lunedì 21 dicembre 2020

SECONDE CASE: ISTRUZIONI PER L'USO

 


ACQUISTO E GESTIONE DELLE SECONDE CASE


In questi momenti, ove risulta oltremodo difficile e rischioso un “turismo” di lunga distanza, si stanno riscoprendo le seconde case sia come luogo di “isolamento” che alternativa alle strutture ricettive per i periodi di vacanza.

Al di là delle scelte connesse alla loro ubicazione, e quindi oltre ai classici mare/montagna anche le alternative lago/campagna, e della distanza dalla propria residenza una decisione sostanziale riguarda l’acquisto piuttosto che l’affitto.

In tema di compravendita il legislatore fiscale non ha previsto particolari agevolazioni in quanto la sua intenzione è stata da sempre quella di privilegiare con un’imposta ridotta l’acquisto della “prima casa”.

Tuttavia, nel caso in cui l’acquisto sia posto in essere da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, indipendentemente dalla natura del cedente (persona fisica o società) e purché la cessione abbia ad oggetto un immobile ad uso abitativo con le relative pertinenze, risulta applicabile l’agevolazione della tassazione sul “prezzo-valore” introdotta dall’art. 1 co. 497 L. 266/2005.

In tal caso, purché l’acquirente lo richieda espressamente nell’atto di compravendita, la base imponibile dell’imposta di registro è determinata, se più favorevole, con riferimento al valore catastale del bene trasferito che, nel caso di acquisto di seconde case, sarà pari alla rendita catastale rivalutata per il cinque per cento e moltiplicata per 120.

Il metodo del prezzo valore si applica anche nel caso in cui l’immobile sia dotato di rendita solamente proposta ex D.M. 701/94. In tal caso non occorre, nell’atto stesso, richiedere l’attribuzione della rendita catastale definitiva ex art.12 co. 2-bis del DL 70/88 in quanto tale adempimento risulta assorbito dalla richiesta di applicare la tassazione sulla base del prezzo valore.

L’agevolazione non si può invece applicare ove l’acquirente non sia una persona fisica (ad esempio l’acquisto da parte della società semplice immobiliare di famiglia) oppure il venditore sia il costruttore dell’immobile e la vendita venga posta in essere nei cinque anni dal termine della costruzione.

Nel caso in cui la vendita sia assoggettata ad IVA di applicherà, sulle seconde case e relative pertinenze, l’aliquota del 10% sul corrispettivo pattuito mentre negli altri casi si applicherà l’imposta di registro con l’aliquota del 9% con la misura minima di euro 1.000,00.

Cambierà, ovviamente, la base imponibile in quanto non sarà più il valore catastale bensì quello venale in comune commercio che potrebbe anche essere superiore al corrispettivo indicato in atto. Infatti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria hanno la possibilità di verificare, nei due anni successivi alla compravendita, se il corrispettivo riportato in atto rappresenti effettivamente il valore venale in comune commercio del bene ceduto e, se del caso, chiedere la differenza di imposta.

E’ questo un aspetto da tenere in considerazione quando si riesce a spuntare “un affare” e quindi pagare un corrispettivo inferiore al valore venale dell’immobile; se invece le condizione del fabbricato, in termini di scarsa manutenzione oppure condizioni oggettive, giustificano tale minor prezzo sarà opportuno documentare la situazione di fatto con idonea documentazione ed eventualmente una perizia di parte da esibire in caso di contenzioso.

In tema di imposte ipotecarie e catastali le regole sono semplici in quanto, ove l’atto sia assoggettato ad IVA, saranno dovute le imposte fisse di euro 200,00 cadauna (per un totale di euro 400,00) mentre ove l’atto sia assoggettato ad imposta di registro saranno dovute le imposte fisse di euro 50,00 cadauna (per un totale di euro 100,00).

Utilizzando direttamente l’immobile sarà dovuta l’IMU calcolata con le aliquote annualmente determinate dal comune mentre non dovranno essere pagate le imposte dirette.

Infatti, ai sensi dell’art.8 co.1 DLgs 23/2011, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative imposte addizionali (regionale e comunale) dovute sui redditi fondiari relativi ai beni immobili non locati.

