giovedì 19 dicembre 2013

RIDUZIONE ALL’1% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE


RIDUZIONE ALL’1% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il D.M. del 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale è stato ridotto dal 2,5% all’1% in ragione d’anno, con decorrenza 01 gennaio 2014.
E’ opportuno ricordare che le modalità di aggiornamento del tasso di interesse legale sono disciplinate dall'art. 1284 del Codice Civile che stabilisce tempi e metodi per il suo adeguamento. Inizialmente il suo valore era determinato con leggi ordinarie mentre dal 1999 ad oggi le variazioni sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto.
La variazione del tasso legale, tra le altre implicazioni (un esempio: calcolo degli interessi legali dovuti dal proprietario all'inquilino sulla cauzione da quest'ultimo versata, ai sensi dell'art. 11 L. n. 392/78), ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
E’ bene segnalarne qui almeno un paio:
  1. Ravvedimento operoso. La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
  2. Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette. Con un successivo decreto ministeriale saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell’1% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.
Per una rapida consultazione è stata predisposta, qui di seguito, la tabella storica dei tassi di interesse legale. 




P   Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questo post.



Nessun commento:

Posta un commento