lunedì 17 febbraio 2020

BONUS FACCIATE



BONUS FACCIATE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2 del 14/02/2020, ha fornito i primi chiarimenti sul “Bonus facciate”.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
I contribuenti che usufruiscono del bonus facciate  non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante oppure per lo “sconto in fattura”.
Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti passivi compresi quelli che conseguono un reddito d’impresa (società di persone e di capitali).
Per poter usufruire della detrazione i soggetti devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o, se antecedente all'avvio, a quello di sostenimento delle spese.
Può usufruire della detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
La detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Sono esclusi gli interventi di:
  • costruzione dell’immobile
  • demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art.3 co.1 lett. d) Dpr 6.6.2001 n.380

Sono ricompresi invece:
  • gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Gli interventi devono riguardare la facciata esterna ovvero l’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Analogamente la detrazione non spetta per le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico,
La detrazione si riferisce alle spese sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2020.
Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento alla GUIDA BONUS FACCIATE edita dall'Agenzia delle Entrate.







mercoledì 5 febbraio 2020

AGEVOLAZIONI PER L'APERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

AGEVOLAZIONI PER L'APERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

L'art. 30 ter del Decreto Crescita 2019 ha previsto, a decorrere dall'01/01/2020, la concessione di un contributo a favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, situati in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
 Le ipotesi di intervento ammesse per ottenere il contributo sono le seguenti:
a) RIAPERTURA sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi;
b) AMPLIAMENTO di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale;

c) AMPLIAMENTO con riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi.

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori:

  1. Artigianato
  2. Turismo
  3. Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali, al tempo libero, al commercio al dettaglio,
  4. Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,
  5. Commercio limitatamente a:
-Esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
-Medie strutture con superficie superiore ai predetti limiti e fino a 1500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 2500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

Sono escluse dalle agevolazioni previste dalla nuova norma le attività di:
 -Compro oro
-Sale per scommesse
-Subentri in attività già esistenti precedentemente interrotte
- Le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi.
La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali ( IMU, TASI, TARI) dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Per usufruire dell’agevolazione i soggetti interessati devono presentare dall’01/01/2020 al 28/02/2020 di ciascun anno la richiesta, redatta in base ad apposito modello, e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. 

Il Comune, dopo aver verificato la dichiarazione presentata e il regolare avvio e mantenimento dell’attività, determina la misura del contributo spettante.