CONTRATTI PRELIMINARI
ASSOGGETTATI A IVA
DOPPIA
IMPOSTA FISSA PER LA REGISTRAZIONE
IN CASO DI ACCONTO PREZZO
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 311 del
24.7.2019 chiarisce la tassazione dei contratti preliminari prevedendo, nel
caso di corresponsione di acconti
assoggettati a IVA, il pagamento
di un’ulteriore imposta fissa di euro 200,00.
Occorre premettere che l’obbligo di registrazione dei preliminari di
compravendita nel termine fisso di 20 giorni dalla loro formazione è
stabilito dall’art.10 Tariffa – parte I – allegata al DPR 131/86 – testo unico
registro.
Inoltre, il contratto è assoggettato a una ulteriore tassazione se viene previsto il pagamento di caparre oppure di acconti.
Inoltre, il contratto è assoggettato a una ulteriore tassazione se viene previsto il pagamento di caparre oppure di acconti.
In ogni caso l’imposta proporzionale relativa a caparre
e acconti (ma non quella fissa), può,
su richiesta delle parti, essere scomputata dall’imposta dovuta per la
registrazione del contratto definitivo e, se superiore, essere chiesta a
rimborso (Circ. Agenzia delle Entrate 29.5.2013 n.18 § 3.1).
Caparra
confirmatoria
Il pagamento di somme a titolo
di caparra confirmatoria è
assoggettato a imposta proporzionale dello 0,5%
sulla somma stessa (senza che sia previsto un importo minimo) ai sensi
dell’articolo 6 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86.
Per i contratti preliminari relativi a operazioni assoggettate ad
IVA, qualora la caparra assolva anche la funzione di acconto prezzo, la sua
tassazione segue il regime fiscale previsto per gli acconti prezzo assoggettati
ad IVA (R.M. 302028 del 19.12.74, Ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2007
n. 197/E, Circ. Agenzia delle Entrate 29.5.2013 n.18/E) e quindi la tassazione fissa di euro 200,00 (Risposta
interpello 311 del 24.7.2019).
Acconto
prezzo non assoggettato a IVA
Il pagamento di somme a titolo di acconto prezzo è assoggettato ad
imposta proporzionale del 3% sulla somma stessa (senza che sia previsto un
importo minimo) ai sensi dell’articolo 9 della tariffa parte I allegata al DPR
131/86, anche nel caso in cui il promissario acquirente richieda le
agevolazioni prima casa.
L’imposta si applica sull’intero importo degli acconti prezzo anche se
da pagarsi successivamente alla stipula del preliminare (Circ. Agenzia
delle Entrate 29.5.2013 n.18 § 3.1.2).
Acconto
prezzo assoggettato a IVA
Il
pagamento di somme a titolo di acconti prezzo assoggettati a IVA è assoggettato
ad imposta fissa di registro nella misura di euro 200,00 in base al
principio di alternatività IVA/Registro (Ris. Agenzia delle Entrate
1.8.2007 n.197/E, Circ. Agenzia delle Entrate 29.5.2013 n.18/E, Risp.
interpello 24.7.2019 n.311.
Inoltre,
ai fini della registrazione, occorre assoggettare il contratto preliminare ad imposta di bollo (DPR 26.10.1972 n.642)
e quindi:
- euro 16,00 ogni quatto facciate (o 100 righe) del contratto preliminare
- euro 2,00 per ogni quietanza, estratto conto, ricevuta
- euro 1,00 (anche se si dovrebbe applicare l’imposta fissa di euro 0,52) per i disegni sottoscritti da ingegneri o geometri.
Dott. Stefano Spina
LINK UTILI
Nessun commento:
Posta un commento