I PARCHEGGI PERTINENZIALI
La Legge n. 122 del 24 marzo 1989, cosiddetta LEGGE TOGNOLI, all'art. 9 comma 1 prevedeva:" I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici... (omissis)".
Al comma 5 disponeva inoltre:" I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli”.
Dopo numerosi Decreti Legge, mai convertiti in Legge, la cui mancata conversione ha generato problemi di natura giuridica di non facile soluzione legati alla sorte dei parcheggi "Tognoli" compravenduti separatamente dall'appartamento, cui erano uniti da vincolo pertinenziale, durante il periodo di validità di questi Decreti Legge non convertiti e non più reiterati, il nuovo "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" n. 5 del 09/02/2012, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012 n. 35, all'art. 10 ha apportato una sostanziale modifica al comma 5 dell'art. 9 della Legge 122/1989, sopra riportato.
Il nuovo testo del comma 5 recita infatti:" Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della Legge n. 1150 del 17 agosto 1942, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso Comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione".
E' opportuno riportare qui di seguito il chiarimento fornito dal Consiglio Nazionale del Norariato, in merito all'ubicazione che deve avere il parcheggio pertinenziale ceduto: "L’instaurarsi del regime pertinenziale richiede pur sempre la destinazione del parcheggio a servizio dell’unità principale, la quale a sua volta presuppone ovviamente la possibilità che il parcheggio sia utilizzato per l’utilità del bene principale e non semplicemente per il proprietario dello stesso. Se ne deve dedurre che ai fini della sussistenza del rapporto pertinenziale in esame l’ubicazione nello stesso comune è condizione necessaria ma non sufficiente. Sarà infatti anche necessario che il parcheggio sia ubicato in prossimità dell’unità principale e cioè ad una distanza tale da consentire l’instaurarsi di un rapporto di servizio fra il parcheggio ed il bene principale".
Lo stesso studio esclude poi l'ipotesi di dovere richiedere un'autorizzazione al Comune per lo spostamento del vincolo su altra unità:"la norma non richiede che lo spostamento del vincolo di pertinenzialità debba essere autorizzato dal comune, né che debba essere all’uopo modificato il titolo edilizio che aveva legittimato la costruzione del parcheggio ovvero gli eventuali atti d’obbligo stipulati al riguardo, né che la destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune sia oggetto di un autonomo atto d’obbligo nei confronti del comune, ma si limita a prescrivere che siffatta destinazione sia “contestuale”.
E' opportuno riportare qui di seguito il chiarimento fornito dal Consiglio Nazionale del Norariato, in merito all'ubicazione che deve avere il parcheggio pertinenziale ceduto: "L’instaurarsi del regime pertinenziale richiede pur sempre la destinazione del parcheggio a servizio dell’unità principale, la quale a sua volta presuppone ovviamente la possibilità che il parcheggio sia utilizzato per l’utilità del bene principale e non semplicemente per il proprietario dello stesso. Se ne deve dedurre che ai fini della sussistenza del rapporto pertinenziale in esame l’ubicazione nello stesso comune è condizione necessaria ma non sufficiente. Sarà infatti anche necessario che il parcheggio sia ubicato in prossimità dell’unità principale e cioè ad una distanza tale da consentire l’instaurarsi di un rapporto di servizio fra il parcheggio ed il bene principale".
Lo stesso studio esclude poi l'ipotesi di dovere richiedere un'autorizzazione al Comune per lo spostamento del vincolo su altra unità:"la norma non richiede che lo spostamento del vincolo di pertinenzialità debba essere autorizzato dal comune, né che debba essere all’uopo modificato il titolo edilizio che aveva legittimato la costruzione del parcheggio ovvero gli eventuali atti d’obbligo stipulati al riguardo, né che la destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune sia oggetto di un autonomo atto d’obbligo nei confronti del comune, ma si limita a prescrivere che siffatta destinazione sia “contestuale”.
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