Contratti locazione canone concordato
Anche per i Comuni con autocertificazione serve l'attestazione a fini fiscali
I contratti di locazione a canone concordato, introdotti
dalla L.9.12.98 n.431, vengono redatti sulla base degli accorti territoriali
sottoscritti a livello comunale i quali, a loro volta, si basano sulle
convenzioni nazionali di volta in volta emanate. La prima convenzione nazionale
di cui al DM 5 marzo 1999 affermava che l’assistenza delle organizzazioni di
categoria, per la stesura dei contratti e la determinazione del canone, poteva
essere facoltativa ritenendo perfettamente validi i contratti a canone
concordato sottoscritti esclusivamente tra le parti.
Il DM 16 gennaio 2017 emanato in base alla nuova Convenzione
nazionale datata 25 ottobre 2016, riscrivendo le regole in merito
all’attestazione dei requisiti per poter stipulare i contratti a canone
concordato, ha previsto, per la validità del contratto, in alternativa:
- l’assistenza, nella definizione del canone, delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- l’attestazione, da parte di un’organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione
n.31 del 20 aprile 2018, che, per i contratti stipulati in base ai nuovi
accordi territoriali privi dell’assistenza delle associazioni, tale
attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle
agevolazioni. L’allegazione, in sede di registrazione, di tale documento, anche
se non necessaria, risulta opportuna al fine di documentare la sussistenza dei
requisiti per fruire della riduzione dell’imposta di registro e non sconta
un’autonoma imposta di registro oppure di bollo.
L’attestazione non risulta invece necessaria per i contratti
stipulati prima dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017 oppure per i contratti
stipulati, anche successivamente a tale data, nei comuni ove non risultino
sottoscritti Accordi Territoriali in base al DM 16.1.2017.
Il Comune di Torino, così come altre amministrazioni locali,
rinnovando gli accordi territoriali sulla base del DM 16 gennaio 2017, ha
tuttavia previsto, oltre all’assistenza da parte delle associazioni
territoriali, la certificazione di
congruità redatta e sottoscritta esclusivamente dalle parti. L’attestazione
da parte delle associazioni territoriali risulterebbe in tal caso meramente
eventuale salvo determinati casi, espressamente previsti, di incrementi o
diminuzioni del canone (quali le spese di ristrutturazione o la qualificazione
energetica).
Nell’interpello n. 901-88/2018 l’Agenzia conferma quanto
riportato nella risoluzione 31/2018 ovvero che il contenuto del nuovo accordo
territoriale del Comune di Torino non può discostarsi da quanto indicato nel DM
16 gennaio 2017 e che anche per i nuovi
contratti stipulati in tale comune occorra l’attestazione sottoscritta da
almeno una delle associazioni firmatarie dell’accordo stesso.
Alla luce di tale interpretazione ogni contratto di
locazione, stipulato successivamente all’1.1.2018 (data di entrata in vigore
dei nuovi accordi territoriali) dovrà pertanto avere, come allegato obbligatorio,
l’attestazione di congruità sottoscritta da almeno un’associazione.
Per i contratti
stipulati nei mesi precedenti e privi di tale documento si ritiene che
l’attestazione possa essere anche successiva alla stipula del contratto di
locazione potendo essere sottoscritta e prodotta al limite entro la data di
richiesta del documento stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti il DM 16 gennaio 2017 non definisce un termine entro
il quale tale documento debba essere prodotto delegando tale aspetto
all’accordo territoriale. L’accordo del Comune di Torino a sua volta nulla dice
in merito e la stessa Agenzia, nei propri documenti, non ne prevede
l’allegazione obbligatoria, in fase di registrazione del contratto.
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