venerdì 9 agosto 2013

OBBLIGO DI ALLEGARE L'A.P.E. ANCHE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE: LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 63/2013



LA NUOVA LEGGE N. 90/2013

Il Decreto Legge n. 63/2013 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 03 agosto 2013 ed entrata in vigore il giorno successivo, il 04 agosto 2013.
Tra le varie modifiche introdotte, la più delicata, che ha già scatenato numerose proteste tra gli addetti ai lavori, concerne l'introduzione del comma 3 bis all'art. 6 da cui si evince che, pena la nullità dei contratti, deve essere allegato l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito ed ai nuovi contratti di locazione, tra l'altro con conseguente perdita, in caso di omessa allegazione, del diritto alla provvigione da parte dell'agente immobiliare.
E' stata inoltre introdotta la cosiddetta clausola di cedevolezza che fa salva la normativa finora emanata dalle Regioni e dalle Province autonome: "...(omissis)...le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle  regioni  e alle  province  autonome  che  non  abbiano  ancora   provveduto   al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di  entrata  in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna  regione  e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli  derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali  desumibili  dal presente decreto. Sono  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le  norme  di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data  di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento".
E' stato leggermente modificato il testo del comma 8 sempre dell'art. 6 che adesso recita: "Nel caso di offerta di vendita di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente".
Nulla è invece cambiato in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 12, comma comma 10: "In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro".


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1 commento:

  1. La Regione Piemonte ha recentemente voluto chiarire (il chiarimento si trova sul sito regionale):

    - che, con l'entrata in vigore della Legge dello Stato 03/08/2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 03/08/2013, nel caso di contratti di vendita, di trasferimenti di immobili a titolo gratuito, di contratti di affitto e per la esposizione di annunci relativi alla compravendita ed alla locazione, gli immobili devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica;
    - che, come specificato dalla circolare prot 16416 del 7 agosto 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31UE da parte della Regione Piemonte e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali e del DPR 59/2009, è possibile utilizzare l’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica.

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