ABROGATA LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
CHE PROSEGUONO PER PIU' PERIODI DI IMPOSTA
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
CHE PROSEGUONO PER PIU' PERIODI DI IMPOSTA
Con la Circolare n. 31/E del 30/12/2014 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che sono stati semplificati gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con la soppressione dell'obbligo
di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che
proseguono per più periodi di imposta.
Il comma 6, abrogato, dell’art. 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabiliva l’obbligo per i contribuenti interessati alla
detrazione di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei
termini e secondo le modalità previsti con provvedimento emanato dalla stessa Direzione dell'A.d.E.
La soppressione dell’obbligo di comunicazione
all’Agenzia delle Entrate riguarda:
- i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le- spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
La Circolare n. 31/E/2014 ha inoltre stabilito che, in
applicazione del principio espresso dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del
1997 (c.d. principio del favor rei) devono ritenersi non applicabili le
sanzioni previste nella Circolare n. 21/E del 2010, anche in relazione a
fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima
dell’entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia
intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.
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