Le “locazioni brevi” con i conseguenti
adempimenti sono state introdotte dall’art.4 del decreto legge 24.4.2017
n.50. La sua conversione nella legge n.96 del 21.6.2017 ha apportato
significative variazioni al testo originario. Il provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate n.132395/2017 del 12.7.2017 ha stabilito le regole attuative.
Infine la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24 del 12.10.2017 ha
fornito importanti chiarimenti operativi.
La nuova norma ed i conseguenti
adempimenti si applicano ai contratti formati a partire dal 1 giugno 2017.
1. Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica ai
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore
a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi
aggiuntivi stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa.
Non viene previsto uno schema contrattuale
definito; tuttavia i requisiti per poter accedere a tale regime sono rigidi
e necessitano dei seguenti chiarimenti.
1.1 Tipologie
contrattuali
La norma si applica alle seguenti
tipologie di contratti:
•
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contratti
di locazione,
|
•
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contratti
di sublocazione,
|
•
|
concessione
in godimento dell’immobile da parte del comodatario.
|
1.2 Soggetti
Il locatore (proprietario, conduttore che
subloca oppure comodatario) deve essere una persona fisica. Sono pertanto
esclusi i contratti stipulati dalle società semplici e dalle società
commerciali (di persone oppure di capitali).
La locazione deve essere posta al di fuori
dell’attività di impresa così come definita ai fini delle imposte dirette
(sia che venga svolta in forma abituale – art.55 TUIR – che occasionale –
art. 67 TUIR) e dell’IVA. Un apposito regolamento dovrebbe definire il
confine tra attività di locazione ed attività di impresa.
La mancanza dell’attività imprenditoriale
deve sussistere anche in capo al conduttore. Pertanto sono esclusi dalla
norma i contratti di locazione stipulati dal conduttore per le foresterie
dei propri dipendenti.
1.3 Oggetto
Poiché i contratti sono tesi a soddisfare
le esigenze abitative transitorie e le finalità turistiche gli immobili
locati devono avere una destinazione residenziale.
A tal riguardo occorre fare riferimento
alle risultanze catastali per cui rientrano nella disposizione
esclusivamente i fabbricati accatastati nella categoria catastale A con
esclusione della A/10 e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine,
soffitte ecc.).
Per espresso chiarimento della circolare
24/2017 rientrano nella definizione anche le locazioni aventi ad oggetto le
singole stanze di una unità abitativa.
Gli immobili devono essere situati in
Italia.
Inoltre, trattandosi di locazione di
immobile ad uso abitativo, il contratto dovrà necessariamente avere la
forma scritta.
1.4 Servizi accessori
Il contratto può riguardare la messa a
disposizione del solo immobile oppure prevedere la fornitura di determinati
servizi accessori funzionali alle esigenze abitative di breve periodo.
Tali servizi sono:
•
|
la
fornitura di biancheria,
|
•
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la
pulizia dei locali,
|
•
|
la
fornitura delle utenze (energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento),
|
•
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l’utilizzo
del wi-fi,
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•
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l’aria
condizionata.
|
Tale elencazione è rigida e caratterizza
un utilizzo temporaneo dell’immobile.
Viceversa la fornitura di altri servizi,
quali la colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione
di auto a noleggio oppure di guide o interpreti, caratterizza una attività
imprenditoriale non compatibile con il semplice contratto di locazione per
cui, in tali fattispecie, così come nel caso dei bed and breakfast, non si
può ricorrere al regime delle locazioni brevi.
1.5 Durata
Il contratto deve avere una durata non
superiore a 30 giorni con riferimento ad ogni singolo accordo contrattuale
non rilevando eventuali pattuizioni successive.
Pertanto se un ospite loca l’immobile per
20 giorni nel mese di giugno e successivamente altri 20 giorni nel mese di
agosto, entrambi i contratti possono usufruire del regime delle locazioni
brevi.
Occorre però tenere presente che, al
superamento del trentesimo giorno di locazione tra le medesime parti nel
corso dell’anno, scatta l’obbligo di registrazione del contratto. In tal
caso, come precisato dalla circolare 24/2017, se si opta per il regime
delle locazioni brevi, si applicheranno le regole previste per la cedolare
secca per cui il contratto dovrà essere registrato in esenzione da imposte
di registro e bollo. Viceversa si applicherà l’imposta di registro
ordinaria pari al 2% del canone di locazione pattuito per i due periodi con
un minimo di euro 67,00 oltre all’imposta di bollo.
