mercoledì 22 gennaio 2014

IL NUOVO MODELLO RLI


MODELLO RLI

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il Provvedimento 10 gennaio 2014 dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che dal 3 febbraio 2014 il MODELLO RLI sostituirà i modelli 69, Siria, Iris e RR per le registrazioni, le proroghe, le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione di immobili.
Esso  servirà inoltre per esercitare l’opzione o la revoca del regime agevolato della cedolare secca, per comunicare i dati catastali dell’immobile locato e per le denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.
Il modello 69 continuerà ad essere usato per la registrazione di altri atti (es. distribuzioni di dividendi, contratti di comodato, contratti preliminari, ecc.).
Fino al 31/03/2014 sarà possibile utilizzare il modello RLI oppure i vecchi modelli 69 (per il cartaceo), Siria, Iris e Locazioni (per il telematico).
Il modello RLI è costituito da:
  • Quadro A “Dati generali” dove sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto e la sezione dedicata agli adempimenti successivi, i dati del richiedente la registrazione e la sezione dedicata alla presentazione telematica;
  • Quadro B “Soggetti” in cui vanno indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
  • Quadro C “Dati degli immobili” riguardanti i dati degli immobili principali e delle pertinenze;
  • Quadro D “Locazione ad uso abitativo opzione/revoca cedolare secca” contenente informazioni relative al regime della cedolare secca.

Il modello, disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, può essere presentato in forma cartacea dai soggetti non obbligati all’invio telematico ovvero dovrà essere compilato on line dai soggetti obbligati.
Utilizzando l'invio telematico, rispetto ai precedenti software, al modello RLI sarà necessario allegare il contratto di locazione sottoscritto dalle parti
Sarà possibile optare per l’invio semplificato (senza l’allegazione del contratto) solo nei seguenti casi:
  1. Numero di locatori e di conduttori non superiore a tre
  2. Una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre
  3. Tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita
  4. Il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni
  5. Il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni.



Per disporre di un modello RLI editabile
eseguire un copia/incolla con il link sottostante
http://www.studiomenichetti.it/download/modello-RLI.pdf


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venerdì 17 gennaio 2014

IL DEPOSITO DEL PREZZO PRESSO IL NOTAIO




IL DEPOSITO DEL PREZZO PRESSO IL NOTAIO

L'art 1, commi 63, 64, 65, 66 e 67 della "Legge di Stabilità 2014" n. 147/2013, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013, ha introdotto una nuova disciplina sul deposito obbligatorio del prezzo e di altre somme presso il notaio.
Riportiamo, qui di seguito, il testo dei vari commi:


“63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e'  tenuto  a  versare  su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i  quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati  e  soggetti  a  pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni  per  le quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;
b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad  obbligo  di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di  imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme  destinate  ad  estinzione delle spese condominiali non  pagate  o  di  altri  oneri  dovuti  in occasione del ricevimento  o dell'autenticazione,  di  contratti  di trasferimento della proprieta' o di trasferimento,  costituzione  od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la  parte di prezzo  o  corrispettivo  oggetto  di  dilazione;  si  applica  in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula  di  atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse  dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime patrimoniale  della  famiglia,  sono  assolutamente  impignorabili  a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile  ad  istanza  di chiunque e' altresi' il credito  al pagamento  o  alla  restituzione della somma depositata.

66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto  ai  sensi della  normativa  vigente,  e  verificata  l'assenza  di   formalita' pregiudizievoli ulteriori  rispetto  a  quelle  esistenti  alla  data dell'atto  e  da  questo  risultanti,  il  notaio  o altro  pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le  parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo  sia  pagato  solo  dopo l'avveramento  di  un  determinato  evento  o  l'adempimento  di  una determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro  pubblico   ufficiale svincola il  prezzo  o  corrispettivo depositato  quando  gli  viene fornita la prova, risultante da atto  pubblico  o  scrittura  privata autenticata,  ovvero  secondo   le   diverse   modalita' probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in  condizione  si  sia avverato o che la prestazione  sia  stata  adempiuta.  Gli  interessi sulle somme  depositate,  al  netto  delle  spese  di  gestione  del servizio,  sono  finalizzati  a  rifinanziare  i  fondi  di   credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata,  destinati  ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati  dal  decreto di cui al comma 67.

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri, adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministro  della  giustizia,  sentito  il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti  termini, condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche  con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati”.

