DEROGHE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE
AD USO DIVERSO
DALL’ABITAZIONE
L’art. 18 del D.L. 133/2014 (convertito con modificazioni nella Legge n. 164/2014, pubblicata sulla G.U. n. 262/2014) ha ampliato la libertà delle parti nella regolamentazione
di alcuni contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo.
La novità concerne i contratti di
locazione:
- di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera;
- per i quali sia previsto un canone annuo superiore a 150.000,00 euro;
- che siano provati per iscritto
Per essi è prevista la
possibilità di derogare alla disciplina dettata dalla L. 27.7.78 n. 392,
regolando in autonomia i termini e le condizioni contrattuali.
Ne deriva, ad esempio, la
possibilità, per le parti, di disporre liberamente in materia di:
- durata del contratto e di rinnovo del medesimo;
- variazione in aumento del canone;
- diritto di prelazione;
- indennità di fine rapporto.
Inoltre la deroga non si applica
ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto 133/2014 e quindi non ha in ogni caso effetto sui giudizi pendenti.
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