CONTRATTI DI LOCAZIONE
RITARDATA REGISTRAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
L’art. 7 quater del DL 22.10.2016
n.193 (convertito nella L. 1.12.2016 n.225) aveva apportato rilevanti modifiche
al regime della cedolare secca sulle locazioni abitative introducendo una
sanzione di 50 e 100 euro per la mancata comunicazione della proroga o della
risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, adempimento per il
quale non sono previste imposte nel caso di presentazione nei termini. Successivamente,
l’art.3 bis del DL 34/2019, sopprimendo l’ultimo periodo dell’art.3 co.3 DLgs
14.3.2011 n.23, ha abrogato tale sanzione.
In assenza di precise indicazioni
si ritiene che l’abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della
proroga e della risoluzione dei contratti dovrebbe applicarsi retroattivamente,
in applicazione del principio del favor rei.
In base a tali disposizioni:
- la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca a suo tempo esercitata, questo purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l’opzione stessa, effettuando i relativi versamenti dell’imposta sostitutiva e dichiarando i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi;
- in caso di mancata presentazione, nel termine dei 30 giorni successivi alla scadenza, della comunicazione relativa alla risoluzione o alla proroga, anche tacita, del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, la comunicazione può essere presentata “sine die” senza applicazione di sanzioni.
In pratica, in presenza di
opzione per la cedolare secca, la mancata comunicazione della proroga o della
risoluzione del contratto non determina conseguenze per il contribuente. Dal
punto di vista reddituale, tuttavia, si creerebbe un disallineamento tra i dati
comunicati all’Agenzia delle Entrate attraverso i modelli RLI, e pertanto
confluiti nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, ed i redditi
effettivamente conseguiti per cui, anche se non sono previste sanzioni, si
ritiene quanto mai opportuno comunicare, anche tardivamente, le proroghe e le
risoluzioni.
Viceversa la mancata opzione per
una annualità successiva alla prima registrazione può essere sanata
esclusivamente con la “remissione in bonis”, pari ad euro 250,00, entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno
dell’omissione. Oltre tale termine non è più possibile ravvedersi.
dott. Stefano Spina