venerdì 15 febbraio 2013

CAPARRA CONFIRMATORIA: LE ULTIME SENTENZE SULL'ART. 1385 DEL CODICE CIVILE

LA GIURISPRUDENZA E LA CAPARRA CONFIRMATORIA


L'art. 1385 c.c. che regola la caparra confirmatoria, intesa quale somma che viene versata al fine di costituire tra le parti una reciproca garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale, specifica chiaramente che il diritto a trattenere la suddetta (o a pretenderne il doppio), sorge nel momento in cui la parte adempiente esercita il suo diritto di recesso, assumendo la caparra, in questo caso, la funzione di liquidazione convenzionale del danno.
Nel caso in cui la parte non inadempiente richieda l'esecuzione del contratto o, in alternativa, la risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento del danno, la domanda seguirà le norme generali dettate dall'art. 1453 e seguenti del codice civile.
In conseguenza di ciò, qualora la parte adempiente "abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum", non potendo questi trattenere la somma percepita a titolo di caparra confirmatoria, o richiedere il suo doppio poiché, in questo caso "la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria".
Ferma restando l'incompatibilità assoluta delle due domande (non si può intraprendere un'azione di risoluzione e contestualmente una di recesso: cfr. la sentenza n. 2), per chiarire meglio il delicato aspetto della sostanziale differenza esistente tra il recesso e la risoluzione, sono state di seguito riportate alcune massime che permettono di cogliere meglio l'indirizzo della giurisprudenza sull'argomento tenendo conto che, su alcuni aspetti riguardanti la richiesta della parte adempiente, le sentenze esaminate non sono risultate essere sempre uniformi
In particolare, le difformità riscontrate investono due casi specifici:

  • La possibilità, o meno, in sede di appello, di modificare l'iniziale domanda di risoluzione contrattuale, con contestuale richiesta risarcitoria, in recesso, con diritto di trattenere la caparra ovvero di esigere il suo il doppio (come ammessa, per esempio, nella sentenza n. 1).
  • La mancanza di un indirizzo giurisprudenziale univoco in caso di risoluzione contrattuale di diritto (cfr., in un senso, la sentenza n. 6). 
Appare opportuno approfondire il secondo caso (attinente il momento della diffida ad adempiere), per il quale la giurisprudenza ha fornito tre interpretazioni diverse:

  1. Negando la facoltà di recesso, in quanto l'effetto risolutivo si sarebbe già realizzato alla data della scadenza della diffida, inviata ex art. 1454 cod. civ., con la conseguenza che "non si può recedere da un contratto già risolto de iure".  
  2. Ammettendo la possibilità del recesso qualora il contraente non inadempiente, che abbia intimato diffida ad adempiere alla controparte (dichiarando espressamente che, allo spirare del termine fissato, il contratto si avrà per risoluto di diritto), abbia successivamente rinunciato, anche con comportamenti concludenti, alla diffida e al suo effetto risolutivo
  3. Legittimando la domanda di recesso, dopo essersi avvalsi della risoluzione di diritto, purché in assenza di domanda volta ad ottenere la liquidazione del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c.
In sintesi, vale qui la pena di sottolineare come non sia opportuno, per la parte adempiente, avventurarsi nel dare prova (con l'azione di risoluzione) del danno subito (an) e del suo ammontare (quantum), qualora ritenga capiente, ai fini risarcitori, la caparra versata (o ricevuta).
Pertanto, per trattenere legittimamente la caparra (o pretendere il suo doppio), in sede di diffida ad adempiere sarà sufficiente intimare l'esecuzione del contratto entro una certa data, comunicando alla controparte che, in difetto, ci si avvarrà della propria facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 del codice civile.

