Con il D.M. del 12.12.2013,
pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale è stato ridotto
dal 2,5% all’1% in ragione d’anno, con decorrenza 01 gennaio 2014.
E’ opportuno ricordare che le modalità di aggiornamento
del tasso di interesse legale sono disciplinate dall'art. 1284 del Codice
Civile che stabilisce tempi e metodi per il suo adeguamento. Inizialmente il
suo valore era determinato con leggi ordinarie mentre dal 1999 ad oggi le variazioni
sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposito
decreto.
La variazione del tasso
legale, tra le altre implicazioni (un esempio: calcolo degli interessi legali dovuti dal proprietario all'inquilino sulla cauzione da quest'ultimo versata, ai sensi dell'art. 11 L. n. 392/78), ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e
contributive.
E’ bene segnalarne qui
almeno un paio:
- Ravvedimento operoso. La riduzione del
tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in
caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n.
472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di
tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre
corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi
moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a
partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere
assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
- Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette. Con un successivo decreto ministeriale saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell’1% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.
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