Ai fini IMU non vi sono sconti particolari salvo specifiche riduzioni di aliquota che potrebbero prevedere i singoli comuni. Infatti, per poter fruire dell’esenzione quale “abitazione principale” occorre che il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorino abitualmente nell’immobile e vi risiedano anagraficamente, a nulla rilevando il solo cambio di residenza richiesto, magari, per poter fruire a ragione o torto, dell’agevolazione “prima casa”. Al riguardo, con riferimento alla possibilità di richiedere l’esenzione dell’imposta a seguito del trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge, si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione n.28534 del 15.12.2020 in base alla quale “non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi” negando di fatto l’esenzione sull’altro immobile.

Se invece si vuole affittare con contratti stagionali l’immobile a terzi, oltre alla regola ordinaria che prevede la tassazione del maggiore tra il 95% del canone di locazione risultante dal contratto e la rendita catastale, si può optare per la cedolare secca di cui all’art. 3 DLgs 23/2011.

Tale opzione è possibile solamente se il locatore è una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni che loca ad un conduttore persona fisica un immobile a destinazione abitativa.

In tal caso la cedolare secca, che sarà pari al 21% dell’importo contrattuale senza alcuna riduzione, sostituisce l'IRPEF, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.


 Dott. Stefano Spina

Commercialista in Torino

martedì 17 novembre 2020

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E IMMOBILI

 


LE NOVITA' IN CAMPO IMMOBILIARE CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI


L’art. 10 del decreto, a questo punto definitivo, ha apportato varie e rilevanti modifiche al Testo Unico per l’Edilizia (TUE), sicuramente interessanti per tutti gli operatori del settore immobiliare.

Alcune di esse interessano direttamente i progettisti e i proprietari di immobili intenzionati all’esecuzione di interventi sul patrimonio edilizio. Tra le principali di esse si richiamano:

• deroghe ai limiti correnti di distanza tra fabbricati, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici, realizzando, qualora ammessi, incrementi volumetrici anche con ampliamenti fuori sagoma o superando l’altezza dell’edificio demolito

• ampliamento della definizione di manutenzione straordinaria che adesso ricomprende anche la modifica della destinazione d’uso purché non comporti “mutamenti urbanisticamente rilevanti”, nonché le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per il mantenimento o l’acquisizione dell’agibilità o per l’accessibilità dell’edificio (il tutto salvaguardando il decoro architettonico dell’edificio e la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie ed a condizione che l’intervento prospettato non riguardi immobili cd. “vincolati”)

• ampliamento della definizione di ristrutturazione edilizia che ora comprende anche “… gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico…” nonché “… nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana” e ancora “… gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.”

• ampliamento delle tolleranze costruttive che non costituiscono abusi ai sensi dell’art. 34 bis introdotto nel TUE

• proroga dei termini di inizio e fine lavori, in quanto, per i permessi di costruire rilasciati o formati per silenzio assenso fino alla fine del 2020, i termini di inizio e fine lavori di cui all’art. 15 del TUE possono essere prorogati di tre anni a seguito di semplice comunicazione dell’interessato.

Altre modifiche del TUE riguardano aspetti direttamente connessi alla commerciabilità degli immobili e, pertanto, nell’ottica dell’attività degli agenti immobiliari, merita di soffermarsi con particolare attenzione su di esse.

L’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

La locuzione e il concetto di “stato legittimo dell’immobile”, da tempo di frequente utilizzo nell’ambito delle pratiche edilizie comunali e della giurisprudenza dei tribunali amministrativi, non compariva sino ad oggi in una legge dello Stato e, in particolare, non era utilizzata e richiamata in alcuna parte del TUE. La nuova norma (comma 1 bis dell’art. 9 bis del TUE) dispone che:

“Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”.

Da chi e quando può essere rilasciata tale attestazione? Il nuovo articolo 34 bis del TUE, dopo avere specificato ai commi 1 e 2 quali sono le tolleranze esecutive che non costituiscono violazioni edilizie, specifica che le stesse “… sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali”.

