DETRAZIONE FISCALE PER L'ACQUISTO DI UN BOX PERTINENZIALE NUOVO
L'art 1 della Legge n. 449/97 ha introdotto da qualche anno la possibilità di avvalersi di uno sconto fiscale
in caso di ristrutturazioni immobiliari. Tra gli
interventi edilizi su edifici residenziali esistenti ammessi a detrazione Irpef
del 50%, si annovera anche la costruzione di box auto pertinenziali.
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al
31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro
96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.
Premesso che la detrazione spetta
esclusivamente se si acquista dal soggetto che ha costruito o ristrutturato il
box o posto auto ed è limitata alle sole spese di costruzione/ristrutturazione,
gli adempimenti sono molto semplici per cui è consigliabile, a chi sta per
acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale, di
richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione
dell’autorimessa.
Inoltre, la condizione essenziale per
usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra il
box o il posto auto già realizzato e l’abitazione.
I requisiti
indispensabili per beneficiare della detrazione sono:
– pagamento
tramite bonifico bancario che riporti la causale del
versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale
del beneficiario della detrazione che deve coincidere con chi dispone il
bonifico, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore; esistono appositi
modelli per questo tipo di bonifico;
– attestazione
dei costi da parte del costruttore che comprendono le spese di
progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali
richieste, l’Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi
urbanistici e gli oneri di urbanizzazione. Restano espressamente esclusi la
plusvalenza del venditore, le eventuali spese di intermediazione, il valore
dell’area e i costi sostenuti dal costruttore per l’installazione del cantiere.
Con la Risoluzione n. 7/E/2011 l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui prima della stipula definitiva
dell'atto di compravendita siano stati versati degli acconti pagati con bonifico, lo sconto viene riconosciuto anche su questi acconti purché
esista un preliminare di vendita registrato da cui risulti chiaramente il
vincolo di pertinenzialità dell'autorimessa rispetto alla casa di proprietà.
In caso contrario, cioè in assenza di registrazione del
compromesso, non può essere riconosciuto il bonus perché non
esiste un documento, avente data certa, comprovante tale vincolo. La detrazione sarà pertanto limitata a
quanto pagato in sede di saldo.
La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui la data del bonifico sia la
stessa della
stipula dell'atto notarile, purché il pagamento sia stato fatto in un orario
precedente al rogito; infatti, anche se il legame con l'abitazione non è
definito al momento del pagamento, la pertinenzialità viene riconosciuta se
l'atto è stipulato nel medesimo giorno.
E’ bene qui sottolineare che il
50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo
del box.
ESEMPIO
Prezzo box = Euro 20.000
Costi box = Euro 13.000
Bonifico di Euro 20.800 (euro 20.000
+ Iva 4%)
Detrazione di Euro 6.500 (pari al
50% di euro 13.000).
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