ACCORDO RAGGIUNTO SUI COLLABORATORI D'AGENZIA
In data 3 giugno 2013 le Associazioni di categoria FIMAA Italia ed ANAMA hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Fondazione ENASARCO al fine di chiarire la posizione lavorativa dei collaboratori di agenzia immobiliare all'interno della struttura e nei confronti della Fondazione.
Già da alcuni anni diverse agenzie immobiliari sono state oggetto di accertamento da parte degli ispettori ENASARCO a detta dei quali i collaboratori delle agenzie immobiliari, sia iscritti al Ruolo (ora REA) sia non, andavano inquadrati come agenti ai sensi dell'art. 1742 del codice civile. Da ciò ne conseguiva un verbale sanzionatorio (volto a richiedere i contributi spettanti alla Fondazione fino a 5 anni antecedenti l'avvenuto accertamento) che sfociava, molte volte, in un vero e proprio contenzioso tra le parti.
Poiché le cause di opposizione a queste sanzioni si sono concluse con sentenze quasi tutte favorevoli all'ENASARCO, in quanto veniva accertata la continuità e la stabilità della collaborazione grazie, soprattutto, alla fatturazione dei collaboratori che avveniva unicamente in capo all'agenzia, si è deciso di aprire un tavolo di confronto tra le Associazioni di categoria FIMAA Italia ed ANAMA (dal quale si è chiamata successivamente fuori la FIAIP, non condividendo la linea seguita) e la Fondazione ENASARCO, che è sfociato, dopo numerosi incontri e confronti, nel Protocollo sottoscritto il 3 giugno dai massimi esponenti dei tre Enti.
In questo documento, tutte le parti hanno preso atto che all'interno delle agenzie immobiliari i soggetti che prevalentemente operano con continuità al loro interno sono:
- i collaboratori non abilitati all'esercizio dell'attività di mediazione i quali svolgono attività solo connesse ad essa;
- i collaboratori abilitati all'esercizio dell'attività di mediazione in quanto iscritti nel Registro delle imprese o nel REA - repertorio delle notizie economiche ed amministrative.
A fronte di ciò, tutti i firmatari hanno concordato che i collaboratori non abilitati alla mediazione che svolgono attività in forma autonoma e con carattere di continuità e stabilità sono legati all'agenzia immobiliare da un rapporto riconducibile al contratto di agenzia di cui al predetto art. 1742 cod. civ. impegnando le due associazioni di categoria a promuovere tra i propri aderenti l'iscrizione all'ENASARCO entro il 31/12/2013 (prorogato successivamente al 31/07/2014, pratica che la Fondazione ha promesso di agevolare fornendo il proprio supporto e la propria consulenza in favore delle imprese del settore.
Inoltre, l'ENASARCO si è impegnata, nell'ipotesi in cui dovessero emergere, in sede di attività ispettiva, rapporti di agenzia non dichiarati, ad applicare, per i prossimi 5 anni, le sanzioni in misura ridotta.
Per i soggetti abilitati, di cui al punto b) che precede, la Fondazione si è infine detta disponibile a presentare un'istanza congiunta di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di pervenire ad una soluzione della questione in quanto le Associazioni di categoria firmatarie ritengono che l'agente abilitato non rientri in alcun modo nella previsione normativa dell'art. 1742 c.c., bensì in quella prevista dall'art. 1754 c.c. e dalla Legge n. 39/1989 e successive modificazioni.
L'APPROFONDIMENTO
A far data dal 01/01/2014 il versamento all'Enasarco prevede una quota minimale annua per l'agente di commercio plurimandatario di euro 417,00 (n. 4 rate trimestrali da euro 104,25 cadauna), che sale ad euro 834,00 (n. 4 rate trimestrali da euro 208,50 cadauna) qualora l'agente sia monomandatario.
Per tutto il 2014 i massimali ammontano ad euro 3.266,00 per i plurimandatari (massimale provvigione annua su cui si versa l'aliquota: euro 23.000,00) ed euro 4.970,00 per i monomandatari (massimale provvigione annua su cui si versa l'aliquota: euro 35.000,00).
In caso di annualità senza emissione di fatture da parte dell'agente, non sarà richiesto il minimale. Di contro, in caso di fatturazione anche di un solo euro, il minimale sarà dovuto.
Va precisato che, in caso di minimale, la quota contributiva a carico dell'agente (calcolata con l'applicazione della metà dell'aliquota contributiva percentuale), potrebbe non essere sufficiente ad integrare il minimale stesso; in questo caso, l'integrazione necessaria è esclusivamente a carico della società preponente. E' bene anche ricordare che il minimale viene frazionato per trimestre di mandato attivo.
Va precisato che, in caso di minimale, la quota contributiva a carico dell'agente (calcolata con l'applicazione della metà dell'aliquota contributiva percentuale), potrebbe non essere sufficiente ad integrare il minimale stesso; in questo caso, l'integrazione necessaria è esclusivamente a carico della società preponente. E' bene anche ricordare che il minimale viene frazionato per trimestre di mandato attivo.
Fermi restando i minimali ed i massimali, l'aliquota applicata alle provvigioni fatturate è pari al 14,20% dell'importo (per l'anno 2014), da dividere in parti uguali tra agente e mandante.
Il versamento dell'intera aliquota spetterà all'azienda mandante ma l'importo dovuto sarà suddiviso al 50% tra mandante ed agente, quest'ultimo scalando dalla sua fattura quanto di sua competenza, già anticipato dall'azienda.
Il versamento dell'intera aliquota spetterà all'azienda mandante ma l'importo dovuto sarà suddiviso al 50% tra mandante ed agente, quest'ultimo scalando dalla sua fattura quanto di sua competenza, già anticipato dall'azienda.
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