1.6 Decorrenza
Il regime delle “locazioni brevi” e gli
adempimenti in capo agli intermediari sussistono per i contratti stipulati
a partire dal 1.6.2017. La data di stipula coincide con il momento di
conclusione del contratto ovvero con la data nella quale chi ha fatto la
proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. In presenza di
intermediari o di portali on line tale data coincide con il momento in cui
il conduttore riceve conferma della prenotazione.
A tal riguardo non rileva la data di
pagamento del corrispettivo o quella di utilizzo dell’immobile.
2. Intermediari ed adempimenti
2.1 Soggetti obbligati
Se il contratto è stipulato direttamente
tra conduttore e locatore, in capo a quest’ultimo spetta la possibilità di
optare, in sede di dichiarazione, per il regime delle “locazioni brevi”
ovvero per il pagamento dell’imposta sostitutiva del 21% sull’intero canone
incassato ma non sono previsti ulteriori obblighi formali.
Viceversa, se il contratto è concluso
attraverso l’intermediazione di un soggetto terzo, in capo a quest’ultimo
spettano determinati adempimenti.
I soggetti obbligati sono:
•
|
i
mediatori di cui alla L.3.2.1989 n.39
|
•
|
tutti
coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono strumenti
tecnici ed informatici (portali on line) per facilitare l’incontro della
domanda e dell’offerta di locazioni brevi.
|
Tali soggetti possono essere:
•
|
residenti
in Italia,
|
•
|
essere
non residente ed avere una stabile organizzazione in Italia,
|
•
|
essere
non residenti e privi di una stabile organizzazione in Italia.
|
Gli obblighi in capo agli intermediari non
scattano nel caso in cui le locazioni:
•
|
ancorché
abitative abbiano durata superiore a 30 giorni,
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•
|
siano
poste in essere da imprese,
|
•
|
abbiano
ad oggetto immobili non abitativi,
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•
|
si
riferiscano a prestazioni complesse diverse dalle locazioni (es
case-vacanze).
|
2.2 Siti vetrina
L’obbligo di effettuare gli adempimenti
ricade solamente in capo a coloro che, oltre a favorire l’incontro tra
domanda e offerta, forniscono un supporto professionale o tecnico
informatico nella fase di perfezionamento dell’accordo.
Diversamente, nel caso in cui
l’intermediario si limiti a proporre l’immobile (sito “vetrina”) ma il
conduttore comunichi direttamente al locatore l’accettazione della
proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto
avendo solo contribuito a mettere in contatto le parti ed essendo rimasto
estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.
2.3 Responsabilità nella
comunicazione dei dati
Gli intermediari sono obbligati a
richiedere e comunicare i dati forniti dai locatori senza però dover
verificarne l’autenticità. Infatti la responsabilità circa la veridicità
dei dati ricade sul locatore.
Tuttavia gli intermediari potranno tener
conto anche di altre informazioni in loro possesso. Pertanto potranno non
effettuare gli adempimenti, ritenendo la locazione riconducibili
all’esercizio di una attività d’impresa, qualora il locatore abbia comunicato
loro il numero di partita IVA per l’emissione della fattura relativa alla
prestazione di intermediazione.
2.4 Rapporti tra
mediatori e portali on line
Il responsabile dell’adempimento è
l’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico anche se, per
lo svolgimento della propria attività, si avvale a sua volta di altri
intermediario o portali on line (ad esempio inserisce l’annuncio su un sito
web di annunci). Poiché, in tal caso, la piattaforma rendete la prestazione
all’agenzia, sarà cura di quest’ultima esplicitare al gestore della
piattaforma la veste nella quale opera in modo da non duplicare gli
adempimenti.
2.5 Comunicazione dei
dati
Il provvedimento 132395/2017 ha stabilito
che dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati,
relativi ai contratti stipulati a partire dal 1 giugno 2017:
•
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nome
e cognome del locatore,
|
•
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codice
fiscale del locatore,
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•
|
durata
del contratto,
|
•
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importo
del corrispettivo lordo derivante dal contratto di locazione dovuto dal
conduttore sulla base del contratto,
|
•
|
indirizzo
dell’immobile.
|
Per i contratti relativi al medesimo
immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può
essere effettuata anche in forma aggregata.
