2016: LA RIFORMA DELLE SANZIONI FISCALI
La legge di stabilità per il 2016, anticipando al primo
gennaio di quest’anno l’entrata in vigore della riforma sulle sanzioni fiscali
di cui al Decreto Legislativo 158/2015, rivede gli obblighi relativi alle
cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Originariamente, l’imposta relativa a tali adempimenti veniva
versata dalle parti entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e l’attestato
di pagamento, ovvero il modello F23 e successivamente il mod. F24 ELIDE,
dovevano essere presentati, nei successivi 20 giorni, all'Agenzia delle Entrate
presso cui era stato registrato il contratto. In tal modo l’ufficio aveva modo
di acquisire le modifiche inserendole nella banca dati dell’Anagrafe
Tributaria.
Successivamente, con il passaggio dalla registrazione
manuale dei contratti a quella telematica e, soprattutto con l’utilizzo del
modello RLI, tali adempimenti risultavano anacronistici per cui, con la
disposizione in commento, viene soppresso l’obbligo di presentare all’Ufficio
l’attestato di pagamento in quanto di fatto non più praticato. Rimane invece
fermo il termine di trenta giorni per procedere al pagamento dell’imposta ed,
entro tale data, occorre ora presentare all’Ufficio, presso il quale è stato
registrato originariamente il contratto di locazione, la comunicazione (modello
RLI) relativa alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
Il mancato pagamento del tributo è sanzionato, ai sensi del
novellato art.13 DLgs 18 dicembre 1997 n.471, con un importo pari al 30%
dell’imposta non versata ridotto al 15% se il versamento viene effettuato con
ritardo non superiore a 90 giorni. Tali sanzioni possono essere ravvedute.
Occorre evidenziare che la norma non prevede attualmente
alcuna sanzione nel caso in cui venga effettuato il pagamento nei termini ma
non si proceda all’invio o presentazione del modello RLI. Tuttavia le procedure
automatizzate dell’Agenzia delle Entrate prevedono, in caso di mancata
comunicazione della prorogata tacita del contratto, la sua cessazione d’ufficio
anche se le clausole contrattuali ne prevedono la sua prosecuzione.
La legge di stabilità per il 2016 introduce anche una
sanzione, prima mancante, per la mancata presentazione della comunicazione
relativa alla risoluzione dei contratti di locazione assoggettati alla “cedolare
secca”. A partire dal 1 gennaio 2016, per effetto del nuovo art.3 co.3 DLgs 14
marzo 2011 n.23, tale inadempimento nei trenta giorni dal verificarsi
dell’evento, viene sanzionato con l’importo fisso di euro 67, ridotto ad euro
35 se la presentazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni (e
quindi entro 60 giorno dalla cessazione). Ad oggi, in assenza di una chiara indicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la dottrina sostiene, nel merito, che anche tali sanzioni possano essere oggetto di ravvedimento con l'avvertenza che, trattandosi di violazione diversa dai versamenti, il ravvedimento nei 30 giorni dovrebbe essere pari a 1/9 di euro 35.
Infine, sono state anche ridotte le sanzioni in caso di
tardiva registrazione con un ritardo non superiore a trenta giorni. In tal caso
occorre pagare una sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento dell’imposta
dovuta con un minimo di € 200 in luogo di quella ordinaria dal 120 al 240 per
cento dell’imposta stessa. Tali sanzioni possono essere ravvedute.
Dott. Stefano Spina
Commercialista in Torino
Salve. Nell'articolo voi dite: "Tali sanzioni sembra non possano essere oggetto di ravvedimento". Sulla base di quale ragionamento giuridico arrivate a questa conclusione visto che l'istituto del ravvedimento operoso è un istituto di carattere generale?
RispondiEliminaLa ringraziamo per il quesito, a seguito del quale abbiamo voluto modificare il capoverso del post in questione in questo modo: "Ad oggi, in assenza di una chiara indicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la dottrina sostiene, nel merito, che anche tali sanzioni possano essere oggetto di ravvedimento con l'avvertenza che, trattandosi di violazione diversa dai versamenti, il ravvedimento nei 30 giorni dovrebbe essere pari a 1/9 di euro 35". Quanto sopra poichè, trattandosi di violazione diversa dai versamenti, non appare chiaro, per i ravvedimenti entro i 30 giorni, quale utilizzare e cioè se quello ad 1/9 oppure a 1/10.
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