domenica 25 novembre 2012

SCHEDA CARBURANTE: LA CIRCOLARE 42/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SCHEDA CARBURANTE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 42/E del 09/11/2012 ha fornito dei chiarimenti in tema di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti Iva, a seguito delle novità introdotte dal decreto legge  n. 70 del 13/05/11 (Decreto Sviluppo), convertito nella Legge n. 106/2011.
La Circolare ha voluto chiarire l'aspetto dell'introduzione del comma 3-bis, da parte del succitato decreto, all'art. 1 del D.P.R. n. 444/1997 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione).
Recita l'articolo in esame:" In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.
L'Agenzia delle Entrate precisa, con il suo documento, che " la norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate".
Permane pertanto l'obbligo della scheda carburante per chi effettua i pagamenti in contanti o con mezzi diversi da quelli sopra elencati, quali, ad esempio le carte fedeltà (cd. contratto di netting).
Citando il comma 3-bis, la Circolare precisa infine che le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da tutti quegli operatori finanziari istituzionali, quali:
  • banche
  • Poste italiane s.p.a.
  • intermediari finanziari
  • imprese di investimento collettivo del risparmio
  • società di gestione del risparmio
tenuti a "rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro", come disposto dal D.P.R. n. 605/1973.
Ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del relativo costo, l'Agenzia delle Entrate ritiene necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.
Va doverosamente ricordato che, per l'acquisto di carburanti, la percentuale dell'IVA attualmente detraibile è pari al 40% così come la deduzione del costo, anch'essa ammontante al 40% del totale corrisposto (al netto dell'IVA). Dal 2013 la deduzione del costo scenderà al 20%  mentre restano ancora dubbi, sempre per l'anno nuovo, sul permanere della detraibilità dell'IVA al 40%. Poichè i chiarimenti forniti dall'Agenzia risultano ancora lacunosi sulle modalità di detrazione dell'IVA in caso di pagamenti con carte di credito e similari (è possibile detrarre l'IVA presentando semplicemente al proprio commercialista l'estratto conto con, evidenziati, i pagamenti effettuati?), si consiglia, per ora, di continuare ad avvalersi della scheda carburante anche in caso di pagamenti effettuati tramite carte elettroniche.

2 commenti:

  1. Riportiamo, qui di seguito, una risposta contenuta nella Circolare 1/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, in tema di scheda carburante:
    6. SCHEDE CARBURANTE
    6.1 Acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate
    Domanda
    Il comma 3-bis dell’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997, come introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. P) del decreto legge n. 70/2011, stabilisce una deroga dall’obbligo di istituzione della scheda carburante per i soggetti “che e ettuano gli acquisti di carburante esclusivamente
    mediante carte di credito, carte di debito o prepagate” emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione alla c.d. anagrafe tributaria. Nella Circolare 9 novembre 2012, n. 42 è stato affermato che l’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” determina una sostanziale alternatività fra le due modalità di certificazione – scheda carburante vs. strumenti di pagamento elettronico – che deve ritenersi vincolante per il contribuente per l’intero periodo d’imposta. Tale rigorosa affermazione non trova immediato riscontro nella formulazione letterale della norma ed inoltre vanificherebbe parzialmente la ratio semplificatrice ad essa sottesa, posto che il contribuente che decidesse di passare in corso d’anno alla modalità di certificazione degli acquisti mediante strumenti di pagamento elettronico dovrebbe comunque attendere l’inizio del successivo periodo d’imposta per usufruire dell’esonero dall’obbligo di istituzione della scheda carburante. Ciò posto, si chiede di conoscere se, meglio apprezzata la materia, al contribuente che intenda passare in corso d’anno alla modalità di certificazione mediante utilizzo di strumenti di pagamento elettronico sia consentito l’accesso al regime di esenzione dalla scheda carburante anche nel corso del periodo d’imposta pur in presenza di taluni presidi come il fatto che (i) detto passaggio avvenga in concomitanza con la chiusura di uno dei periodi infra-annuali di liquidazione IVA e (ii) la nuova modalità di certificazione sia mantenuta dal contribuente sino al termine del periodo d’imposta.
    Risposta
    Come già chiarito con la circolare n. 42/E del 2012, le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante sono finalizzate ad introdurre, in un’ottica di semplificazione, un sistema documentale alternativo rispetto alla
    disciplina prevista dal d.P.R. n. 444 del 1997.
    In base al tenore letterale della disposizione – che consente la certificazione dell’acquisto di carburante con modalità semplificate rispetto alla scheda carburante solamente per quanti effettuano i predetti acquisti “esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate” – è stato chiarito che i due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi.
    L’utilizzo dell’avverbio esclusivamente deve, infatti, ritenersi riferito alla modalità di certificazione scelta dal contribuente per documentare tali spese/costi. La possibilità riconosciuta dal legislatore di avvalersi di un sistema di documentazione semplificato
    rispetto a quello della scheda carburante per la documentazione delle operazioni di acquisto del carburante deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui la scelta di tale sistema documentale sia integrale.
    Ciò nondimeno, l’esclusività nelle modalità di certificazione di tali operazioni – che deve ritenersi comunque necessaria – non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d’anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Ciò, purché, a partire da tale momento – verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’Iva -, le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate
    “esclusivamente” mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

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  2. Salve,
    un quesito sul punto. La normativa evidenzia l'esenzione della scheda carburante in favore dello stato e di alcuni enti, senza però specificare a quali enti si riferisca. Dunque volevo chiarimenti sul punto. Inoltre, la norma fa derivare la necessità della scheda carburante nel caso in cui il pagamento avvenga in modalità diverse rispetto a quelle previste, la ratio è che con le altre modalità, ad esempio in contanti o con carta fedeltà, è difficile ricondursi ai dettagli dell'operazione, cosa che invece è più semplice e riscontrabile con il pagamento con carta elettronica. Il dubbio è che invece l'ente effettua il pagamento al distributore di benzina tramite bonifico bancario esso può essere riconducibile a un pagamento elettronico e quindi esonerato dalla scheda carburante? Grazie

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