PRINCIPALI
PROVVEDIMENTI
Il
Decreto Legge 17.3.2020 n.18, emanato (GU 17.3.2020) per far fronte
all’emergenza da COVID-19, contiene molte norme finalizzate alla sospensione e
dilazione dei pagamenti nonché al differimento degli adempimenti.
Di
seguito si vuole offrire una prima e sintetica analisi delle fattispecie più
rilevanti.
Trattamento
ordinario di integrazione salariale
I
datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa
per eventi riconducibili al COVID-19 possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese
di agosto 2020.
La
domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
lavorativa.
Nuove
disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
Le
Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore
privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di
rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione
salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e
comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è
riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Congedo
ed indennità per i lavoratori dipendenti ed autonomi
Per
l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, è riconosciuto, per i lavoratori
dipendenti e
Co.Co.Co.
una indennità se hanno figli con età non superiore a 12 anni oppure 16
anni.
Indennità
professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa
Ai
liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 ed
ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
attivi alla stessa data iscritti alla gestione separata INPS non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali autonome (es casse di
previdenza) è erogata, dall’INPS, un’indennità di euro 600,00 per il mese di
marzo.
L’indennità
non viene tassata in capo al percipiente.
L’indennità
non spetta per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza
private.
Sospensione
dei pagamenti per i lavoratori domestici
Sono
sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di
lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020. Tali
pagamenti verranno effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di
sanzioni e interessi.
Sospensione
del pagamento dei mutui prima casa
La sospensione del
pagamento dei mutui “prima casa” può essere chiesta, per un
periodo di 9 mesi dal 17.3.2020, anche da lavoratori autonomi e dai liberi
professionisti che autocertifichino ai sensi degli
articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al
21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della
domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del
fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni
adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Misure
a sostegno finanziario delle micro e piccole imprese
Le
micro, piccole e medie imprese (con fatturato inferiore ad euro 50.000.000,00,
dipendenti non superiori a 250 e attivo di bilancio non superiore ad euro
43.000.000) possono usufruire, previa comunicazione, delle seguenti agevolazioni
in campo creditizio:
• |
le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte
di anticipi su crediti esistenti al 29.2.2020 non possono essere revocati in
tutto o in parte sino al 30.9.2020, |
• |
i prestiti non rateali con scadenza antecedente al 30.9.2020
sono prorogati senza formalità sino a tale data, |
• |
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.9.2020 è
sospeso sino a tale data ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto
di sospensione è dilazionato. |
La
comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa
autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via
temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
PROROGA
DELLE SCADENZE
Sospensione
dei versamenti
Le
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente sono sospese, dal 2.3.2020 al 30.4.2020 per i soggetti, aventi
sede in Italia, che svolgono le seguenti attività indipendentemente
dall’ammontare dei ricavi dell’esercizio antecedente:
• |
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e
i tour operator |
• |
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché
soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per
danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri
natatori; |
• |
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di
supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo,
nightclub, sale gioco e biliardi; |
• |
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie,
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati; |
• |
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi
quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso; |
• |
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub; |
• |
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e
monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve
naturali; |
• |
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza
diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi
didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di
vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali,
scuole di guida professionale per autisti; |
1. |
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili; |
2. |
aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e
centri per il benessere fisico; |
3. |
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi
tematici; |
4. |
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali; |
5. |
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi
compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e
ski-lift; |
6. |
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; |
7. |
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature
sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e
spettacoli; |
8. |
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza
turistica; |
9. |
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli
appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o
principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n.117 |
Per
gli stessi soggetti sono anche sospesi i versamenti dell’IVA in scadenza nel
mese di marzo 2020.
Gli
importi sospesi (ritenute ed IVA) verranno versati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (30.6.2020 per le
federazioni sportive e gli enti assimilati di cui al punto b.) oppure mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di maggio 2020.
Per
i soggetti esercenti attività di impresa o arte o professione con sede in Italia
con ricavi o compensi non superiori ad euro 2.000.000,00 nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 17.3.2020 (si tratta dei
ricavi, desunti dal conto economico, relativi all’esercizio 2019 per i soggetti
solari ) sono sospesi i seguenti
versamenti in autoliquidazione in scadenza nel periodo tra l’8.3.2020 ed il
31.3.2020:
• |
ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati
comprese le addizionali, |
• |
IVA, |
• |
contributi previdenziali ed assistenziali e premi per
l’assicurazione obbligatoria. |
Gli
importi sospesi verranno versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 31.5.2020 oppure mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio
2020.
