IL BENEFICIO FISCALE DELLA PRIMA CASA
Dati qui per richiamati i requisiti soggettivi, richiesti dalla Nota II bis posta in calce all'art. 1 della Tariffa Parte I del D.P.R. 131/1986, necessari per acquistare un'abitazione non di lusso con i benefici fiscali "prima casa", proponiamo una serie di casi particolari di applicazione dell'agevolazione "prima casa" presi in esami da alcune Circolari e Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate.
ACQUISTO DI ABITAZIONE NON DI LUSSO IN CORSO DI COSTRUZIONE
Qualora l'acquisto, soggetto all'imposta di registro, riguardi un immobile non ultimato, si può beneficiare dell'agevolazione fiscale purchè sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge. Infatti, la legge richiede che oggetto della compravendita sia un fabbricato "destinato ad abitazione" e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell'acquisto. L'Ufficio competente avrà il potere di accertare la sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Ai fini IVA il D.P.R. n. 633/1972 prevede già la possibilità di avvalersi del beneficio fiscale "prima casa" per gli immobili non di lusso, non ancora ultimati (Fonti: Circolare 19/E 2001; Circolare 38/E 2005; Circolare 31/E 2010; Cass. n. 9150/2000; Cass. n. 5297/2001; Cass. n. 8163/2002; Cass. n. 3604/2003; Cass. n. 18300/2004).
ACQUISTO DI ABITAZIONE CONTIGUA
L'agevolazione "prima casa" spetta anche nel caso di acquisto di due appartamenti contigui destinati a diventare un'unica abitazione purchè questa conservi, dopo la fusione, le caratteristiche di abitazione non di lusso. Lo stesso regime di favore si estende anche all'acquisto di un immobile contiguo ad altra abitazione già acquistata con i benefici "prima casa", fermo restando, anche in questo caso, la sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalla normativa agevolata. Il beneficio è stato esteso anche all'acquisto di un immobile destinato all'ampliamento di un'abitazione precedentemente acquistata senza fruire del regime di favore, in quanto non previsto dalla normativa vigente al momento del primo acquisto, ovvero anche nel caso in cui l'acquirente fosse, all'epoca della prima compravendita, già titolare di altro immobile acquisito con l'agevolazione "prima casa" (Fonti: Risoluzione n. 25E/2005; Circolare n. 38/E 2005; Risoluzione n. 142E/2009; Circolare n. 31/E 2010; Cass. n. 563/1998; Cass. n. 10981/2007).
SUCCESSIONE O DONAZIONE DI IMMOBILE CON PIU' SOGGETTI
In presenza di più beneficiari di una donazione o di una successione di un unico immobile non di lusso le agevolazioni prima casa si applicano quando in capo ad almeno uno di essi sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. L'interessato, nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione, dovrà espressamente dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per beneficiare del regime agevolato. Pertanto, nel caso in cui il dichiarante possa avvalersi del beneficio fiscale "prima casa", anche gli altri co-beneficiari potranno avvalersi del regime favorevole anche se non in possesso dei requisiti (Fonti: Risoluzione n. 33E/2011; art. 69 commi 3 e 4 L. 342/2000).
TRASFERIMENTO "PRIMA CASA" IN BASE AD ACCORDI DI SEPARAZIONE
Nel caso in cui, nell'ambito di un accordo di separazione o divorzio omologato dal Tribunale, un coniuge trasferisca all'altro, prima del decorso del termine quinquennale dalla data dell'acquisto, la propria quota pro-indiviso della casa coniugale (acquistata con i benefici "prima casa"), ovvero nel caso in cui entrambi i coniugi vendano a terzi la propria casa coniugale, prima di cinque anni dall'acquisto, con rinuncia, da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro, ad incassare il ricavato della vendita, viene esclusa la decadenza dall'agevolazione. Nel caso di cessione di quota dell'immobile all'altro coniuge, il beneficio permane anche nel caso in cui il cedente non provveda all'acquisto di un nuovo immobile entro un anno dalla cessione. Nel caso invece di cessione dell'immobile a terzi con conseguente rinuncia a favore dell'altro coniuge di incassare la propria quota spettante dalla vendita, il coniuge beneficiario non decadrà dal beneficio purchè riacquisti entro un anno dall'alienazione un altro immobile da adibire ad abitazione principale (Fonti: Circolare n. 27/E 2012; art. 19 L. n. 74/1987; Cass. n. 7493/2002; Cass. n. 2347/2001).
ACQUISTO IN SEDE DI ASTA GIUDIZIARIA
Nell'ipotesi di acquisto di un immobile abitativo in sede di vendita forzata, l'acquirente potrà avvalersi del beneficio fiscale "prima casa" qualora provveda, prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, "che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene", a rendere idonea dichiarazione di volersi avvalere del beneficio e di avere i requisiti soggettivi richiesti dalla legge, fermo restando la sussistenza di quelli oggettivi in capo all'immobile (Corte Cass.sent. n. 9569 19/04/2013).
SENTENZA SU CAUSA DI FORZA MAGGIORE
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