PREZZO-VALORE RETROATTIVO PER GLI IMMOBILI ACQUISTATI ALL'ASTA
Con sentenza n. 6/2014,
depositata il 23 gennaio 2014, la Corte Costituzionale aveva dichiarato
costituzionalmente illegittima la norma del "prezzo valore" (articolo
1, comma 497, legge 266/2005) nella parte in cui non prevede la sua
applicazione agli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata o a
seguito di pubblico incanto.
A seguito di interpello,
presentato per richiedere se fosse possibile applicare il nuovo regime agli
atti già registrati, ottenendo il rimborso dell'imposta versata in più,
rispetto a quella che risulterebbe utilizzando il valore catastale come base
imponibile, l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente al quesito con la Risoluzione n. 95/E del 03 novembre 2014.
L’AdE ha riconosciuto che la mancata richiesta dell'applicazione del
"prezzo-valore" non è dipesa, in passato, da una scelta dei
contribuenti, in quanto, sulla base della normativa vigente al momento della
stipula dell'atto di acquisto, tale opzione non poteva essere esercitata per
gli immobili acquistati per asta pubblica; in conseguenza di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che,
benché l'atto di trasferimento sia già stato registrato, il contribuente può
comunque esercitare l'opzione per l'applicazione del regime del prezzo-valore
con apposita dichiarazione da rendere nell'istanza di rimborso della maggiore
imposta di registro versata.
Quanto sopra, purché non sia già scaduto il termine per chiedere il rimborso
dell'imposta di registro.
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