PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVA IN CONTANTI
Con la Legge di Stabilità 2014 è stato introdotto l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative con modalità che escludano l'uso del contante.
Infatti, il comma 50 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 testualmente recita: “I
pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione
per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano
l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della
asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e
detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Da più parti si è immediatamente contestata l'iniquità della norma, eccependo persino la sua legittimità costituzionale.
Contestualmente, sono pervenuti all'Agenzia delle Entrate numerosi quesiti e richieste di chiarimento, che hanno anche investito, nel dare una risposta, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale ha emanato la nota di chiarimento M.E.F. 05/02/2014.
In via preliminare, ma tutt'altro che secondaria come importanza, il Ministero ha precisato che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni con finalità di antiriciclaggio ed antiterrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231/07, in cui si fa espresso riferimento solo alle somme pari o superiori ad euro mille.
Data questa premessa, la Nota del Ministero conclude precisando che: "Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che,
fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n.
231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante,
eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta
fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e
idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione,
anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria
all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a
vantaggio delle parti contraenti".
Pur con la dovuta prudenza, è doveroso qui sottolineare come il chiarimento offerto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze se da un lato non abroga la norma di legge, tuttora in vigore, dall'altro la priva di efficacia, precisando che le sanzioni attualmente previste dalle norme antiriciclaggio siano applicabili solo in caso di pagamenti in contanti pari o superiori ad euro mille.
Da più parti si auspica che questa Nota rappresenti un punto di partenza per la riformulazione dell'attuale norma di legge che ha creato, fin dalla sua entrata in vigore, numerosi problemi di applicazione, complicando ulteriormente la vita di moltissimi inquilini e proprietari di immobili abitativi.
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