BONUS FACCIATE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2 del 14/02/2020,
ha fornito i primi chiarimenti sul “Bonus facciate”.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o
B ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
I contribuenti che usufruiscono del bonus facciate non possono optare per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante oppure per lo “sconto in fattura”.
Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti passivi
compresi quelli che conseguono un reddito d’impresa (società di persone e di
capitali).
Per poter usufruire della detrazione i soggetti devono
possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo
idoneo al momento dell’avvio dei lavori o, se antecedente all'avvio, a quello
di sostenimento delle spese.
Può usufruire della detrazione anche il promissario
acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a
condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita
dell’immobile regolarmente registrato.
La detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese
relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata
esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli
strumentali.
Sono esclusi gli interventi di:
- costruzione dell’immobile
- demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art.3 co.1 lett. d) Dpr 6.6.2001 n.380
Sono ricompresi invece:
- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Gli interventi devono riguardare la facciata esterna ovvero
l’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello
stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi
effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili
dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Analogamente la detrazione non spetta per le spese sostenute
per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e
spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico,
La detrazione si riferisce alle spese sostenute nell'anno
2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare,
nel periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2020.
Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento alla GUIDA BONUS FACCIATE edita dall'Agenzia delle Entrate.
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