CEDOLARE SECCA: SEMPLIFICAZIONI NELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE
Con una nota interna del 14 febbraio 2013, indirizzata ai propri uffici periferici, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per offrire ulteriori chiarimenti in merito alle formalità da seguire per esercitare l'opzione per la cedolare secca. Tale nota si è resa necessaria in quanto diversi uffici territoriali richiedevano ai contribuenti, che avevano già esercitato l'opzione nei modelli dichiarativi 730 ed Unico, per i contratti in essere al 07/04/2011, l'ulteriore presentazione del modello 69 e, in caso di ritardo nell'espletare questo ulteriore adempimento, veniva richiesta la regolarizzazione attraverso l'istituto della "remissione in bonis" ed il versamento della sanzione minima di euro 258.
Premesso che l'opzione al regime fiscale facoltativo può essere esercitata:
- in occasione della registrazione del contratto (SIRIA o MOD. 69);
- in sede di versamento annuale dell'imposta di registro;
- in fase di proroga del contratto scaduto
è bene ricordare che l'AdE ha ribadito che per attivare il regime fiscale alternativo è necessario adottare un "comportamento concludente" al fine di adempiere alle conseguenti scelte formali, considerando tali:
- la registrazione con il software Siria oppure la presentazione del modello 69;
- il mancato pagamento dell'imposta del registro (in quanto esente con la cedolare secca);
- l'invio della raccomandata all'inquilino
Con riferimento ai contratti in essere alla data del 07/04/2011 e già registrati, la nota interna afferma che, qualora il contribuente abbia già esercitato l'opzione per il regime sostitutivo nei modelli dichiarativi 730 ed Unico del 2012, con riferimento al periodo d'imposta 2011 ed abbia altresì manifestato l'intenzione di continuare ad applicare la cedolare secca anche per le annualità successive, quest'ultimo non è tenuto ad esercitare un'ulteriore opzione attraverso la presentazione del modello 69.
Infatti, il documento interno recita:"...la...vincolarità della opzione espressa in sede di dichiarazione non viene meno, in mancanza di espressa revoca, ove non confermata per le annualità successive in sede di mod. 69".
D'altronde, la stessa Agenzia aveva già precisato, con la Circolare n. 20/E 2012 (risposta n. 4) che anche "la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore".
Pertanto, l'AdE ha invitato gli uffici periferici, tramite la nota del 14/02/13, a conformarsi alle indicazioni fornite e a non richiedere, come invece indicato nella Circolare n. 20/E 2012, il modello 69, in sede di versamento delle annualità successive, in quanto i contribuenti che hanno esercitato l'opzione in sede dichiarativa e che nel corso del 2012 non hanno replicato la scelta, possono continuare ad applicare il regime alternativo della cedolare secca (21% sui contratti liberi, 19% (15% dal 31 agosto 2013) sui contratti a canone concordato) sui canoni di locazione percepiti nell'anno 2012 e seguenti, salvo revoca.
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