giovedì 19 dicembre 2013

RIDUZIONE ALL’1% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE


RIDUZIONE ALL’1% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il D.M. del 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale è stato ridotto dal 2,5% all’1% in ragione d’anno, con decorrenza 01 gennaio 2014.
E’ opportuno ricordare che le modalità di aggiornamento del tasso di interesse legale sono disciplinate dall'art. 1284 del Codice Civile che stabilisce tempi e metodi per il suo adeguamento. Inizialmente il suo valore era determinato con leggi ordinarie mentre dal 1999 ad oggi le variazioni sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto.
La variazione del tasso legale, tra le altre implicazioni (un esempio: calcolo degli interessi legali dovuti dal proprietario all'inquilino sulla cauzione da quest'ultimo versata, ai sensi dell'art. 11 L. n. 392/78), ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
E’ bene segnalarne qui almeno un paio:
  1. Ravvedimento operoso. La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
  2. Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette. Con un successivo decreto ministeriale saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell’1% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.
Per una rapida consultazione è stata predisposta, qui di seguito, la tabella storica dei tassi di interesse legale. 




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giovedì 12 dicembre 2013

NEWS: ESENZIONE IMU PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE


NEWS: ESENZIONE IMU PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE
Con la Risoluzione n. 11/DF dell'11 dicembre 2013 il Dipartimento delle Finanze, in risposta ad un interpello presentato dall'ANCE (Associazione nazionale dei costruttori edili) è intervenuta per la prima volta in materia di esenzione, per i fabbricati "merce", dall'imposta municipale propria (IMU), introdotta con l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013 del 28 ottobre 2013, n. 124, a partire dall'01/07/2013.. 
La questione sottoposta all'esame del ministero è se nel concetto di "fabbricati costruiti", ai quali fa riferimento la norma sopra citata, possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa abbia proceduto ad interventi di "incisivo recupero", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) - interventi di restauro e di risanamento conservativo-, d) - interventi di ristrutturazione edilizia -  ed f) - interventi di ristrutturazione urbanistica -, del D.P.R. n. 380/2001
A tale quesito la risoluzione ha dato risposta affermativa stabilendo che l'esenzione dall'IMU per il cosiddetto "magazzino" di invenduti delle imprese edili,  in vigore dal 1° luglio 2013, si applica anche per i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale la stessa sia intervenuta con lavori di restauro e risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia od urbanistica
Sempre secondo il ministero dell'Economia i fabbricati, oggetto di interventi di "incisivo recupero" rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione IMU solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazioneIn ogni caso, tali fabbricati non devono essere locati.
Restano invece esclusi dall'esenzione IMU, secondo i tecnici del Dipartimento delle Finanze, i fabbricati acquistati sui quali l'impresa edile abbia effettuato solamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
A tal fine l'art. 2, comma 1 del D.L. 102/2013, convertito in legge, stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e purché detti immobili non siano locati; resta invece dovuta l'IMU fino al 30 giugno 2013.


CONSULTAZIONE RAPIDA


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giovedì 5 dicembre 2013

NEWS: DUE MILIARDI DI EURO PER NUOVI MUTUI CASA GARANTITI DALLO STATO


SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE CDP-ABI: 2 MILIARDI PER NUOVI MUTUI DAL 2014

Il 20 novembre ultimo scorso è stata sottoscritta la Convenzione, tra la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione delle Banche Italiane (ABI), che disciplina le linee guida e le regole applicative con le quali rendere operativo il plafond di 2 miliardi di euro che la Cassa Depositi e Prestiti ha dedicato alle famiglie per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale (con accrescimento dell'efficienza energetica) e che sarà veicolato dalle banche a tassi agevolati.
I beneficiari principali saranno le giovani coppie, anche non sposate, i nuclei familiari con almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose, con almeno 3 figli.
Verrà data precedenza agli immobili acquistati con classe energetiche A, B e C.
I mutui potranno avere durata fino a 7 anni per gli interventi di ristrutturazione comportanti un accrescimento dell'efficienza energetica, mentre per gli acquisti dell'abitazione principale la durata sarà di 15 o di 25 anni.
Gli importi massimi erogabili saranno di:
  • 100.000 euro per le operazione di ristrutturazione;
  • 250.000 euro per l'acquisto dell'abitazione principale;
  • 350.000 euro per l'acquisto dell'abitazione principale con ristrutturazione che preveda un incremento dell'efficienza energetica.
I finanziamenti potranno arrivare a coprire fino al 100% del valore dell'immobile residenziale acquistato o dell'importo dei lavori di ristrutturazione ed i tassi potranno essere sia fissi che variabili.
La piena operatività del "Plafond Casa" è prevista da gennaio 2014.
La CDP si è riservata in convenzione la facoltà di destinare nuove risorse, oltre ai 2 miliardi di euro già stanziati, qualora i risultati di questa prima operazione fossero soddisfacenti.


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