IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI
PRIMI ADEMPIMENTI
Le “locazioni brevi” con i
conseguenti adempimenti sono state introdotte dall’art.4 del decreto legge 24.4.2017 n.50. La sua conversione nella
legge n.96 del 21.6.2017 ha apportato significative variazioni al testo
originario. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.132395/2017 del
12.7.2017 ha stabilito le regole attuative.
In attesa di fornire una guida
più dettagliata sui vari adempimenti, con la presente circolare verranno fornite
le prime informazioni operative.
Occorre innanzitutto premettere
che, in base a quanto indicato nel provvedimento. le nuove disposizioni si
applicano ai contratti formati a partire
dal 1 giugno 2017.
L’Agenzia infatti non ha ritenuto
che, viste le modifiche intercorse tra il decreto legge e la sua conversione,
tali adempimenti dovessero considerarsi sospesi fino alla pubblicazione del
citato provvedimento.
Occorre tuttavia precisare che,
poiché la legge di conversione ha modificato alcuni adempimenti, tra cui il
momento di effettuazione della ritenuta e la stessa ha delegato le modalità
attuative ad un apposito regolamento si potrebbe sostenere che gli obblighi di
effettuazione della ritenuta decorrano dal 12 luglio 2017 con versamento delle
stesse nel mese di agosto 2017.
Un comportamento più cautelativo,
invece, porta a retrodatare tali obblighi al 1 giugno 2017.
1.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica ai:
·
contratti
di locazione
La norma si
estende, sussistendo le altre condizioni, anche ai corrispettivi derivanti dai
contratti di sublocazione ed ai contratti a titolo oneroso conclusi da
comodatario aventi ad oggetto la concessione in godimento dell’immobile a
terzi.
Il contratto di
locazione può prevedere anche la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali. L’elencazione dei servizi pare essere
tassativa in quanto la stessa Agenzia, nella relazione dell’audizione del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, datata 4 maggio 2017 a firma della
dott.ssa Orlandi, ha escluso l’assimilazione ad altre fattispecie di fornitura
di alloggio con servizi accessori quali l’attività di bed & breakfast.
·
di
immobili ad uso abitativo
Oggetto della
locazione deve essere un immobile, oppure una porzione di esso, a destinazione
abitativa. A tal riguardo occorre fare riferimento alle risultanze catastali
per cui rientrano nella disposizione esclusivamente i fabbricati accatastati
nella categoria catastale A con esclusione della A/10.
Trattandosi di
locazione di immobile ad uso abitativo risulta obbligatoria la forma scritta.
·
di durata
non superiore a 30 giorni
In analogia con
quanto previsto per l’obbligo di registrazione dei contratti, si ritiene che la
durata complessiva di 30 giorni debba essere riferita all’annualità.
·
stipulati
da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa
Sono pertanto
esclusi i contratti stipulati dalle società semplici e dalle società
commerciali (di persone oppure di capitali).
Un apposito
regolamento, da emanarsi entro il 19 settembre 2017, dovrà definire il confine
tra attività di locazione ed attività di impresa.
·
direttamente
o tramite soggetti che:
o
esercitano
attività di intermediazione immobiliare
o
gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con
persone che dispongo di unità abitative.
La definizione
appare più chiara rispetto alla sua prima stesura. Infatti, mentre rimane
immutata la figura dell’intermediario immobiliare, è stato chiarito che i nuovi
adempimenti devono essere posti in essere non più dai portali che effettuano
“in senso lato” intermediazione immobiliare ma da coloro attraverso la cui
attività il locatore ed il conduttore vengono messi in contatto. Tale perimetro
appare tuttavia ancora eccessivamente ampio in quanto non è chiaro
l’assoggettamento alla normativa da parte dei siti meramente “vetrina” ove i
singoli proprietari inseriscono e tolgono i dati degli immobili da locare ma il
sito non è parte attiva nella formazione del contratto.
·
a partire
dal 1 giugno 2017.
Occorre fare molta
attenzione alla data di stipula che, per i contratti sottoscritti con modalità
ordinarie (contratti cartacei) sarà quella di sottoscrizione, se contestuale,
oppure quella di accettazione dell’offerta della controparte. Viceversa per i
contratti sottoscritti tramite portali on line occorrerà fare riferimento alla
data nella quale si è formato il consenso. Sembra invece che non rilevi la
decorrenza del contratto.
La decorrenza
dei 1 giugno è riferita, in base al provvedimento, sia alla decorrenza della
“cedolare secca” che per all’effettuazione della ritenuta ed alla comunicazione
dei dati.
2.
Regime fiscale
I locatori, in presenza delle
condizioni sopra individuate, potranno optare per l’aliquota forfetaria
dell’imposta pari al 21% dell’importo indicato nel contratto. Ai fini della
tassazione non si tiene conto né del mancato incasso del canone né degli
eventuali costi inerenti alla locazione.
Trattandosi di “cedolare secca” l’opzione
dovrà essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
competenza del canone della locazione.
In assenza di opzione si ritiene
che il reddito venga tassato sulla base delle attuali regole per cui:
·
il reddito della locazione venga attribuito
al proprietario dell’immobile previa deduzione forfetaria del 5% del canone
stesso;
·
il reddito da sublocazione venga
considerato un “reddito diverso” e tassato, secondo il principio di cassa,
quale differenza tra gli affitti percepiti ed i costi (ivi compreso l’affitto
al proprietario) sostenuti
·
il reddito conseguito dal comodatario
venga attribuito, e tassato, in capo al titolare del diritto reale anche se non
percepito da quest’ultimo.
3.
Obblighi di comunicazione
I soggetti che esercitano
attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali
telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone
che dispongono di unità immobiliari da locare, dovranno trasmettere i dati
relativi ai contratti conclusi per il loro tramite.
Il provvedimento 132395/2017 ha
stabilito che dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i seguenti
dati, relativi ai contratti stipulati a partire dal 1 giugno 2017:
·
nome e cognome del locatore,
·
codice fiscale del locatore,
·
durata del contratto,
·
importo del corrispettivo lordo derivante dal contratto
di locazione dovuto dal conduttore sulla base del contratto,
·
indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi al
medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati
può essere effettuata anche in forma aggregata.
Risulta evidente come non
rilevino i dati del conduttore i quali, pertanto, ai fini di tale norma, non
dovranno essere oggetto di comunicazione. Analogamente, nel provvedimento non
si fa riferimento ai riferimenti catastali dell’immobile locato.
I dati dovranno essere
predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in
conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet
della stessa Agenzia. Il termine fissato per la comunicazione è il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. Pertanto i dati di
un contratto iniziato il 24 dicembre 2017 e concluso il 6 gennaio 2018 dovranno
essere comunicati entro il 30 giugno 2019.
La mancata, incompleta o infedele
comunicazione di tali dati è punita con una sanzione da euro 250 ad euro 2.000,
ravvedibile. La sanzione, che si immagina sia riferita ad ogni singolo
contratto non comunicato, è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata
entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo
termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
4.
Obblighi di effettuazione della ritenuta
I soggetti che esercitano
attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali
telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone
che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora:
·
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai
contratti di “locazione breve”,
·
oppure intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi,
dovranno inoltre effettuare una
ritenuta, in qualità di sostituti di imposta, pari al 21% sull’ammontare dei
canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario. Tale
ritenuta, nel caso in cui non venga esercitata l’opzione per il regime della
cedolare secca, verrà considerata a titolo di acconto.
Come anticipato si ritiene che la
ritenuta debba essere effettuata, in presenza degli altri requisiti, sui
contratti:
·
stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017,
·
ove il locatore persona fisica (ovvero
sublocatore o comodatario) dichiari che la locazione è effettuata al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa,
·
il cui canone o corrispettivo è incassato
dall’intermediario o dal gestore del portale telematico oppure questi ultimi
intervengono nel pagamento.
Pertanto, se il conduttore deve
pagare, al netto della propria commissione, un importo di 1.000 a titolo di
canone ed il locatore ha pattuito con l’agente una commissione di 100, il
mediatore dovrà:
·
calcolare la ritenuta del 21 per cento
sull’importo pagato dal conduttore a titolo di canone (euro 1.000),
·
versare la ritenuta di 210 euro entro il giorno
16 del mese successivo al momento in cui il mediatore ha ricevuto la somma dal
conduttore,
·
versare al locatore l’importo di 690 (pari al
canone di 1.000 – 100 di commissione – 210 di ritenuta).
Successivamente il mediatore
dovrà versare la ritenuta all’erario entro il giorno 16 del mese successivo
alla data in cui è stata operata e certificarla al locatore mediante la
consegna, entro il 31 marzo dell’anno successivo, della certificazione unica.
Il versamento dovrà essere
effettuato mediante modello F24 utilizzando il codice tributo “1919” “Ritenuta operata all’atto del
pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di
locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017 n.50”.
Il codice tributo dovrà essere
esposto nella sezione Erario con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.“ e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si
riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Pertanto per il primo versamento,
relativo alle ritenute operate nel mese di giugno 2017, da effettuare entro il 17 luglio 2017 occorrerà
indicare rispettivamente “0006” e “2017”.
Per i soggetti esteri il
versamento deve essere effettuato da parte del rappresentate fiscale il quale
indicherà, nel campo “codice fiscale” della sezione “Contribuente”, il codice
fiscale del soggetto rappresentato, intestatario della delega; invece il campo
“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare” sarà valorizzato con il codice fiscale del soggetto
rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione
nel campo “codice identificativo” del codice “72”.
Per la compensazione delle
ritenute versate in eccesso sono stati istituiti i seguenti ulteriori codici
tributo:
·
“1628”,
per recuperare in compensazione, con il modello F24, le eventuali eccedenze di
versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del
medesimo anno,
·
“6782”,
per recuperare in compensazione, sempre con il modello F24, le eventuali
eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno
successivo.
5. Imposta
di soggiorno
I soggetti che incassano i canoni
o i corrispettivi relativi ai contratti di “locazione breve” oppure
intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi sono
responsabili del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, se
previsti nel Comune ove è ubicato l’immobile, nonché degli ulteriori
adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
Per tale adempimento non è
prevista una decorrenza specifica per cui si ritiene sia applicabile fin da
subito. Manca però il regolamento che individua le locazioni commerciali e con
esse, per determinate fattispecie, l’assoggettamento all’imposta di soggiorno.
Sulla sua decorrenza si attendono
pertanto chiarimenti.
Si segnala che con la risoluzione
30.5.2017 n.64 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento
dell’imposta di soggiorno:
·
"3936" denominato
"Imposta/Contributo di soggiorno – art.14, c. 16, lett. e),
del D.L. n. 78/2010 e art.4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011";
·
"3937"
denominato "Imposta/Contributo di soggiorno – art.14, c.
16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art.4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 -
INTERESSI";
·
"3938"
denominato "Imposta/Contributo di soggiorno – art.14, c.
16, lett. e), del D.L n. 78/2010 e art.4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 -
SANZIONI".
Ai fini della compilazione del modello
F24, i codici tributo sono esposti nella sezione "IMU e
altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con
l'indicazione nel campo "codice ente/codice comune"
del codice catastale del comune. Il campo "Anno di
riferimento" è valorizzato, nel formato "AAAA", con l'anno cui
si riferisce il versamento.
Tali codici, attualmente, possono
essere utilizzati solo per versamenti in favore dei Comuni che hanno stipulato
apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, elencati nella tabella
denominata "Tabella degli enti convenzionati per pagamenti
di tributi", pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
6. Conservazione
dei dati
Gli intermediari ed i gestori dei
portali telematici sono obbligati alla conservazione dei dati relativi alle
locazioni ed a quelli inerenti i pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi
incassati nei termini ordinari di accertamento delle imposte dirette e quindi,
attualmente entro il 31 del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione.
In pratica, la documentazione
relativa ai contratti del 2017 dovrà essere confermata, stante il termine di
comunicazione degli stessi entro il 30 giugno 2018, fino al 31 dicembre 2023.
Stefano Spina
Dottore commercialista in Torino
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