LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL LEASING ABITATIVO
La legge di stabilità per l’anno 2016 ha introdotto alcune
modifiche sostanziali alla disciplina del leasing abitativo per i contratti
stipulati dal 1.1.2016 al 30.12.2020.
Infatti, oltre che disciplinare in maniera puntuale i
rapporti tra società di leasing ed utilizzatore in caso di mancato pagamento
delle rate e di risoluzione del contratto, una prima norma dispone che le
società di leasing, per le unità abitative (non censite nelle categorie
catastali A/1, A/8 oppure A/9) e le loro pertinenze (una per categoria), in
presenza delle condizioni per l’agevolazione “prima casa” in capo
all’utilizzatore, usufruiscono per l’acquisto dall’originario proprietario
dell’aliquota di registro agevolata dell’1,5%.
Tale agevolazione dovrebbe applicarsi (anche se si aspettano
chiarimenti ufficiali) all’aliquota IVA, che dovrebbe essere al 4%, in caso di
acquisto dall’impresa che ha costruito l’immobile.
Ai fini dell’agevolazione l’utilizzatore deve attestare le
condizioni per poter usufruire di tale agevolazione nel contratto di locazione
finanziaria, se registrato unitamente all’atto di trasferimento, oppure
direttamente nell’atto di cessione.
Le condizioni sono, in estrema sintesi:
- la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile oppure il suo trasferimento entro 18 mesi (salvo i motivi di lavoro);
- la non titolarità di altra casa di abitazione nel comune ove è ubicato l’immobile;
- il non aver alcuna abitazione o parte di essa acquistata con l’agevolazione “prima casa”, oppure impegnarsi a venderla entro l’anno dalla data del contratto di leasing.
E’ stata anche introdotta una norma volta a tassare la
cessione del contratto di leasing, avente ad oggetto un immobile abitativo, ad
un utilizzatore ad un altro. Infatti in tal caso occorre pagare un imposta di
registro del 9% (1,5% nel caso di immobili abitativi, non censiti nelle
categorie catastali A/1, A/8 o A/9,
ceduti a soggetti con i requisiti per la prima casa) calcolata sul
corrispettivo pattuito per la cessione maggiorato della quota capitale del
contratto di leasing compresa nei canoni futuri e del prezzo di riscatto.
Un secondo “pacchetto” di agevolazioni riguarda la
possibilità, per l’utilizzatore di una abitazione in leasing, di poter detrarre
dall’IRPEF un importo pari al 19% dei canoni di locazione e relativi accessori,
nonché del prezzo di riscatto.
L’agevolazione si applica a tutti i contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto la casa di abitazione principale dell’utilizzatore,
anche se non vi sono i presupposti per l’agevolazione “prima casa”, purché il
suo reddito sia inferiore ad € 55.000 annui.
In presenza di tali requisiti la detrazione spetta, per i
canoni di leasing, su di un importo annuo non superiore ad € 8.000,00 (€ 4.000,00
se l’utilizzatore ha un’età non superiore a 35 anni) e, per il prezzo di
riscatto, su di un importo non superiore ad € 20.000,00 (€ 10.000,00 per gli
over 35 anni) purché effettivamente pagati.
Entrambe le condizioni, reddito ed età, devono essere
verificate alla data di stipula del contratto e rimangono immutate per tutta la
durata dello stesso, nel senso che un utilizzatore di 34 anni alla data del
contratto usufruirà, per tutta la durata dello stesso, della maggior detrazione
calcolata su di un massimale di € 8.000,00.
Stefano Spina
Dottore commercialista in Torino
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