E' bene qui ribadire che le disposizioni riguardanti le novità in materia del cd. deposito prezzo non sono immediatamente operative poiché subordinate, ai sensi del comma 67, ai decreti attuativi che dovranno essere adottati entro 120 giorni (26/04/2014), sentito il Consiglio Nazionale del Notariato.



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martedì 7 gennaio 2014

VIETATI I PAGAMENTI IN CONTANTI DEI CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVA


TRACCIABILITA' DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVA

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 pubblicata nella G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87) all’art.1 comma 50 ha disposto: “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1.1 In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini delle asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Pertanto, indipendentemente dall’importo del canone e in deroga alla norma finanziaria dettata con il limite di € 1.000,00, dal 01/01/2014 il denaro contante non potrà più essere usato per il pagamento dei canoni che dovrà pertanto essere sempre effettuato per mezzo di strumenti tracciabili (assegni bancari, assegni circolari, bonifici, assegni postali...).
La norma fa riferimento unicamente alle locazioni abitative, pertanto nulla cambia per le locazioni commerciali.
Si ricorda che la sanzione applicabile in caso di violazione va dall’1% al 40% dell’importo trasferito (art.58 comma 1 D. Lgs. n. 231/2007 ).



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mercoledì 1 gennaio 2014

A.P.E. ALLEGATO AI CONTRATTI: DALLA NULLITA' ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA


A.P.E. ALLEGATO AI CONTRATTI: DALLA NULLITA' ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato alcune prime riflessioni, contenute in un DOCUMENTO, riguardanti le modifiche apportate dal "Decreto destinazione Italia" n. 145 del 23 dicembre 2013 al D. Lgs. n 192/2005 (art. 6 commi 3 e 3-bis).
Riportiamo qui di seguito il testo del D.L. n. 145/2013, modificativo della previgente normativa:
“7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000; la sanzione è da Euro 1.000 a Euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, che, per l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Il documento del notariato offre una chiara sintesi sia degli obblighi in materia di certificazione energetica sia delle principali novità introdotte dal decreto.
Con riferimento agli obblighi, il Notariato ricorda: 
  1. "l’obbligo di DOTAZIONE (che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edificio nuovi, di edifici soggetti a “ristrutturazioni importanti” o di edifici pubblici);
  2. l’obbligo di ALLEGAZIONE (che è stato reintrodotto dalla legge 4 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, che ha previsto, inoltre, in caso di sua violazione, la sanzione della nullità);
  3. l’obbligo di CONSEGNA dell’attestato energetico (il cui adempimento va documentato con l’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici);
  4. l’obbligo di INFORMATIVA (il cui adempimento va documentato con l’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici)".
Proseguendo nella sua trattazione, il Consiglio del Notariato passa ad elencare le novità portate dal nuovo intervento legislativo:
  • "esclusione degli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA per gli atti traslativi a titolo gratuito; 
  • precisazione che gli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA riguardano non solo l’atto di compravendita ma, anche, in generale, tutti gli “atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso”, con ciò confermando l’interpretazione prudenziale già proposta dal Consiglio Nazionale del Notariato;
  • precisazione che gli obblighi di CONSEGNA e di INFORMATIVA riguardano i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Sono esclusi da tali obblighi, pertanto, oltre i contratti che non possano considerarsi nuove locazioni (proroghe, cessioni di contratto, subentri ex art. 2558 c.c., ecc.) anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione (in pratica i soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno);
  • limitazione dell’obbligo di ALLEGAZIONE ai soli contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici, rimanendo escluso tale obbligo oltre che per i contratti non soggetti a registrazione anche per i nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari;
  • eliminazione della NULLITA’ quale sanzione per il caso di violazione dell’obbligo di ALLEGAZIONE (con possibilità di “sanatoria” per i contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 e l’entrata in vigore della nuova norma, eventualmente nulli per mancata allegazione dell’attestato energetico);
  • previsione di una SANZIONE PECUNIARIA per la violazione dell’obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l’inserimento dell’apposita clausola, dell’adempimento degli obblighi di INFORMATIVA e di CONSEGNA; la nuova norma, quindi, dà maggior peso agli obblighi di INFORMATIVA e di CONSEGNA, ed al requisito formale dell’attestazione ad opera dell’acquirente e del conduttore dell’avvenuto loro adempimento, requisito la cui mancanza, in precedenza, era ritenuta priva di qualsiasi sanzione".
Il Decreto Legge n. 145/2013 è stato convertito con modificazioni nella Legge n. 9 del 21 febbraio 2014.

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