IL DEPOSITO DEL PREZZO PRESSO IL NOTAIO
L'art 1, commi 63, 64, 65, 66 e 67 della "Legge di Stabilità 2014" n. 147/2013, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013, ha introdotto una nuova disciplina sul deposito obbligatorio del prezzo e di altre somme presso il notaio.
Riportiamo, qui di seguito, il testo dei vari commi:
Riportiamo, qui di seguito, il testo dei vari commi:
“63.
Il notaio o altro pubblico ufficiale e'
tenuto a versare
su apposito conto corrente dedicato:
a)
tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e
contributi, nonche' a titolo di tributi per i
quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione
agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati
e soggetti a
pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni per le
quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;
b) ogni
altra somma affidatagli
e soggetta ad
obbligo di annotazione nel
registro delle somme e dei valori di cui
alla legge 22 gennaio 1934, n.
64, comprese le somme dovute a titolo di
imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c)
l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato
in denaro, oltre alle somme
destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate
o di altri
oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di
contratti di trasferimento della
proprieta' o di trasferimento,
costituzione od estinzione di
altro diritto reale su immobili o aziende.
64.
La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o
corrispettivo oggetto di
dilazione; si applica
in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di
atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.
65.
Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono
patrimonio separato. Dette somme sono escluse
dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal
suo regime patrimoniale della
famiglia, sono assolutamente
impignorabili a richiesta di
chiunque ed assolutamente impignorabile
ad istanza di chiunque e' altresi' il credito al pagamento
o alla restituzione della somma depositata.
66.
Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai
sensi della normativa vigente,
e verificata l'assenza
di formalita' pregiudizievoli
ulteriori rispetto a
quelle esistenti alla
data dell'atto e da
questo risultanti, il
notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a
disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o
corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno
previsto che il prezzo o corrispettivo
sia pagato solo
dopo l'avveramento di un
determinato evento o
l'adempimento di una determinata prestazione,
il notaio o
altro pubblico ufficiale svincola il prezzo
o corrispettivo depositato quando
gli viene fornita la prova,
risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero
secondo le diverse
modalita' probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto
in condizione si sia
avverato o che la prestazione sia stata
adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate,
al netto delle
spese di gestione
del servizio, sono finalizzati
a rifinanziare i
fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della
provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie
imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.
67.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia,
sentito il parere del Consiglio
nazionale del notariato, sono definiti
termini, condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire
condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati”.
E' bene qui ribadire che le disposizioni riguardanti
le novità in materia del cd. deposito prezzo non sono immediatamente operative
poiché subordinate, ai sensi del comma 67, ai decreti attuativi che dovranno essere adottati entro 120 giorni (26/04/2014), sentito il Consiglio Nazionale del Notariato.
CONSULTAZIONE RAPIDA
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