LE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA IN TEMA DI LOCAZIONI
In data 29.6 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge
n.58 del 28.6.2019 di conversione del decreto 30.4.2019 n.34 conosciuto come “Decreto Crescita”.
Di seguito si riportano le
principali novità introdotte sia dal decreto che dalla legge di conversione in tema di locazioni.
Novità in tema di cedolare secca
Viene abrogata la sanzione,
prevista dall’art.3 co.3 ultimo periodo DLgs 14.3.2011 n.23; di euro 50,00 –
100,00 per la tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione
del contratto di locazione assoggettato a cedolare secca.
In pratica la presentazione tardiva
della proroga o della risoluzione non sono più soggette a sanzioni per cui,
come si legge nel dossier del Servizio Studi della Camera del 20.6.2019,
l’obbligo di comunicazione della proroga risulta implicitamente soppresso. Diversamente
la risoluzione dovrà essere comunicata, ancorchè senza sanzioni, per attestare
il mancato conseguimento dei relativi redditi.
Rimane in vigore la previsione
secondo cui la mancata presentazione della proroga non comporta la revoca
dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto purchè il
contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare
per il regime di cedolare secca.
Detassazione dei canoni di locazione
non percepiti
La norma prevede che, per i
contratti stipulati dal 1.1.2020, i canoni di locazione di immobili abitativi
non pagati dal conduttore non debbano essere assoggettati ad imposizione in
capo al locatore già a partire dalla data di intimazione di sfratto per morosità
o quella dell’ingiunzione di pagamento.
In tal modo, in situazioni di
morosità, viene anticipata la detassazione del canone, non dovendo attendere la
convalida di sfratto. Tuttavia i canoni non riscossi nel periodo di imposta ma
in quelli successivi verranno tassati separatamente, ex art. 21 TUIR, sulla
base dell’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui essi sono percepiti.
La norma esplica gli effetti con
riferimento ai contratti stipulati dal 1.1.2020, mentre per quelli stipulati
anteriormente a tale data, in caso di mancata percezione del canone rimane il
diritto al credito d’imposta per le imposte pagate sui canoni dichiarati e non
percepiti.
Rinnovo dei contratti di locazione a
canone agevolato
Con una norma di
interpretazione autentica si prevede che al termine del periodo biennale di rinnovo
dei contratti a canone agevolato, gli stessi si intendano rinnovati tacitamente
di un ulteriore biennio.
In tal modo viene disconosciuta
la corrente dottrinale che prevedeva, al termine del periodo biennale, il
rinnovo del contratto per il periodo contrattuale solitamente triennale.
Pertanto, in caso di tacito
rinnovo, i contratti si intendono rinnovati sempre di anni due e non di anni 3
più 2.
Nessun commento:
Posta un commento