SCATTA L’OBBLIGO DI
COMUNICARE ALLA MOTORIZZAZIONE
I NOMINATIVI DEGLI UTILIZZATORI ABITUALI DEI
VEICOLI
SE DIVERSI DAGLI INTESTATARI DEGLI STESSI.
La
Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha emanato due Circolari in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 94, comma 4 bis del Codice della
Strada, rubricato “Divieto di intestazione fittizia dei veicoli”, che prevede
specifici obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio
Nazionale dei Veicoli presso la Motorizzazione e dei documenti di circolazione,
in caso di atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte
di circolazione dei veicoli ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli
stessi a favore di soggetti diversi dagli intestatari per periodi superiori ai
30 giorni.
A partire dal 03
Novembre 2014 dovranno essere annotati nella carta di
circolazione e registrati presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli i
dati del soggetto, diverso dall’intestatario del mezzo, a cui lo stesso è
concesso in uso per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
La denuncia di tale annotazione non deve essere tenuta a bordo del veicolo.
In particolare, qualora venga concesso l’utilizzo di
un veicolo da parte dell’intestatario dello stesso ad un terzo per un periodo
superiore a 30 giorni, l’avente causa
utilizzatore del veicolo (la
circolare precisa che tali obblighi, pur se in prima istanza posti a carico
degli “aventi causa”, con apposita delega scritta possono essere adempiuti
dall’intestatario del veicolo) ha il
preciso obbligo di darne comunicazione all’Ufficio della Motorizzazione (UMC)
di competenza, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Per
i veicoli privati sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, in
quanto resta facoltativa
detta registrazione per gli automezzi concessi al libero utilizzo di detti
soggetti.
Deve
essere posto particolare rilievo alle sanzioni
previste per il caso d’inosservanza delle disposizioni suddette, essendo
infatti prevista una sanzione
amministrativa in misura variabile da € 705 a € 3.526 a carico degli aventi
causa dall’intestatario (e cioè del comodatario, conduttore, ecc.), oltre al ritiro della carta di circolazione.
Un
particolare disciplina è prevista per il comodato
di veicoli aziendali, compresi quelli di proprietà dell’imprenditore
individuale, e cioè nel caso in cui il veicolo in disponibilità all’azienda
venga concesso in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, soci, amministratori e
collaboratori per periodi superiori a 30 giorni. In tali
ipotesi, l’obbligo di annotazione sussiste esclusivamente in caso di utilizzo esclusivo e personale e,
soprattutto, a titolo gratuito. Rimangono pertanto esclusi dall’obbligo:
- gli utilizzi a titolo diverso dal comodato,
- i veicoli attribuiti come “fringe benefit”,
- i veicoli condivisi tra più dipendenti,
- i veicoli utilizzati promiscuamente, ovvero quanto il lavoratore ha il mezzo assegnato in forma esclusiva ma paga un corrispettivo per l’utilizzo privato.
Occorre
evidenziare che l'indicazione ad un pubblico Ufficio come la Motorizzazione e
l'inserimento in un pubblico Registro come A.N.V. di un
"collaboratore" che abbia in uso esclusivo il veicolo intestato
all'agenzia immobiliare, con continuità e per periodi "lunghi", ben
potrebbe esser ritenuto come elemento qualificante la continuità e stabilità
della "collaborazione" con l'utilizzatore stesso del veicolo, questo
ai fini dell'inquadramento del rapporto di
collaborazione (Ispettorato del Lavoro, Enasarco).
Alla
scadenza il comodato non richiede ulteriori annotazioni, salvo che cessi
anticipatamente. Tuttavia, se entro 30 giorni dall’interruzione, il veicolo è
affidato ad un’altra persona, è sufficiente annotare il nome senza la cancellazione
del precedente utilizzatore.
Infine se
il veicolo è concesso in noleggio a lungo termine (locazione senza conducente)
occorre annotare esclusivamente il nome dell’azienda al quale il mezzo è
concesso e non anche quello del dipendente o socio.
Particolare
da tenere a mente è che, secondo quanto previsto nella Circolare in oggetto,
gli obblighi di annotazione sulla carta di circolazione e presso l’Archivio
Nazionale dei Veicoli riguardano i dati relativi agli atti posti in essere a
decorrere dal 3 novembre 2014. Ne consegue che tali obblighi non abbiano effetto retroattivo, tant'è che il
Ministero appunto precisa che il mancato aggiornamento delle carte e
dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti
anteriormente al 3 novembre 2014 non dà luogo all’applicazione delle sanzioni
pecuniarie citate.
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