OBBLIGO DI PEC PER LE DITTE INDIVIDUALI
ENTRO IL 30 GIUGNO 2013
Il Decreto Sviluppo bis approvato dal Consiglio dei Ministri il 04/10/2012 ha stabilito, con l'art 5 comma 2, che anche le aziende individuali saranno obbligate a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), allo scopo di snellire e velocizzare le procedure burocratiche e rendere più diretto il rapporto tra le aziende e
Successivamente, la Legge n. 221/2012 di conversione del Decreto n. 179/2012, ha modificato in parte il comma 2 dell'art. 5 sopra richiamato, anticipando il termine, entro cui le ditte individuali dovranno dotarsi di una PEC, comunicandola al Registro delle Imprese, al 30 giugno 2013. Ecco, qui di seguito, l'art. 5 del Decreto, così come modificato dalla Legge di conversione n. 221/2012:
"Art. 5
1. L 'obbligo
di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come
modificato dall'articolo 37
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle
imprese individuali che presentano domanda di prima
iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle
imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno2013. L 'ufficio del registro
delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non
ha iscritto il
proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, in
luogo dell'irrogazione della
sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende
la domanda fino ad
integrazione della domanda
con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque
per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si
intende non presentata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.2. L 'Indice
nazionale di cui al comma 1 e' realizzato
a partire dagli elenchi di
indirizzi PEC costituiti presso il registro
delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. L'accesso
all'INI-PEC e' consentito alle
pubbliche amministrazioni,
ai professionisti, alle
imprese, ai gestori
o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e
senza necessita' di autenticazione. L'indice
e' realizzato in formato aperto, secondo la definizione di
cui all'articolo 68, comma 3. 4. Il
Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e
dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la
realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di
cui al comma 1 delle
strutture informatiche delle
Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce
con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le
modalita' di accesso
e di aggiornamento. 5. Nel decreto
di cui
al comma 4
sono anche definite
le modalita' e le forme con cui gli ordini e
i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale
di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria
competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere
di commercio per il tramite delle
proprie strutture informatiche
al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento
dei medesimi indirizzi. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica".
"Art. 5
Posta elettronica
certificata - indice
nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
PEC: ELENCO PUBBLICO GESTORI
REGISTROIMPRESE.IT
ISCRIZIONE/COMUNICAZIONE PEC
CREAZIONE PEC
PEC ARUBA
L'ARTICOLO
NESSUNA SANZIONE IN VISTA PER LE DITTE INDIVIDUALI
P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa pagina.
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NESSUNA SANZIONE IN VISTA PER LE DITTE INDIVIDUALI
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ATTENZIONE:
RispondiEliminaE' importante sottolineare che l'obbligo di pubblicizzare la PEC è previsto anche per le imprese individuali già iscritte nel Registro delle imprese (o all'Albo delle imprese artigiane) alla data del 19 dicembre 2012.
Queste imprese devono infatti depositare, presso l'Ufficio del Registro delle imprese (o dell'Albo competente), il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di cui si devono già essere dotate, entro il 30 giugno 2013.
Giorgio Pizzi
Studio Pizzi - Torino