LA RISOLUZIONE N. 22/E DEL 02 APRILE 2013 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La Risoluzione n. 22/E dell'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto da un contribuente, ha chiarito l'aspetto dell'applicabilità della detrazione fiscale alle spese di acquisto e di installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica.
L'art. 16-bis del TUIR ha reso permanente la detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 01 gennaio 2012.
Tra gli interventi agevolabili sono stati compresi quelli "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".
In via preliminare, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di chiarire il dubbio sulla riconducibilità dell'installazione di impianti fotovoltaici alla fattispecie prevista dalla norma in questione (in particolare, la lettera h dell'art. 16-bis), "in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici", ha sgomberato il campo da ogni equivoco stabilendo che per qualificare la nozione di risparmio energetico bisogna rifarsi alla legislazione sulla prestazione energetica nell'edilizia. In estrema sintesi, le norme richiamate dal Ministero equiparano la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili agli interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto "entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile".
Ai fini dell'applicabilità della detrazione in esame, sarà quindi sufficiente conservare la documentazione comprovante l'acquisto e la conseguente installazione dell'impianto, l'abilitazione amministrativa ovvero, se non richiesta, un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Detto ciò, l'aspetto più delicato preso in esame dalla Risoluzione 22/E/2013 verte sulla compatibilità o meno della detrazione fiscale con il cosiddetto meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato.
Interpellato a tal proposito, il Ministero ha espressamente dato risposta positiva in quanto è stato ritenuto che lo scambio sul posto configuri un meccanismo volto alla riduzione dell'assorbimento dell'energia dalla rete e, come tale, sia cumulabile con la detrazione fiscale e che le stesse conclusioni possono essere raggiunte anche in tema di ritiro dedicato.
E' bene sottolineare che per potere beneficiare della detrazione fiscale, l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve avvenire per far fronte, principalmente, ai bisogni energetici dell'abitazione e pertanto "l'impianto deve essere posto direttamente al servizio dell'abitazione dell'utente".
La fruizione del beneficio sarà quindi esclusa nei casi in cui la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri un esercizio di attività commerciale, come nell'ipotesi di un impianto di potenza superiore ai 20 kw ovvero, se inferiore, qualora il suddetto non sia stato posto a servizio dell'abitazione.
Si ricorda che per le spese documentate sostenute tra il 26/06/12 ed il 30/06/13, relative agli interventi di cui all'art. 16-bis comma 1 del TUIR, la percentuale del 36% è elevata al 50% fino ad un massimale di spesa di euro 96.000 (anziché euro 48.000). Per gli ultimi aggiornamenti in materia di estensione delle detrazioni fiscali clicca QUI .
L'art. 16-bis del TUIR ha reso permanente la detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 01 gennaio 2012.
Tra gli interventi agevolabili sono stati compresi quelli "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".
In via preliminare, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di chiarire il dubbio sulla riconducibilità dell'installazione di impianti fotovoltaici alla fattispecie prevista dalla norma in questione (in particolare, la lettera h dell'art. 16-bis), "in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici", ha sgomberato il campo da ogni equivoco stabilendo che per qualificare la nozione di risparmio energetico bisogna rifarsi alla legislazione sulla prestazione energetica nell'edilizia. In estrema sintesi, le norme richiamate dal Ministero equiparano la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili agli interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto "entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile".
Ai fini dell'applicabilità della detrazione in esame, sarà quindi sufficiente conservare la documentazione comprovante l'acquisto e la conseguente installazione dell'impianto, l'abilitazione amministrativa ovvero, se non richiesta, un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Detto ciò, l'aspetto più delicato preso in esame dalla Risoluzione 22/E/2013 verte sulla compatibilità o meno della detrazione fiscale con il cosiddetto meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato.
Interpellato a tal proposito, il Ministero ha espressamente dato risposta positiva in quanto è stato ritenuto che lo scambio sul posto configuri un meccanismo volto alla riduzione dell'assorbimento dell'energia dalla rete e, come tale, sia cumulabile con la detrazione fiscale e che le stesse conclusioni possono essere raggiunte anche in tema di ritiro dedicato.
E' bene sottolineare che per potere beneficiare della detrazione fiscale, l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve avvenire per far fronte, principalmente, ai bisogni energetici dell'abitazione e pertanto "l'impianto deve essere posto direttamente al servizio dell'abitazione dell'utente".
La fruizione del beneficio sarà quindi esclusa nei casi in cui la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri un esercizio di attività commerciale, come nell'ipotesi di un impianto di potenza superiore ai 20 kw ovvero, se inferiore, qualora il suddetto non sia stato posto a servizio dell'abitazione.
Si ricorda che per le spese documentate sostenute tra il 26/06/12 ed il 30/06/13, relative agli interventi di cui all'art. 16-bis comma 1 del TUIR, la percentuale del 36% è elevata al 50% fino ad un massimale di spesa di euro 96.000 (anziché euro 48.000). Per gli ultimi aggiornamenti in materia di estensione delle detrazioni fiscali clicca QUI .
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