venerdì 17 gennaio 2014

IL DEPOSITO DEL PREZZO PRESSO IL NOTAIO




IL DEPOSITO DEL PREZZO PRESSO IL NOTAIO

L'art 1, commi 63, 64, 65, 66 e 67 della "Legge di Stabilità 2014" n. 147/2013, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013, ha introdotto una nuova disciplina sul deposito obbligatorio del prezzo e di altre somme presso il notaio.
Riportiamo, qui di seguito, il testo dei vari commi:


“63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e'  tenuto  a  versare  su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i  quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati  e  soggetti  a  pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni  per  le quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;
b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad  obbligo  di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di  imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme  destinate  ad  estinzione delle spese condominiali non  pagate  o  di  altri  oneri  dovuti  in occasione del ricevimento  o dell'autenticazione,  di  contratti  di trasferimento della proprieta' o di trasferimento,  costituzione  od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la  parte di prezzo  o  corrispettivo  oggetto  di  dilazione;  si  applica  in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula  di  atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse  dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime patrimoniale  della  famiglia,  sono  assolutamente  impignorabili  a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile  ad  istanza  di chiunque e' altresi' il credito  al pagamento  o  alla  restituzione della somma depositata.

66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto  ai  sensi della  normativa  vigente,  e  verificata  l'assenza  di   formalita' pregiudizievoli ulteriori  rispetto  a  quelle  esistenti  alla  data dell'atto  e  da  questo  risultanti,  il  notaio  o altro  pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le  parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo  sia  pagato  solo  dopo l'avveramento  di  un  determinato  evento  o  l'adempimento  di  una determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro  pubblico   ufficiale svincola il  prezzo  o  corrispettivo depositato  quando  gli  viene fornita la prova, risultante da atto  pubblico  o  scrittura  privata autenticata,  ovvero  secondo   le   diverse   modalita' probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in  condizione  si  sia avverato o che la prestazione  sia  stata  adempiuta.  Gli  interessi sulle somme  depositate,  al  netto  delle  spese  di  gestione  del servizio,  sono  finalizzati  a  rifinanziare  i  fondi  di   credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata,  destinati  ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati  dal  decreto di cui al comma 67.

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri, adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministro  della  giustizia,  sentito  il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti  termini, condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche  con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati”.

E' bene qui ribadire che le disposizioni riguardanti le novità in materia del cd. deposito prezzo non sono immediatamente operative poiché subordinate, ai sensi del comma 67, ai decreti attuativi che dovranno essere adottati entro 120 giorni (26/04/2014), sentito il Consiglio Nazionale del Notariato.



CONSULTAZIONE RAPIDA




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