Pur trattandosi, a personalissimo giudizio dello scrivente, dell’ennesimo caso in cui ad una esigenza di controllo di interesse pubblico, che come tale dovrebbe restare nelle strette competenze dell’ente pubblico, si risponde caricandone la responsabilità sul privato professionista tenuto all’attestazione, è evidente che tale nuovo documento (del quale - giova innanzitutto osservare - l’allegazione agli atti di compravendita costituisce al momento una facoltà e non un obbligo delle parti) assumerà grandissima rilevanza nell’ambito delle compravendite immobiliari, costituendo a tutti gli effetti una attestazione di riconosciuto valore pubblicistico circa la regolarità edilizia dell’immobile oggetto della trattativa, nell’interesse tanto del proprietario venditore per i suoi obblighi di garanzia, quanto e ancor di più dell’acquirente per la serenità del suo acquisto, in un contesto di corretta due diligence. Sarà importante che gli agenti immobiliari segnalino già in fase di acquisizione dell’incarico e comunque nell’ambito delle trattative, quantomeno prima della conclusione del preliminare, alle parti le finalità e l’utilità di tale attestazione, anche per evitare che le parti vengano edotte al riguardo solo nell’approssimarsi dell’atto, in ipotesi dai notai roganti che, come tra l’altro risulta dalle indicazioni al momento riscontrabili sui canali comunicativi del notariato, informeranno al riguardo le parti in sede di rogito e nelle fasi della sua predisposizione. L’attestazione andrebbe invece ottenuta al momento della messa in vendita dell’immobile e prima che le parti abbiano reciprocamente assunto impegni inderogabili sulla compravendita, in un momento cioè in cui sia ancora possibile intervenire con pratiche edilizie in sanatoria, ove l’esame dell’immobile ne rilevi la necessità e fattibilità, oppure sia ancora possibile arrestare o quantomeno posticipare la ricerca di acquirente, ove l’esame tecnico dell’immobile abbia fatto emergere irregolarità insanabili o irregolarità per ovviare alle quali siano necessari pratiche edilizie e/o interventi edili comportanti tempistiche incompatibili con quelle di una usuale trattativa di vendita.

 L’ottenimento dell’agibilità, anche in assenza di opere per i fabbricati esistenti

È nota l’importanza e la rilevanza del documento attestante l’agibilità (un tempo definita “abitabilità” per gli immobili destinati all’abitazione) ai fini della commerciabilità degli immobili, tant’è che l’assenza del documento è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza come causa legittima per l’accoglimento di una domanda di risoluzione dei contratti di compravendita immobiliare (vedi le sentenze riportate in nota 1).

Il patrimonio immobiliare esistente è costituito da molti immobili di vecchia costruzione, che non dispongono di certificato di agibilità perché mai rilasciato o non reperibile.

La nuova norma (nuovo comma 7 bis dell’art. 24 del TUE, riportata in nota 2 ) dispone che per i fabbricati esistenti si possa presentare segnalazione certificata di agibilità anche senza l’esecuzione di opere, a condizione che si tratti di immobili realizzati legittimamente e che presentino i requisiti di sicurezza, di igiene, di risparmio energetico e abbattimento delle barriere architettoniche che risulteranno definiti con decreto ministeriale.

È presumibile che con l’entrata regime di tale nuova modalità per l’ottenimento dell’agibilità per gli immobili esistenti, si ampli di molto il numero degli acquirenti che lo porranno quale condizione per procedere all’acquisto, in quanto si tratta nella sostanza di un documento di rilievo pubblicistico che permette di dimostrare ad ogni livello e senza necessità di ulteriori verifiche che l’immobile rispetta i requisiti necessari per l’utilizzo a cui è destinato.

L’attestazione dell’ottenimento del permesso di costruire per silenzio – assenso

Da ultimo, alla luce della normativa che impone, a pena di nullità, l’inserimento negli atti di trasferimento immobiliare delle indicazioni di legge circa i titoli edilizi di costruzione degli immobili, merita di essere posto in evidenza che, per agevolare la dimostrazione documentale dell’avvenuto ottenimento di un titolo edilizio per silenzio assenso, l’art. 20 comma 8 del TUE è stato modificato inserendo, dopo il primo periodo che norma le modalità di formazione del silenzio-assenso, un secondo nuovo periodo che ora dispone: “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.”. Tale attestazione permetterà di eliminare dubbi circa l’esito della pratica edilizia e documentare agevolmente l’avvenuto ottenimento del permesso di costruire per effetto del silenzio - assenso.

