giovedì 11 ottobre 2012

PEC OBBLIGATORIA PER LE DITTE INDIVIDUALI





OBBLIGO DI PEC PER LE DITTE INDIVIDUALI
ENTRO IL 30 GIUGNO 2013


Il Decreto Sviluppo bis approvato dal Consiglio dei Ministri il 04/10/2012 ha stabilito, con l'art 5 comma 2, che anche le aziende individuali saranno obbligate  a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), allo scopo di snellire e velocizzare le procedure burocratiche e rendere più diretto il rapporto tra le aziende e la Pubblica Amministrazione. Il suddetto articolo, in prima stesura, prevedeva infatti: "Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle  imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013". L'obiettivo del provvedimento  era ed è quello di far sì che i tre milioni e mezzo di ditte individuali si allineino a quanto è già un obbligo per le società di persone e di capitali, verificato che, ad oggi, sono meno di 60.000 le ditte individuali (pari a circa l'1,5%) che si sono già dotate di una PEC. Sempre l'art. 5, al comma 1 (poi leggermente modificato: vedi infra) ha esteso l'obbligo, a tutte le imprese individuali "che si iscrivono al registro delle imprese o  all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto", di indicare un loro indirizzo PEC. Con l'inserimento dell'art. 6 bis al D. Lgs. n. 82/2005, il decreto in questione ha anche disposto l'istituzione dell'INI-PEC, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Il comma 1 recita infatti: 
"Al fine di  favorire  la  presentazione  di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio  di  informazioni  e documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese e i professionisti  in modalita'  telematica, e' istituito, entro sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  il pubblico elenco denominato Indice  nazionale  degli   indirizzi   di posta   elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle   imprese   e   dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico".
Successivamente, la Legge n. 221/2012 di conversione del  Decreto n. 179/2012, ha modificato in parte il comma 2 dell'art. 5 sopra richiamato, anticipando il termine, entro cui le ditte individuali dovranno dotarsi di una PEC, comunicandola al Registro delle Imprese, al 30 giugno 2013. Ecco, qui di seguito, l'art. 5 del Decreto, così come modificato dalla Legge di conversione n. 221/2012:
"Art. 5 
Posta elettronica certificata - indice  nazionale  degli  indirizzi delle imprese e dei professionisti 
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali che  presentano domanda di  prima  iscrizione al registro delle imprese o all'albo  delle  imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della  legge di conversione. 
2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del  registro  delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda fino ad integrazione  della  domanda  con  l'indirizzo  di posta elettronica certificata e comunque per  quarantacinque  giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e dei professionisti). - 1. Al fine di  favorire  la  presentazione  di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente, il pubblico elenco denominato Indice  nazionale  degli  indirizzi  di posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle   imprese   e   dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'    consentito    alle    pubbliche amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma 3. 4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale  per  la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale  di  cui  al comma 1  delle  strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio deputate alla gestione  del  registro  imprese  e  ne  definisce  con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente disposizione,  le  modalita'  di  accesso  e  di aggiornamento. 5. Nel decreto di  cui  al  comma  4  sono  anche  definite  le modalita' e le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono  previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere  di  commercio per il tramite  delle  proprie  strutture  informatiche  al  fine  di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica".


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L'ARTICOLO
NESSUNA SANZIONE IN VISTA PER LE DITTE INDIVIDUALI


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1 commento:

  1. ATTENZIONE:
    E' importante sottolineare che l'obbligo di pubblicizzare la PEC è previsto anche per le imprese individuali già iscritte nel Registro delle imprese (o all'Albo delle imprese artigiane) alla data del 19 dicembre 2012.
    Queste imprese devono infatti depositare, presso l'Ufficio del Registro delle imprese (o dell'Albo competente), il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di cui si devono già essere dotate, entro il 30 giugno 2013.
    Giorgio Pizzi
    Studio Pizzi - Torino

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