mercoledì 6 giugno 2012

CESSIONE IMMOBILIARE E DETRAZIONI FISCALI


IN CASO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
A CHI SPETTA LA DETRAZIONE FISCALE SUI LAVORI ESEGUITI

La CIRCOLARE N. 19E dell'Agenzia delle Entrate dell'01/06/2012 ha dato risposta ad alcuni interessanti quesiti riguardanti la detrazione del 36% per le ristrutturazioni e del 55% per la riqualificazione energetica (portata al 50% fino al 31/12/2016 la prima ed incrementata al 65% fino al 31/12/2016 la seconda dalla Legge di Stabilità 2016) dei lavori eseguiti dal proprietario sull'immobile oggetto di compravendita (Per le ultime novità, consulta la pagina "Eco-bonus, ristrutturazione edilizia e bonus mobili").
Per una corretta applicazione della normativa riguardante la detrazione fiscale si consiglia di leggere anche la scheda informativa dell'Agenzia delle Entrate.
Qui di seguito riportiamo i due quesiti e le risposte contenute nella predetta Circolare:


1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell’immobile

D. In caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi  di  recupero del patrimonio edilizio si chiede se il diritto a fruire della detrazione, in assenza di specifiche clausole contrattuali, si trasferisce all’acquirente o resta in capo al venditore.
R. I commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotti in sede di conversione in legge del decreto, intervengono sulla disciplina della detrazione del 36 per cento prevista, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, modificando le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art.1, comma 7, della legge n. 449 del 1997, e art. 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002).
In base alla previgente disciplina, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spettava per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni “possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare”In assenza di specifiche indicazioni nell’atto  di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, inserito ad opera dell’articolo 4 del DL n. 201 del 2011 che, a partire dal 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame, secondo cui “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Si precisa che i commi in esame non incidono su altri profili dell’agevolazione in esame. Si confermano quindi i chiarimenti già forniti con la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57 del Ministero delle Finanze con la quale si è precisato che benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita” (non oggetto di modifica) la detrazione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito. Nell’ipotesi, invece, di trasferimento  mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile, come previsto dal quarto periodo dell’art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, non modificato dal decreto legge n. 138 del 2011.




1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell’immobile

D. Si chiede se le disposizioni riguardanti  il trasferimento della detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso vendita dell’immobile si applichino anche alla detrazione del 55% per  interventi di riqualificazione energetica?
R. L’art. 1 della legge n. 296 del 2006, introduttivo dell’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevede al comma 348 che la detrazione sia “concessa con le modalità di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41”, ossia con le modalità previste per l’agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Con circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 è stato chiarito che in relazione alla variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto attuativo del 19 febbraio 2008, si  rinviava alla prassi normativa relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.
Successivamente, il DM di attuazione del 19 febbraio 2007 (nella formulazione 
risultante dalle modifiche apportate dal D.M. 7 aprile 2008) ha previsto all’art. 9-bis che “in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
Al riguardo, sebbene il richiamato art. 9-bis del DM del 19 febbraio 2007 non sia stato espressamente modificato, tenendo conto della gerarchia delle fonti, si ritiene prevalente il rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 alle “modalità di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”, ossia alle disposizioni riguardanti la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Conseguentemente, i commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 sono applicabili anche agli atti di trasferimento tra vivi delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica agevolabiliÈ così mantenuta, anche dopo la modifica normativa descritta, la simmetria tra le modalità applicative delle due agevolazioni fiscali.


ARGOMENTI CORRELATI
Si allega anche una pagina del "Quotidiano del Commercialista" del 02/06/2012 che, in sintesi, analizza e commenta i passi della Circolare sopra riportati.





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