PER GLI A.P.E. ALLEGATI ALLE VENDITE ED ALLE LOCAZIONI NIENTE BOLLI O IMPOSTE
Con la Risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate si è espressa fornendo dei chiarimenti sull'Attestato di Prestazione Energetica che, con il decreto legge n. 53/13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 “...deve essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi
contratti”.
Con riferimento all'imposta di registro, la Risoluzione citata afferma che, in caso di richiesta di registrazione di un contratto (di vendita o di locazione), l’Ufficio dell’Agenzia dovrà procedere alla registrazione
del contratto e dell’attestato allegato, senza autonoma applicazione
dell’imposta di registro, in quanto l’attestato non rientra tra quelli per i
quali vige l’obbligo della registrazione.
Poiché per i contratti di
locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web”
“SIRIA” e “IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati, la
Risoluzione chiarisce che, in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del
contratto, non grava un obbligo di produrre detto attestato in sede di
registrazione atteso che l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto
concluso è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma non ha
riflessi sulla registrazione del relativo contratto.
Per l’Agenzia delle Entrate “resta fermo che
qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione,
venga prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la
registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione), deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di euro
168 (euro 200 per gli atti formati dal 01/01/14. N.d.R.), a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione
accede”.
Infine, la Risoluzione in esame stabilisce che l’attestato di prestazione
energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di
locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo.
Qualora venga, invece, allegata
al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale,
va applicata l’imposta di bollo, nella misura di euro 16,00.
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