LA NUOVA RIPARTIZIONE DELLE SPESE ACCESSORIE NELLE LOCAZIONI
Il 30 aprile 2014 la Confedilizia , unitamente ai 3 sindacati degli
inquilini, Sunia, Sicet e Uniat ha registrato a Roma la nuova TABELLA ONERI ACCESSORI che fornisce chiare indicazioni su come ripartire le spese accessorie tra il proprietario e l'inquilino.
Rispetto alla precedente stesura, risalente ormai a 15 anni or sono, la nuova tabella presenta alcune novità importanti, prime fra tutte il fatto che il documento sia frutto di un accordo condiviso tra le principali sigle sindacali di categoria, aspetto che dà un peso maggiore al documento, oltre all'avvenuta registrazione dello stesso che ha conferito, oltre alla data certa, una maggiore ufficialità all'accordo raggiunto.
Nel dettaglio, si può dire che, in linea di massima, all’inquilino spettano sempre tutte le spese di
manutenzione ordinaria, di riparazione e gestione degli impianti nonché quelle dei consumi legati alle varie utenze; ai proprietari, invece, spettano le spese di manutenzione
straordinaria e quelle di rifacimento o di installazione di nuovi impianti nonché
per la loro messa a norma.
Per fare un esempio, le
spese per l’installazione o la sostituzione di un impianto da fonti rinnovabili
competono al locatore, mentre quelle per la sua manutenzione e quelle legate ai consumi
spettano al conduttore.
In ogni caso, l'utilizzo di queste tabelle permette di risolvere, sul nascere, questioni che potrebbero poi trascinarsi fino a trasformarsi in litisconsorzio tra le parti.
Un altro motivo, legato all’aggiornamento di queste tabelle di ripartizione
delle spese, è dato dal fatto che nel corso degli anni si è reso necessario adeguarsi alle numerose innovazioni tecnologiche che oggi sono di uso comune, come gli impianti di
videosorveglianza, il cablaggio dei condomini, l’installazione di antenne
satellitari o di impianti integrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il principio su cui si fonda questa nuova Tabella di oneri accessori consiste in una rigorosa delimitazione degli ambiti di spesa tra l’uno e
l’altro soggetto interessato e, per i nuovi contratti, potrà essere semplicemente richiamata, senza bisogno quindi di allegarla e di andare incontro ad ulteriori spese di bollo.
E' consigliabile pertanto inserire in contratto la seguente clausola: "Oneri: le parti si danno e prendono reciprocamente atto che gli oneri accessori tutti, legati al presente contratto di locazione, saranno ripartiti in base alla Tabella oneri accessori - ripartizione
fra locatore e conduttore - concordata tra Confedilizia e Sunia – Sicet – Uniat, registrata il 30 aprile 2014
a Roma, presso l'Ufficio Territoriale Roma 2 dell'Agenzia delle Entrate, al n.
8455/3".
Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di utilizzare la Tabella oneri accessori contenuta nel D.M. 30/12/2002 quale ALLEGATO G, in caso di contratti di locazione sottoscritti a canone concordato.
In ogni caso, è consigliabile prendere queste tabelle come punto di riferimento anche per i contratti già in essere in modo tale da chiarire fin da subito eventuali dubbi o divergenze che dovessero sorgere tra proprietario ed inquilino evitando così il ricorso a procedure legali più costose.
In ogni caso, è consigliabile prendere queste tabelle come punto di riferimento anche per i contratti già in essere in modo tale da chiarire fin da subito eventuali dubbi o divergenze che dovessero sorgere tra proprietario ed inquilino evitando così il ricorso a procedure legali più costose.
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