Interessi di mora per ritardati pagamenti.
Giova ricordare che la normativa europea
sugli interessi di mora è stata recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 09 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
In particolare, si intende esaminare la
stessa con riferimento all’attività dell’agente immobiliare in quanto
imprenditore.
Essa si applica alla transazioni
commerciali : “…tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di
merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.”
Le disposizioni di cui al D.Lgs. n°231: “…. si applicano ad ogni pagamento
effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.”
Non si applicano a: “…debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
richieste di interessi inferiori a 5 euro; pagamenti effettuati a titolo di
risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un
assicuratore.”
L’imprenditore creditore, cioè: “ …ogni soggetto esercente un’attività
economica organizzata o una libera professione.” “….. ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli
articolo 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del
prezzo è stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile.”
Gli interessi moratori decorrono,
automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento.
Se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alle seguenti scadenze:
Se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alle seguenti scadenze:
- trenta giorni
dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- trenta giorni
dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- trenta giorni dalla
data della prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella della
prestazione dei servizi;
- trenta giorni
dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla
legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità dei servizi
alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
L’imprenditore creditore: “…. ha diritto al risarcimento dei costi
sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva
la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia
a lui imputabile; i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di
proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi
presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.”
Per la tutela del creditore, considerata parte
contrattualmente più debole nella formulazione del contratto, il D.Lgs. in esame
ha stabilito: “ .. L’accordo sulla data
del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se,
avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura dei servizi
oggetto del contratto, alle condizioni dei contraenti ed ai rapporti
commerciali tra medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
iniquo in danno del creditore.
Si
considera, in particolare, gravemente iniquo l’accordo che, senza essere
giustificato da ragioni oggettive, abbia come obbiettivo principale quello di
procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ………..”.
Il giudice, anche d’ufficio, dichiara la
nullità dell’accordo e, avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta
prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui sopra, applica i termini
legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.
L’ammontare del saggio degli interessi da
applicare, ai fini del D.Lgs. in esame, è determinato su base annua, all'inizio
di ogni semestre, dal saggio di interesse stabilito dalla Banca Centrale
Europea, maggiorato di sette punti percentuali.
E’ pertanto necessario, nel calcolare detti
interessi di mora, tener conto del saggio di interesse in vigore nei singoli
semestri .
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/07/2012, ha stabilito che,
per il periodo dal 1° luglio – 31 dicembre 2012, il saggio di interesse di cui
al comma 1 dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, al netto della
maggiorazione ivi prevista, è pari all’1%.
In sintesi per detto semestre il saggio di
interesse applicabile è pari all’8% (7 fisso + 1 variabile ).
Interessante sottolineare che, ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, numero 1, del D.P.R. n. 633/1972, gli interessi di mora sono esclusi
dall’imposta sul valore aggiunto.
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