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 NOTE

1 - Qualora il promissario venditore garantisca in ordine alla regolarità urbanistica dell'immobile, egli deve fornire al promissario acquirente documentazione attestante tale regolarità. In detta documentazione rientra anche il certificato di abitabilità, che costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, al punto da incidere sull'attitudine del bene ad assolvere la propria funzione economico-sociale. Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare un contratto di compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità alla concessione edilizia è giustificato dall'interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e commerciabilità del bene. Il rifiuto è legittimo anche se la mancanza di tali certificati dipende dalla inerzia del Comune. (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/01/2019, n. 622) Nella vendita di immobili, la previsione secondo la quale l'immobile viene accettato "nello stato di fatto e di diritto in cui si trova" non implica accettazione della mancanza del certificato di agibilità dell'immobile poiché la sola conoscenza del suo mancato rilascio al momento della stipulazione, non accompagnata da una espressa rinuncia al requisito dell'abitabilità, non vale ad escludere l'inadempimento del venditore. (Cass. civ. Sez. II Sent., 27/11/2009, n. 25040)

2 - 7bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Avv. Giuseppe Baravaglio




TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE E AGENZIA IMMOBILIARE




 

Trascrizione pregiudizievole taciuta sull’immobile e le tutele per l’acquirente: il ruolo fondamentale delle visure effettuate dall’agenzia immobiliare

Ancora una volta una pronuncia della Corte di Cassazione porta a sottolineare l’importanza della figura del mediatore nella corretta e trasparente “gestione” delle compravendite, in particolare tramite l’effettuazione delle opportune visure nei pubblici Registri immobiliari, al fine di conoscere – e far conoscere alle parti ed in particolare all’acquirente – lo stato delle iscrizioni e delle trascrizioni esistenti sull’immobile oggetto d’un affare.

La pronuncia in questione è la n. 19294 depositata il 16 settembre scorso dalla Sezione 2° civile della Suprema Corte, pronunciata sul caso specifico in cui, poco prima della stipula del rogito innanzi al Notaio, l’acquirente aveva scoperto le trascrizioni di ben due pignoramenti immobiliari gravanti sull’immobile che erano state taciute dalla parte venditrice.

Or bene, la Cassazione nella commentata pronuncia ha ribadito, come peraltro già affermato in passato in senso conforme (cfr. Cass. 30.1.1987, n. 881, e, più recentemente, Cass. 4.6.2018, n. 14289) che i pesi gravanti sul fondo venduto – ivi compresi i vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri non dichiarati dal venditore - se appunto non sono stati dichiarati in contratto costituiscono causa di risoluzione del contratto a favore del compratore, nel caso in cui fossero conosciuti dal venditore.

La pronuncia stessa prosegue sostanzialmente riconoscendo che il rinvenimento prima del rogito di pignoramenti immobiliari trascritti a carico dell’immobile promesso in vendita costituisce inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 C.c. (cfr. Cass. 30.7.2004, n. 14583; Cass. 11.11.1994, n. 9498), che rende legittimato il promissario acquirente ed esperire i rimedi che l’ordinamento nel caso specifico pone a sua tutela consistenti, in alternativa:

Nell’esperire l’azione giudiziale di risoluzione per inadempimento e contestuale richiesta di risarcimento del danno patito, da dimostrarsi;

Ovvero nell’esercitare il recesso unilaterale dal contratto ai sensi dell’art. 1385 C.c. con contestuale domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata alla parte venditrice.

Come anticipato, tale orientamento della Giurisprudenza di legittimità conferma ancora di più l’importanza della tempestiva e diligente effettuazione delle visure sui pubblici Registri immobiliari da parte dell’agente immobiliare.

Ciò non solo in modo da consentire al mediatore stesso di gestire le compravendite degli immobili in modo trasparente e senza rischi per le parti ma altresì per propria tutela, al fine di scongiurare una eventuale propria responsabilità che potrebbe derivare, secondo la tesi giurisprudenziale più recente e comunque valutando caso per caso, dalla violazione (o meno) dell’obbligo di verificare tutte le informazioni note e comunque acquisibili con l’uso della diligenza professionale del caso.




