LOCAZIONI BREVI
MANCA LA DICHIARAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEL 30 GIUGNO
L’art.4 del DL 24.4.2017 n.50, introducendo la normativa
sulle locazioni brevi, ha previsto che i soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line,
mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che
dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettano all’Agenzia delle
Entrate i dati relativi ai contratti di “locazione breve” conclusi per il loro
tramite, demandando ad un successivo provvedimento la fissazione dei termini.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
prot. 132395/2017 del 12 luglio 2017 ha precisato che devono essere trasmessi i
seguenti dati:
- il nome, cognome e codice fiscale del locatore
- la durata del contratto
- l’importo del corrispettivo lordo
- l’indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati
dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in
forma aggregata.
Il provvedimento ha inoltre affermato che i dati devono
essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate,
in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet
della stessa Agenzia e che la comunicazione dei dati deve essere effettuata
entro termine il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del
contratto.
I soggetti non residenti effettuano tale adempimento per il
tramite della stabile organizzazione - se in possesso di una stabile
organizzazione in Italia ai sensi dell’articolo 162 del TUIR - o, nel caso in
cui ne risultino privi, avvalendosi di un rappresentante fiscale individuato
tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale
provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti
rappresentati qualora non ne siano in possesso.
Poiché gli intermediari immobiliari, compresi i soggetti che
gestiscono portali telematici, che intervengono anche nella fase del pagamento
dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare, all’atto
del pagamento al beneficiario, una ritenuta del 21 per cento ed a dichiarare e
certificare le ritenute operate ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del
1998, l’invio della relativa dichiarazione (la cosiddetta “Certificazione
Unica” inviata nello scorso mese di marzo) assolve anche gli obblighi di
comunicazione dei dati del contratto.
Per gli altri soggetti, che intervengono solo nella fase di
“messa in contatto” delle parti, rimane pertanto tale obbligo che, tuttavia,
alla data odierna risulta solo “sulla carta” in quanto l’Agenzia non ha ancora
pubblicato sul proprio sito le specifiche tecniche.
Preso atto di ciò risulta abbastanza evidente che la data
del 30 giugno, per la comunicazione dei dati del 2017, sia destinata a slittare
in quanto , per effetto dello statuto del contribuente, i termini per gli
adempimenti disciplinati dai vari provvedimenti sono fissati al sessantesimo
giorno dalla data di adozione dello stesso.
Pertanto nell’ipotesi in cui nei prossimi giorni venga
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento con le
specifiche tecniche per la comunicazione dei dati, i contribuenti avranno,
senza tenere conto dell’eventuale sospensione feriale dei termini, sessanta
giorni di tempo per la comunicazione.
Stefano Spina
Dottore Commercialista in Torino
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