LA RISOLUZIONE 84/E 2012 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel dare risposta ad un quesito posto da un contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito importanti aspetti fiscali in tema di condominio e di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico.
L'interpello sollecitava un chiarimento sul trattamento fiscale da applicare ai proventi derivanti dalla cessione di energia elettrica al GSE (Gestore Servizi Energetici), attraverso il meccanismo dello "scambio sul posto", percepiti sotto forma di tariffa incentivante (o conto energia) da un condominio che aveva installato, su parti comuni, un impianto fotovoltaico.
L'Agenzia ha ritenuto che le somme percepite dal condominio a titolo di tariffa incentivante in relazione all’energia prodotta (e non totalmente auto consumata) da impianti di potenza fino a 20 kW asserviti al condomino medesimo, non assumono rilevanza fiscale, al pari di quella percepita dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa potenza per soddisfare principalmente le esigenze domestiche.
Viceversa, la produzione di energia derivate da impianti di potenza fino a 20 kw non posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente (quando l’energia prodotta viene ceduta totalmente alla rete), nonché la produzione di energia derivante da impianti di potenza superiore ai 20 kw, deve essere configurata come un'attività commerciale.
Tuttavia, anche nel caso in cui la cessione dell'energia elettrica venga inquadrata come un'attività commerciale, l'AdE ha stabilito che il condominio non potrà mai configurarsi come il soggetto a cui attribuire il reddito d'impresa.
A tal proposito, la Risoluzione 84/E ha specificato che, "in presenza di una intesa verbale oppure di un semplice comportamento concludente, il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale, si può individuare una società di fatto".
Ai fini fiscali, sarà perciò la società di fatto, equiparata dal nostro ordinamento ad una società in nome collettivo o ad una società semplice, ad essere il soggetto passivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto e, come tale, ad essere "tenuta a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base delle risultanze della contabilità sociale, sia un’autonoma dichiarazione IVA, previa istituzione dei registri obbligatori e il rispetto delle norme in materia di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA".
L'Agenzia delle Entrate ha quindi indicato quali soci della società di fatto tutti quei condòmini che abbiano deliberato la realizzazione dell’investimento, restando esclusi quelli che non abbiano approvato la decisione e che non abbiano voluto trarre vantaggio dall’investimento disposto dall'assemblea condominiale.
Alla luce di quanto sopra, la citata Risoluzione ha stabilito che:
- "la società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE, in relazione all’energia che immette in rete";
- "il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete".
- la società di fatto tra condòmini assume rilevanza quale soggetto d’imposta autonomo ed è quindi tenuto a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base delle risultanze della contabilità sociale, sia un’autonoma dichiarazione IVA, previa istituzione dei registri obbligatori e il rispetto in materia di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA;
- i singoli condomini, che partecipano alla società di fatto, dovranno dichiarare la propria quota di reddito.
FONTI
Art. 28 D.P.R. n. 600/1973
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