LE DISPOSIZIONI FISCALI DEL DECRETO RISTORI

 


DECRETO RISTORI: DISPOSIZIONI FISCALI

PREMESSA

Con il DL 28.10.2020 (“Decreto Ristori”) sono state emanate le misure urgenti per la tutela della salute ed il sostegno ai lavoratori ed ai settori produttivi a fronte della ripresa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito si analizzano le principali novità in campo fiscale.

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER DETERMINATI OPERATORI IVA

Viene previsto un contributo a fondo perduto per gli operatori economici, con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020, svolgenti come attività prevalente una di quelle appartenenti ai codici Ateco individuati nella tabella riportata al fondo della circolare. Possono fruire del contributo anche i soggetti con ricavi o compensi eccedenti i 5 milioni di euro mentre sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre.

L’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente (al riguardo occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni ai fini IVA) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione.

Per rendere quanto più rapido possibile l’incasso del contributo, è previsto che lo stesso venga erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, senza necessità di alcuna istanza, a coloro che nei mesi scorsi hanno ottenuto l’analogo ristoro previsto dal decreto “Rilancio” ai sensi dell’articolo 25, Dl 34/2020 con accredito sul medesimo conto corrente. I nuovi beneficiari, invece, dovranno farne richiesta tramite la specifica procedura web di cui al provvedimento 10 giugno 2020.

L’indennizzo – che non può superare i 150mila euro – viene determinato applicando un determinato moltiplicatore (dal 100 al 400% indicato nella seconda colonna della tabella), differenziato in base al codice Ateco di attività.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Il bonus spetta con riferimento ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (nella misura del 60%) e affitto d’azienda (nella misura del 30% o 50% per le strutture ricettive).

I beneficiari della misura sono soltanto gli operatori dei settori indicati nella tabella allegata, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Accede all’agevolazione chi ha registrato un calo del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU.

Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata. In ogni caso, restano ferme le disposizioni del decreto “Agosto” in materia di esenzione Imu per i settori del turismo e dello spettacolo (articolo 78, Dl 104/2020), secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata; pertanto, per le fattispecie individuate dalla precedente norma, l’esonero dal versamento del tributo comunale si applica indipendentemente dal fatto che le stesse sono comprese anche nella tabella e che la nuova norma, in generale, prescrive la condizione della coincidenza tra proprietario e operatore economico.

 

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MOD. 770.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770, relativa all’anno d’imposta 2019 è spostato dal 31 ottobre  al 10 dicembre 2020.

 

TABELLA CODICI ATECO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E CREDITO IMPOSTA AFFITTI

 

Codice ATECO

Percentuale indennizzo

493210 - Trasporto con taxi

100,00%

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

100,00%

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

200,00 %

551000 - Alberghi

150,00%

552010 - Villaggi turistici

150,00%

552020 - Ostelli della gioventu'

150,00%

552030 - Rifugi di montagna

150,00%

552040 - Colonie marine e montane

150,00%

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

150,00%

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150,00%

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

150,00%

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

150,00%

561011 - Ristorazione con somministrazione

200,00%

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200,00%

561030 - Gelaterie e pasticcerie

150,00%

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150,00%

561042 - Ristorazione ambulante

200,00%

561050 - Ristorazione su treni e navi

200,00%

562100 - Catering per eventi, banqueting

200,00%

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |

150,00%

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

200,00%

591400 - Attivita' di proiezione cinematografica

200,00%

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

200,00%

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

200,00%

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

200,00%

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

200,00%

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

200,00%

823000 - Organizzazione di convegni e fiere

200,00%

855209 - Altra formazione culturale

200,00%

900101 - Attività nel campo della recitazione

200,00%

900109 - Altre rappresentazioni artistiche

200,00%

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

200,00%

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

200,00%

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

200,00%

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

200,00%

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

200,00%

931110 - Gestione di stadi

200,00%

931120 - Gestione di piscine

200,00%

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti

200,00%

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca

200,00%

931200 - Attività di club sportivi

200,00%

931300 - Gestione di palestre

200,00%

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

200,00%

931999 - Altre attività sportive nca

200,00%

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici

200,00%

932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400,00%

932930 - Sale giochi e biliardi

200,00%

932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

200,00%

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200,00%

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca

200,00%

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

200,00%

960420 - Stabilimenti termali

200,00%

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie

200,00%