LE SENTENZE
In tema di locazione di immobili urbani, secondo il disposto di cui all’art. 2, comma secondo, legge n. 392 del 1978, in mancanza di patti contrari, il conduttore ha facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore, recante la indicazione della persona del subconduttore, della durata del contratto e dei vani sublocati. Ciò posto, l’omessa comunicazione in tal senso determina nel locatore la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto secondo le norme ordinarie di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., con la conseguenza che ai fini dell’accoglimento della domanda di risoluzione dovrà aversi riguardo alla previsione di cui all’art. 1455 c.c., nella parte in cui non consente una siffatta pronuncia qualora l’inadempimento di una delle parti rivesta scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra. Nella fattispecie non può non ritenersi grave, e quindi legittimante l’accoglimento della chiesta risoluzione, l’inadempimento del conduttore, in quanto concretantesi non solo in un uso particolarmente intenso dell'immobile, sublocato a soggetti stranieri non autorizzati dal locatore, ma altresì all’esposizione del locatore medesimo, per tali ragioni, al concreto rischio di accertamenti da parte della Guardia di Finanza e dell'autorità di P.S.
Trib. Roma, Sez. VI, 25/02/2009
Poiché la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi del terzo comma dell'art. 1595 cod. proc. civ., la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore e il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione esplicano nei confronti del subconduttore, ancorché rimasto estraneo al giudizio e, quindi, non menzionato nel titolo esecutivo, non solo gli effetti della cosa giudicata in senso sostanziale, ma anche l'efficacia del titolo esecutivo per il rilascio. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo che, a fronte del provvedimento di convalida di sfratto per finita locazione passato in cosa giudicata, emesso palesemente sul presupposto che il contratto integrava una locazione ad uso di abitazione di natura transitoria ed opponibile, oltre che al conduttore, anche al subconduttore, era preclusa, per il ricordato giudicato, alla corte di appello ogni verifica sulla qualificazione giuridica sia del contratto di locazione che del contratto di sublocazione e, pertanto, ogni indagine diretta ad attribuire alla sublocazione una durata maggiore del contratto di locazione da cui la stessa derivava). (Cassa con rinvio, App. Roma, 19 Marzo 2003)
Cass. civ., Sez. III, 08/11/2007, n. 23302
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui, al momento della proposizione della domanda, detto bene sia detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perchè la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. D'altro canto, il terzo detentore dell' immobile per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi o all' esecuzione, ai sensi dell' art. 615 cod. proc. civ., se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell' art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sentenza frutto di collusione tra questi e il locatore, in suo danno. (Rigetta, App. Venezia, 2 Novembre 2001)
Cass. civ., Sez. III, 28/04/2006, n. 9964
Per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, l'art. 36 della l. n. 392 del 1978 ha sostanzialmente lasciato immutato la disciplina della sublocazione dettata dall'art. 1594 c.c. (modificati, invece, dall'art. 2 della stessa legge per le locazioni ad uso abitativo), con la conseguenza che il conduttore può, salvo patto contrario, sublocare l'immobile a prescindere dal consenso del locatore, e può farlo anche in presenza di tale patto (in difformità, peraltro, in siffatta ipotesi, dalla disciplina codicistica) quando, trattandosi di immobile destinato all'esercizio di un'impresa, alla sublocazione si accompagni la cessione o locazione dell'azienda.
Cass. civ., Sez. III, 22/02/2000, n. 1966
Poichè la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore esplica nei confronti del subconduttore, ancorchè rimasto estraneo al giudizio e quindi non menzionato nel titolo esecutivo, non solo gli effetti della cosa giudicata sostanziale, ma anche l'efficacia del titolo esecutivo per il rilascio. Ne discende, anche, che il subconduttore non potendo vantare diritti di sorta nei confronti del locatore principale ed avendo un semplice interesse alla continuazione del rapporto locatizio fondamentale, può spiegare nella causa per finita locazione tra il proprietario ed il conduttore originario soltanto un intervento adesivo semplice o dipendente, non già autonomo litisconsortile e, di conseguenza, non è titolare del diritto di impugnare in via autonoma la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, ma può solo aderire all'impugnazione proposta da quest'ultima. Analogamente, se il locatore abbia convenuto nel giudizio instaurato per sentir dichiarare la cessazione della locazione sia il conduttore sia il subconduttore, è inammissibile l'impugnazione del subconduttore contro la sentenza che abbia accolto la domanda del locatore non impugnata dal conduttore.
Cass. civ., Sez. III, 10/11/1998, n. 11324
Ai sensi del comma 3 dell’art. 1595 c.c., la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza del termine della locazione, rinuncia del conduttore sublocatore al contratto in corso, etc.) spiega, nei confronti del subconduttore, ancorché rimasto estraneo al giudizio tra locatore, e, quindi, non menzionato in alcun modo nel titolo esecutivo, non solo gli effetti della cosa giudicata sostanziale ma anche l’efficacia del titolo esecutivo per il rilascio; a maggior ragione questa efficacia, che discende dal principio risoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, deve essere riconosciuta nel caso in cui la sublocazione sia inopponibile al locatore
Cass. civ., 21/05/1998, n. 5053
Nei confronti del subconduttore, ai sensi del comma 3 dell'art. 1595 c.c., esplica efficacia, anche di titolo esecutivo, la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore e pur nell'assenza in giudizio di quegli perchè il diritto del subconduttore deriva ed è condizionato da quello del conduttore; pertanto il locatore non può da un lato affermare la validità e la persistente efficacia del contratto con questi, dall'altro chiedere il rilascio dell'immobile al subconduttore.
Cass. civ., Sez. III, 13/01/1998, n. 212
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