  1. Nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione o la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di queste pretese, chiedere nel corso del giudizio il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, bensì configurando l'esercizio di una perdurante facoltà e un'istanza ridotta rispetto all'azione di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito con cui si era affermato che l'iniziale proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non precludeva alla parte attrice la possibilità di avvalersi, in corso di causa, della facoltà di recesso di cui all'art. 1385, secondo comma, cod. civ.). (Rigetta, App. Venezia, 03/05/2010). Cass. civ., Sez. VI, 24/11/2011, n. 24841.
  2. La domanda di risoluzione del contratto preliminare con la conseguente richiesta di condanna al risarcimento di danni specifici ed espressamente individuati è incompatibile con l'esercizio della facoltà di cui all'art. 1385, comma 2, c.c., di chiedere la restituzione del doppio della caparra versata. Trib. Milano, Sez. VIII, 08/11/2011.
  3. La consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendo all'anticipato versamento non soltanto l'obbiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio, così che, distinguendosi le due funzioni soltanto rispetto alla destinazione finale della somma versata, questa, in caso di esatto adempimento, verrà imputata in conto prezzo, mentre, nell'opposta ipotesi di inadempimento, verrà ritenuta dalla parte non inadempiente (ovvero richiesta nella misura del doppio), previo esercizio del diritto di recesso, a titolo di liquidazione anticipata del danno (salvo che detta parte non preferisca avvalersi dell'ordinaria azione contrattuale, domandando l'esecuzione in forma specifica o la risoluzione del contratto, con relativo risarcimento del danno). Ne consegue che, assolvendo la corrisposta somma di denaro a ciascuno dei ricordati scopi nella sua interezza, non è consentito al giudice di merito, in caso di successivo inadempimento di uno dei contraenti, ridurne (arbitrariamente) l'importo, attribuendo soltanto a parte di essa la funzione di caparra, ed alla parte restante quella di prestazione anticipata, con conseguente diritto di ritenzione soltanto parziale per il contraente non inadempiente. Cass. civ., Sez. II, 21/10/2011, n. 21917.
  4. La caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non adempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata, qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum. Trib. Milano, Sez. III, 10/09/2011.
  5. Non può essere riconosciuto il diritto alla ritenzione della caparra ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., al contraente che abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) e il risarcimento del dannoCass. civ., Sez. II, 11/08/2011, n. 17213.
  6. In caso di inadempimento del promittente venditore al contratto preliminare di compravendita immobiliare, anche se si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto in virtù di diffida ad adempiere, il promissario acquirente può rinunciare ai relativi effetti, esercitando il recesso e richiedendo il doppio della caparra confirmatoria consegnata alla parte inadempiente. Trib. Monza, 12/07/2011.
  7. La caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e, in tal caso, è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o a esigere il doppio di quella versata. Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione o esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalla norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tale caso essere provato nell'an e nel "quantum" giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria. Trib. Nola, 16/05/2011.
  8. Non è conforme a diritto ritenere che, accertato l'inadempimento di una parte e dichiarata la risoluzione del contratto, con la conseguente cessazione del vincolo contrattuale, la parte ritenuta non inadempiente possa trattenere la somma recepita a titolo di caparra confirmatoria, ancorché non abbia provato il danno, allorché sia stata la medesima parte adempiente ad avere richiesto la declaratoria di risoluzione. Cass. civ., Sez. II, 22/02/2011, n. 4278.
  9. In tema di caparra confirmatoria, il principio di cui al comma 2 dell’art. 1385 c.c. (in virtù del quale la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta od esigendone il doppio rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario della risoluzione del negozio, perdendo, in tal caso, la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno. Cass. civ. Sez. II, 30/04/2013, n. 10183.
  10. La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) è una clausola che ha lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale; il relativo patto contrattuale ha natura reale, e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma. Ciò tuttavia non esclude che le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall’art. 1385, primo comma c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite. Cass. civ. Sez. II, 24/04/2013, n. 10056.

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1 commento:

  1. Buongiorno. Ma se la caparra confirmatoria è stata versata da un terzo ( non parte contrattuale nel contratto), al momento della conclusione del contratto questa a chi viene restituita? Al Terzo o all'inquilino?
    Grazie

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