LA NUOVA LEGGE N. 90/2013
Il Decreto Legge n. 63/2013 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 03 agosto 2013 ed entrata in vigore il giorno successivo, il 04 agosto
2013.
Tra le varie modifiche introdotte, la più delicata, che ha
già scatenato numerose proteste tra gli addetti ai lavori, concerne
l'introduzione del comma 3 bis all'art. 6 da cui si evince che, pena
la nullità dei contratti, deve essere allegato
l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ai contratti di vendita, agli
atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito ed ai nuovi
contratti di locazione, tra l'altro con conseguente perdita, in caso di omessa
allegazione, del diritto alla provvigione da parte dell'agente
immobiliare.
E' stata inoltre introdotta la cosiddetta clausola di cedevolezza che fa salva la normativa finora emanata dalle Regioni e dalle Province autonome: "...(omissis)...le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento".
E' stato leggermente modificato il testo del comma 8 sempre dell'art. 6 che adesso recita: "Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente".
Nulla è invece cambiato in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 12, comma comma 10: "In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro".
E' stata inoltre introdotta la cosiddetta clausola di cedevolezza che fa salva la normativa finora emanata dalle Regioni e dalle Province autonome: "...(omissis)...le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento".
E' stato leggermente modificato il testo del comma 8 sempre dell'art. 6 che adesso recita: "Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente".
Nulla è invece cambiato in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 12, comma comma 10: "In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro".
ARGOMENTI CORRELATI
OBBLIGO DI INDICARE IN PUBBLICITA' L'I.P.E. DELL'IMMOBILE
NIENTE BOLLO OD IMPOSTE PER GLI A.P.E. ALLEGATI
NIENTE BOLLO OD IMPOSTE PER GLI A.P.E. ALLEGATI
DOCUMENTO UTILE
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
STUDIO CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO N. 657/2013
CONSULTAZIONE RAPIDA
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
STUDIO CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO N. 657/2013
CONSULTAZIONE RAPIDA
P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questo post.
La Regione Piemonte ha recentemente voluto chiarire (il chiarimento si trova sul sito regionale):
RispondiElimina- che, con l'entrata in vigore della Legge dello Stato 03/08/2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 03/08/2013, nel caso di contratti di vendita, di trasferimenti di immobili a titolo gratuito, di contratti di affitto e per la esposizione di annunci relativi alla compravendita ed alla locazione, gli immobili devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica;
- che, come specificato dalla circolare prot 16416 del 7 agosto 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31UE da parte della Regione Piemonte e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali e del DPR 59/2009, è possibile utilizzare l’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica.