NEWS: DEPOSITO DEL PREZZO A MANI DEL NOTAIO ROGANTE
Con la definitiva approvazione al Senato del cosiddetto "DDL Concorrenza" (d.d.l. Senato 2085-B commi 143 e 144) recante nuove norme sull'istituto del "deposito prezzo", da effettuarsi a mani del notaio rogante, troveranno immediata applicazione (nel momento in cui saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale), seppure con sostanziali modificazioni, le norme contenute nella Legge n. 147/2013, art. 1 comma 63 e seguenti. La modificazione che risulta essere di maggiore interesse riguarda appunto il c.d. "deposito prezzo" che, nella versione definitiva, è diventato meramente opzionale in quanto sarà obbligatorio solo se richiesto da almeno una delle parti.
Da quando entrerà in vigore la suddetta norma, sarà fatto obbligo all'agente immobiliare di informare le parti sulle nuove disposizioni di legge inserendo già nella proposta d'acquisto l'eventuale richiesta del proponente di volere depositare il prezzo (normalmente il saldo residuo, dedotti gli acconti e le caparre, ma anche l'intera cifra) della compravendita presso il notaio rogante, in modo tale che il venditore ne prenda formalmente atto e possa manifestare o meno la propria adesione a questa forma di pagamento.
Con il deposito del prezzo il notaio, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori, rispetto a quelli esistenti alla data dell'atto, provvederà senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto.
Da quando entrerà in vigore la suddetta norma, sarà fatto obbligo all'agente immobiliare di informare le parti sulle nuove disposizioni di legge inserendo già nella proposta d'acquisto l'eventuale richiesta del proponente di volere depositare il prezzo (normalmente il saldo residuo, dedotti gli acconti e le caparre, ma anche l'intera cifra) della compravendita presso il notaio rogante, in modo tale che il venditore ne prenda formalmente atto e possa manifestare o meno la propria adesione a questa forma di pagamento.
Con il deposito del prezzo il notaio, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori, rispetto a quelli esistenti alla data dell'atto, provvederà senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto.
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