DI LUSSO



DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N. 1072 DEL 02/08/1969

I riferimenti per definire un'abitazione di lusso (A/8, A/1), a tutt'oggi utilizzati, sono contenuti nel D.M. 1072 del 02/08/1969 che fu emanato ai sensi ed in applicazione dell'art. 13 della Legge "Tupini" n. 408/1949.
Nella tabella in esso riportata (richiamata dall'art. 8) sono elencate una serie di caratteristiche, tra cui la metratura  dell'abitazione, l'estensione dei parchi privati ed il rapporto con le superfici coperte, l'estensione delle piscine a servizio degli immobili unifamiliari e, in caso di piscine o di campi da tennis condominiali, il numero di unità abitative al cui servizio sono stati realizzati, la cui concomitanza (vedi infra) determina il contesto "di lusso".
L'art. 8 del Decreto Ministeriale stabilisce che sono considerate abitazioni di lusso: Le case e  le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto".
Ed infatti, la sentenza n. 126/37/2010 del 21/06/10 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in applicazione del citato art. 8 ha correttamente dichiarato che è insufficiente ad attribuire la qualifica di lusso all'abitazione acquistata, quando viene evidenziata una sola caratteristica tra quelle indicate nella tabella allegata al D.M. del 02/08/69.
Con riferimento alla "Villa", intesa come abitazione unifamiliare, il Decreto considera di lusso:
  • Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
  • Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
Viene invece considerato appartamento di lusso la singola unità immobiliare avente superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
E' opportuno chiarire che la metratura di 240 mq., oltre la quale deve intendersi di lusso un appartamento (A/1), non va confusa con la metratura riportata nella tabella del Decreto, dove indica, per la singola unità abitativa, una superficie utile complessiva superiore a 160 mq. perchè, mentre gli oltre 240 mq sono sufficienti da soli per contraddistinguere un appartamento di lusso, gli oltre 160 mq. non sono sufficienti da soli per qualificare l'alloggio come appartenente alla categoria "di lusso", giusta la necessità, fissata dal già citato art. 8, della coesistenza di oltre 4 caratteristiche tra quelle elencate.


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