domenica 19 giugno 2016

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AGEVOLAZIONI



REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AGEVOLAZIONI

L'Agenzia delle  Entrate,  con  la  Circolare n. 27/E  del  13  giugno 2016, ha affrontato  alcuni argomenti in tema di registrazione dei contratti di locazione e di agevolazioni fiscali.
La Legge di Stabilità per il 2016 ha riformulato l’art. 13 comma 1 della L.431/98 in tema di locazioni immobiliari introducendo l’obbligo, a carico del locatore, di provvedere, entro 30 giorni dalla data di stipula, alla registrazione del contratto trasmettendo, nei successivi 60 giorni dalla registrazione stessa, la documentazione dell’avvenuto adempimento al conduttore nonché, se presente, all’amministratore del condominio ai fini degli obblighi di tenuta della cosiddetta “anagrafe condominiale” di cui all’art. 1130 numero 6 del codice civile.
La Circolare 27/2016 al paragrafo 2.1 chiarisce che tale adempimento non ha modificato la disciplina fiscale (art.10 comma 1 del DPR 131/86) secondo cui l’obbligo di richiedere la registrazione del contratto rimane in capo alle parti contraenti ed agli agenti di affari in mediazione limitatamente alle scritture private non autenticate stipulate a seguito della loro attività. Pertanto tutti e tre i soggetti rimangono, dal punto di vista fiscale, obbligati in solido alla registrazione del contratto ed al pagamento della relativa imposta e, in caso di inadempimento, destinatari delle sanzioni previste dall’art.69 del DPR 131/86 ravvedibili, se vi sono i presupposti, ex art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472.
Sempre in tema di contratti di locazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con la nuova formulazione dell’art. 17 comma 1 del DPR 131/86, la proroga anche tacita dei contratti di locazione deve essere sempre comunicata all’Agenzia stessa e, a tal fine, occorre presentare, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) il modello R.L.I. previo pagamento dell’imposta se dovuta.
Con riferimento all’agevolazione per l’acquisto della prima casa ed alla possibilità, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, di poter acquistare una nuova abitazione obbligandosi a vendere entro un anno quella a suo tempo acquistata con le agevolazioni stesse, il contribuente che si trovi nelle condizioni di non potere o volere rispettare l’impegno assunto  può presentare, all’Ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto originario,  apposita istanza di revoca dell’impegno assunto al trasferimento dell’immobile. In tal caso l’Agenzia riliquida l’imposta facendo pagare la differenza tra l’aliquota ordinaria e quella agevolata a suo tempo applicata nonché gli interessi. Non viene però irrogata la sanzione del 30 per cento della differenza di imposta.


Stefano Spina
Dottore commercialista in Torino




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