REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AGEVOLAZIONI
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, ha affrontato alcuni argomenti in tema di registrazione dei contratti di
locazione e di agevolazioni fiscali.
La Legge di Stabilità per il 2016 ha riformulato l’art. 13
comma 1 della L.431/98 in tema di locazioni immobiliari introducendo l’obbligo,
a carico del locatore, di provvedere, entro 30 giorni dalla data di stipula,
alla registrazione del contratto trasmettendo, nei successivi 60 giorni dalla
registrazione stessa, la documentazione dell’avvenuto adempimento al conduttore
nonché, se presente, all’amministratore del condominio ai fini degli obblighi
di tenuta della cosiddetta “anagrafe condominiale” di cui all’art. 1130 numero 6
del codice civile.
La Circolare 27/2016 al paragrafo 2.1 chiarisce che tale
adempimento non ha modificato la disciplina fiscale (art.10 comma 1 del DPR
131/86) secondo cui l’obbligo di richiedere la registrazione del contratto
rimane in capo alle parti contraenti ed agli agenti di affari in mediazione
limitatamente alle scritture private non autenticate stipulate a seguito della
loro attività. Pertanto tutti e tre i soggetti rimangono, dal punto di vista
fiscale, obbligati in solido alla registrazione del contratto ed al pagamento
della relativa imposta e, in caso di inadempimento, destinatari delle sanzioni
previste dall’art.69 del DPR 131/86 ravvedibili, se vi sono i presupposti, ex
art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472.
Sempre in tema di contratti di locazione l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che, con la nuova formulazione dell’art. 17 comma 1 del DPR
131/86, la proroga anche tacita dei contratti di locazione deve essere sempre
comunicata all’Agenzia stessa e, a tal fine, occorre presentare, entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento (termine che decorre dal giorno successivo
alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) il modello R.L.I. previo
pagamento dell’imposta se dovuta.
Con riferimento all’agevolazione per l’acquisto della prima
casa ed alla possibilità, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, di
poter acquistare una nuova abitazione obbligandosi a vendere entro un anno
quella a suo tempo acquistata con le agevolazioni stesse, il contribuente che
si trovi nelle condizioni di non potere o volere rispettare l’impegno assunto può presentare, all’Ufficio dell’Agenzia
presso il quale è stato registrato l’atto originario, apposita istanza di revoca dell’impegno
assunto al trasferimento dell’immobile. In tal caso l’Agenzia riliquida
l’imposta facendo pagare la differenza tra l’aliquota ordinaria e quella
agevolata a suo tempo applicata nonché gli interessi. Non viene però irrogata
la sanzione del 30 per cento della differenza di imposta.
Stefano Spina
Dottore commercialista in Torino
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