OBBLIGO DI INDICARE IN PUBBLICITA' L'I.P.E. DELL'IMMOBILE
Con il Decreto Legge n. 63/2013, pubblicato sulla G.U. n 130/2013 ed entrato in vigore il 06 giugno 2013, il Governo ha introdotto nuove disposizioni per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, al fine di definire le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea in materia.
Premesso che l'art. 6 comma 1 esordisce stabilendo che: "L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed e' rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario...(omissis)...", in particolare, qui si vuole evidenziare il disposto contenuto nel successivo comma 8 dello stesso articolo, ove si legge:" Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica (I.P.E.) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente".
Premesso che l'art. 6 comma 1 esordisce stabilendo che: "L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed e' rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario...(omissis)...", in particolare, qui si vuole evidenziare il disposto contenuto nel successivo comma 8 dello stesso articolo, ove si legge:" Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica (I.P.E.) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente".
In caso di omessa pubblicazione (novità assoluta a livello nazionale), l'art. 12 comma 10 del citato decreto prevede:" In caso di violazione
dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di
offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro
e non superiore a 3000 euro".
Lo stesso giorno, con un Comunicato Stampa, la Confedilizia è voluta entrare subito nel merito del provvedimento, mettendo a disposizione un breve Vademecum e sostenendo che le disposizioni contenute nel decreto non debbano
considerarsi di immediata applicazione, poiché il nuovo testo di legge prevede, al comma 12 dell'art. 6 già citato, l’emanazione di un decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente
provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti
obbligatori del nuovo Attestato di prestazione energetica.
In ogni caso, la validità dell'attestato resta sempre fissata in 10 anni dalla data del rilascio, salvo lavori effettuati successivamente sull'immobile, che comportino un diverso classamento dello stesso.
Nel dubbio ed in attesa di inevitabili futuri chiarimenti al riguardo, onde evitare di ricadere in spiacevoli casi di "pronta e solerte applicazione" della norma da parte degli Enti preposti al controllo, si consiglia di continuare a seguire scrupolosamente i dettami delle singole legislazioni regionali in materia di certificazione energetica (Regione Piemonte:Territorio ed Ambiente) e, in assenza, di quelle nazionali, integrandole con l'attuale decreto (molto importante l'indicazione dell'IPE anche per gli annunci di locazione) e valutando anche l'opportunità di informarsi, presso gli uffici dei singoli Comuni sul cui territorio è ubicato l'immobile, se saranno applicate fin da subito le sanzioni previste dalla nuova normativa.
Nel dubbio ed in attesa di inevitabili futuri chiarimenti al riguardo, onde evitare di ricadere in spiacevoli casi di "pronta e solerte applicazione" della norma da parte degli Enti preposti al controllo, si consiglia di continuare a seguire scrupolosamente i dettami delle singole legislazioni regionali in materia di certificazione energetica (Regione Piemonte:Territorio ed Ambiente) e, in assenza, di quelle nazionali, integrandole con l'attuale decreto (molto importante l'indicazione dell'IPE anche per gli annunci di locazione) e valutando anche l'opportunità di informarsi, presso gli uffici dei singoli Comuni sul cui territorio è ubicato l'immobile, se saranno applicate fin da subito le sanzioni previste dalla nuova normativa.
D'altronde, al di là della querelle sollevata da Confedilizia, non v'è dubbio che il decreto sia, a tutti gli effetti di legge, pienamente in vigore (dovrà comunque essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione) e che gli articoli che prevedono l'obbligo e la sanzione facciano espresso riferimento all'"indice di prestazione energetica", alla "classe energetica corrispondente" ed ai "parametri energetici" e non già al nuovo attesto (APE) anche se da quest'ultimo Confedilizia ha preso lo spunto per denunciare, ai fini dell'applicazione dell'intero impianto normativo, l'assenza dei decreti attuativi.
Per completezza di informazione, vengono riportati qui di seguito due passaggi del decreto che, a giudizio di chi scrive, rivestono un'importanza primaria sia in sede di buona gestione del proprio cespite immobiliare, sia in fase di trattativa di vendita o di locazione.
Sempre l'art. 6, al comma 10 recita: "L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE" (l'attuale A.C.E.).
Il precedente comma 3 dispone invece: "Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici".
Per completezza di informazione, vengono riportati qui di seguito due passaggi del decreto che, a giudizio di chi scrive, rivestono un'importanza primaria sia in sede di buona gestione del proprio cespite immobiliare, sia in fase di trattativa di vendita o di locazione.
Sempre l'art. 6, al comma 10 recita: "L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE" (l'attuale A.C.E.).
Il precedente comma 3 dispone invece: "Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici".
NOTA: Il decreto legge n. 145/2013, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 9/145 (art 1 comma 8 quater), ha introdotto il seguente caso di esclusione per le locazioni: "8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,";
GLI ARTICOLI
APE obbligatorio anche per le cessioni immobiliari a titolo gratuito
I dubbi sul passaggio dall'ACE all'APE
Nuovi emendamenti al DL 63/2013 in sede di conversione al Senato
Atto nullo senza APE allegato
LA TRATTAZIONE
Dott. Gaetano Petrelli, Notaio in Verbania (capitoli I e II)
ARGOMENTO CORRELATO
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Emendamenti in sede di conversione del D.L. 63/2013
La Legge n. 90/2013 di conversione del D.L. n. 63/2013
A.P.E. allegati ai contratti: le modifiche del Decreto Legge n. 145/2013
La Legge n. 90/2013 di conversione del D.L. n. 63/2013
A.P.E. allegati ai contratti: le modifiche del Decreto Legge n. 145/2013
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