Per
tutti i soggetti, i versamenti relativi a:
• |
tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali
(codice tributo 7085), |
• |
ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo, mediazione
ed opere dell’ingegno (codice tributo 1040), |
• |
ritenute d’acconto sui pagamenti dei condomini (codice tributo
1019 e 1020), |
• |
ritenute d’acconto sui corrispettivi delle locazioni brevi
(codice tributo 1919). |
in
scadenza il 16.3.2020 sono prorogati al 20.3.2020.
Per
i soggetti con ricavi o compensi uguali o superiori ad euro 2.000.000,00 nel
periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 i versamenti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi a contributi
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria in
scadenza il 16.3.2020 sono prorogati al 20.3.2020.
Sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3.2020 al
31.5.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento o di addebito emessi con
riferimento a tutte le entrate tributarie e non tributarie.
I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al 31.5.2020.
Il
termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è
differito al 31.5.2020.
Analogamente,
il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti
in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.
Non
fruiscono, in base al DL 18/2020, di alcuna sospensione:
• |
i termini di versamento delle rate da dilazione relative a
cartelle o preavvisi, che di norma il contribuente domanda all’Agente della
riscossione quando il credito gli è stato affidato, |
• |
gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica
o controllo formale della dichiarazione. |
Quindi,
per tali fattispecie, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da
dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.
Ricavi
soggetti a ritenuta d’acconto
Per
i soggetti esercenti attività di impresa o arte o professione con sede in Italia
con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,00 nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 17.3.2020 (si tratta dei ricavi, desunti dal
conto economico, relativi all’esercizio 2019 per i soggetti solari ) i ricavi e
compensi percepiti tra il 17.3.2020 ed il 31.3.2020 non sono assoggettati a
ritenute d’acconto a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I
contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a
ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare
delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro
il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
Altri
adempimenti tributari
Tutti
gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle
ritenute alla fonte (comprese le addizionali regionali e comunali) quali:
• |
registrazione dei contratti di locazione e
preliminari, |
• |
presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni
fiscali quali, ad esempio, LIPE, Dichiarazione IVA, Esterometro, mod.
INTRASTAT, |
in
scadenza tra l’8.3.2020 ed il 31.5.2020 sono sospesi sino al
31.5.2020.
Gli
adempimenti saranno effettuati entro il 30.6.2020 senza applicazione di
sanzioni.
Le
comunicazioni relative alle dichiarazioni precompilate sono così
prorogati:
• |
31.3.2020 per le comunicazioni da parte degli enti esterni
(banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio,
università, asili nido, veterinari, ecc.) |
• |
31.3.2020 per la trasmissione telematica Certificazione Unica
all'Agenzia |
• |
5.5.2020 per la messa a disposizione della dichiarazione
precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate |
• |
30.9.2020 scade il termine di presentazione del modello 730
precompilato |
Sospensione
dell’attività di accertamento da parte degli enti impositori
Sono
sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì
sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle
istanze di interpello.
Premio
per i lavoratori dipendenti
Ai
titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo
da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro
spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione
del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti
nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I
datori di lavoro riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla
retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di
effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno compensandolo nel mod.
F24.
Credito
d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro
Allo
scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo
d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50
per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun
beneficiario.
Un
apposito decreto ministeriale disciplinerà i criteri e le modalità di
applicazione e fruizione del credito.
Credito
d’imposta per botteghe e negozi
Ai
soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un
credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di
locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1.
Il
credito di imposta non si applica alle attività rimaste aperte ai sensi
dell’art.1 DM 11.3.2020 (attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità di cui all’allegato 1 al DM 11.3.2020 e servizi alla persona di cui
all’allegato 2 al DM 11.3.2020).
Il
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Incentivi
fiscali per le erogazioni liberali
Per
le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle
persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta
lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore
a 30.000 euro.
Per
le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di
contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020
dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge
13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili
nell'esercizio in cui sono effettuate.
Stefano
Spina
Dottore
commercialista in Torino
Consulente
fiscale FIMAA Torino
Consulente
fiscale FIMAA Piemonte