LA REGISTRAZIONE DEI PRELIMINARI
RICHIESTA DAGLI AGENTI IMMOBILIARI
Molti Agenti Immobiliari,
recandosi presso gli Uffici del Registro dell'Agenzia delle Entrate, al fine
di registrare scritture private non autenticate di natura negoziale (per lo più
preliminari di compravendita) senza essere stati delegati da uno dei contraenti
(venditore/acquirente), richiedendo di registrare in proprio in quanto (anche
se non autorizzati dai contraenti) solidalmente tenuti al pagamento
dell’imposta, si sono sentiti rifiutare la registrazione del preliminare in
quanto, a detta dell’impiegato, non sono “parte del contratto”.
A questo proposito, si è
provveduto a richiedere alla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del
Piemonte – Settore Servizi e Consulenza - un parere chiarificatore ed univoco.
Con apposita Circolare l’Agenzia
delle Entrate ha confermato quanto segue: “… (omissis) con riferimento alle
domande poste dall’interpellante, deve ritenersi ai
fini della registrazione delle scritture private non autenticate di natura
negoziale che la delega non è richiesta poiché per gli Agenti di Affari è la
stessa disposizione normativa che prescrive l’adempimento obbligatorio delle registrazione
sia del preliminare di compravendita che del contratto di locazione.”
Alla luce di quanto sopra, appare
evidente che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per lo meno quelle ubicate
nella Regione Piemonte, non possono rifiutarsi di accettare di registrare le “scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari "(art. 10d-bis T.U. n. 131/1986) presentate, quale
richiedente, dall’Agente Immobiliare che ha mediato la transazione.
Giorgio
Pizzi
Studio
Pizzi & Partners Torino
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