lunedì 7 gennaio 2013

MEDIAZIONE CREDITIZIA: PRECLUSA L'ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE ALL'AGENTE IMMOBILIARE

LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO N. 100578 DEL 21 DICEMBRE 2012


Con la Circolare n. 100578/2012 il Dipartimento del Tesoro ha voluto chiarire l'aspetto dell'attività di segnalazione alle società di mediazione da parte di soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Questo documento, anche se non è detto che abbia posto fine alla querelle interpretativa del Decreto Legislativo n. 141/2010, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 169/2012, parrebbe avere fugato i persistenti dubbi riguardanti la liceità o meno di segnalare il nominativo di un proprio cliente ad una società di mediazione da parte dell'agente immobiliare.
La nuova normativa prevede che l'esercizio della mediazione creditizia o della professione di agente in attività finanziaria sia subordinata all'iscrizione in un apposito elenco gestito dall'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi dei Mediatori Creditizi e Agenti in Attività Finanziaria).
Il mediatore creditizio è colui che mette in contatto due parti  (normalmente il privato con la banca o l'intermediario finanziario) senza essere legato ad esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza e che si è costituito in forma di società di capitali con l'obbligo di versare interamente un capitale sociale minimo di 120.000 euro.
L'agente in attività finanziaria è invece colui che opera in esclusiva, su mandato di una banca o di un intermediario finanziario.
Poichè il D. Lgs. n. 141/2010 ha abolito la norma (D.P.R. n. 287/2000) che permetteva la raccolta di richieste di finanziamento (effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari) da parte di soggetti iscritti in albi e ruoli come, per l'appunto, l'agente immobiliare (non configurandosi tale attività come mediazione creditizia), appare pacifico che la cosiddetta attività di segnalazione dipenda oggi dall'essere iscritti nell'elenco tenuto dall'OAM.
Il Dipartimento del Tesoro ha ritenuto opportuno emanare questa Circolare per confutare la tesi, sostenuta da alcuni, secondo cui sarebbe lecito segnalare il nominativo di un proprio cliente, da parte di un  soggetto non iscritto all'elenco (nello specifico, un agente immobiliare), purché questi non illustri al cliente i prodotti finanziari gestiti dal mediatore creditizio, inquadrando tale rapporto come mediazione unilaterale (da alcuni definita anche "mediazione della mediazione").
Trattandosi invece, secondo quanto affermato dall'estensore della Circolare, di mediazione tipica, scatta l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito elenco.
Citando la Circolare n. 85076/2012 del 30/10/12, l'estensore ha infine voluto rammentare che il termine, a decorrere dal quale l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sarà necessaria per lo svolgimento della cosiddetta attività di segnalazione, è stato fissato in 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, attualmente in corso di emanazione ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che determinerà i requisiti richiesti agli agenti, ai fini della loro iscrizione.

Franco Dall'Aglio
Giuseppe Perdomo
Giorgio Pizzi


L'APPROFONDIMENTO
La figura negoziale atipica della mediazione unilaterale è stata sostenuta, dalla tesi avversa, in quanto il cliente (acquirente), segnalato al mediatore creditizio dall'agente immobiliare, non corrisponde alcuna provvigione all'agente immobiliare per la segnalazione effettuata, ben potendo, il cliente, persino ignorare l'esistenza di un rapporto contrattuale in essere tra il segnalatore ed il mediatore creditizio.
Richiamando le conclusioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10320/2011, la Circolare esaminata afferma invece che si è in presenza di mediazione tipica sia nel caso in cui l'incarico venga conferito da una sola delle parti (nell'ipotesi in esame, solamente da parte del mediatore creditizio e non dal cliente segnalato) sia nell'eventualità che il corrispettivo dell'operazione provenga da una sola delle parti (nella fattispecie, pagato dal mediatore creditizio e non dal cliente).

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