TASSA IN VETRINA PER LE AGENZIE IMMOBILIARI
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 21966 del 16 ottobre 2014, ha stabilito che i
cartelli contenenti le foto e i testi con cui le agenzie immobiliari pubblicizzano
in vetrina le proprietà immobiliari di cui curano la vendita o l'affitto, con
tanto di logo e indirizzo dell'agenzia stessa, ricadono sotto l'articolo 5 del
decreto legislativo 507/93.
In base a questa norma
gli annunci sono da considerarsi a tutti gli effetti messaggi pubblicitari,
effettuati attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, diffusi nell'esercizio di
un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e pertanto
sono soggetti a imposta da versare al Comune di competenza.
Da qui la decisione
del Comune veneto di impugnare in Cassazione l’interpretazione della Commissione
e la conseguente sentenza che ha invece accolto il ricorso.
Rimarrebbe pertanto l’esenzione
dal pagamento della tassa sulla pubblicità per tutti quegli annunci che non
superano il mezzo metro quadrato per vetrina, escamotage che obbligherebbe però
le agenzie immobiliari a promuovere i propri immobili in spazi veramente
ridicoli.
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