Risulta evidente come non rilevino i dati
del conduttore i quali, pertanto, ai fini di tale norma, non dovranno
essere oggetto di comunicazione. Analogamente, nel provvedimento non si fa
riferimento ai riferimenti catastali dell’immobile locato.
I dati dovranno essere predisposti e
trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in conformità
alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet della
stessa Agenzia. Il termine fissato per la comunicazione è il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. La
comunicazione da presentare entro il prossimo 30 giugno 2018 dovrà
riguardare i dati dei contratti conclusi tra il 1 giugno ed il 31 dicembre
2017.
In caso di recesso gli intermediari non
sono tenuti a trasmettere i dati del contratto. Se il recesso viene
esercitato successivamente alla comunicazione (es contratto concluso il
20.12.2017 con riferimento ad un contratto relativo al periodo 1.8.2018 –
31.8.2018 per il quale è stato esercitato il recesso nel mese di luglio
2018) l’intermediario dovrà rettificare la comunicazione inviata.
La mancata, incompleta o infedele
comunicazione di tali dati è punita con una sanzione da euro 250 ad euro
2.000, ravvedibile. La sanzione, che si immagina sia riferita ad ogni
singolo contratto non comunicato, è ridotta alla metà se la trasmissione è
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel
medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
La circolare 24/2017 chiarisce che non è
sanzionabile la incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se
causata dal comportamento del locatore.
3. Applicazione delle ritenute
Gli intermediari qualora:
•
|
incassino
i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di “locazione breve”,
|
•
|
oppure
intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,
|
dovranno inoltre effettuare una ritenuta,
in qualità di sostituti di imposta, pari al 21% dell’ammontare dei canoni e
corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario. Tale ritenuta, nel
caso in cui non venga esercitata l’opzione per il regime della cedolare
secca, verrà considerata dal percettore del canone a titolo di acconto
sulle imposte sui redditi.
Si evidenzia che la ritenuta deve essere
operata all’atto del versamento, da parte dell’intermediario, del canone a
locatore e non a quello, antecedente, nel quale il conduttore versa la
somma all’intermediario.
3.1 Fattispecie
considerate
La ritenuta deve essere operata in tutte
le ipotesi in cui l’intermediario intervenga nella fase in cui:
•
|
viene
assolta l’obbligazione pecuniaria del contratto e
|
•
|
l’intermediario
ha la materiale disponibilità delle risorse finanziarie relative al
pagamento del canone.
|
Pertanto non vige alcun obbligo di
ritenuta in capo all’intermediario se il pagamento avviene:
•
|
tramite
assegno bancario intestato al locatore, anche se materialmente consegnato
all’intermediario stesso,
|
•
|
tramite
carte di pagamento (credito, debito o prepagate) o società che offrono
servizi di pagamento digitale se il beneficiario della transazione è il
locatore.
|
Viceversa la ritenuta deve essere operata
qualora l’intermediario abbia delegato soggetti terzi all’incasso del
canone e all’accredito del relativo importo al locatore.
3.2 Base imponibile
La ritenuta si applica sull’importo del
canone indicato nel contratto di locazione. Sono escluse le somme versate a
titolo di:
•
|
penali
contrattuali,
|
•
|
caparre,
|
•
|
depositi
cauzionali.
|
Per quanto riguarda le somme
forfetariamente versate a titolo di rimborso spese delle prestazioni
accessorie (es biancheria, pulizie ecc.), queste devono essere incluse nel
corrispettivo assoggettato a ritenuta salvo che:
•
|
siano
sostenute direttamente dal conduttore nei confronti di soggetti terzi
rispetto al locatore,
|
•
|
siano
riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi
effettivamente sostenuti.
|
Per quanto riguarda la mediazione, questa
viene esclusa dall’importo assoggettato a ritenuta quando:
•
|
è
addebitata direttamente dall’intermediario al conduttore,
|
•
|
è
addebitata al locatore il quale non la ribalta al conduttore.
|
Viceversa la mediazione concorre alla
determinazione del corrispettivo lordo se trattenuta dall’intermediario sul
canone dovuto dal conduttore al locatore in base al contratto.
In sintesi l’intermediario opera la
ritenuta sull’importo, indicato nel contratto di locazione, che il
conduttore è tenuto a versare al locatore, al netto delle spese imputate
analiticamente.
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