DECRETO RILANCIO E L'ECOBONUS
L'art. 119 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 tratta degli incentivi per l’efficientamento energetico
(ecobonus maggiorato) ed altre fattispecie, con una detrazione maggiorata al 110%
La norma introdotta dal Decreto prevede una detrazione “maggiorata” del 110% per i seguenti interventi:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo Il massimale di spesa è pari ad euro 60.000 per unità;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitari a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. Il massimale di spesa è pari ad euro 30.000 per unità e si estende alle spese per la bonifica e smaltimento degli impianti sostituiti;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microcogenerazione. Il massimale di spesa è pari ad euro 30.000 per unità e si estende alle spese per la bonifica e smaltimento degli impianti sostituiti;
- altri interventi di efficientamento energetico, individuati dall’art.14 dl 63/2013, eseguiti congiuntamente ad uno dei primi tre interventi;
- interventi di sisma-bonus di cui all’art.16 co. 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies DL 63/2013.
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica per una spesa complessiva non superiore ad euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, In caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
- installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati degli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente per una spesa complessiva non superiore ad euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
- installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
- occorre assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- ovvero il conseguimento della classe energetica più alta;
- da dimostrare attraverso il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE):
- da parte del tecnico abilitato
- nella forma della dichiarazione asseverata.
- persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati:
- sui condomini;
- nelle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche se inserite in un condominio.
- istituti autonomi case popolari (Iacp) e soggetti aventi le stesse finalità per gli interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti ed assegnati in godimento ai propri soci.
- dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
- non può essere usufruita negli anni successivi per cui viene persa;
- non può essere chiesta a rimborso.
- la cessione del credito;
- l’applicazione dello sconto in fattura.
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati (dottori commercialisti ecc.) previa sottoscrizione di apposita polizza
- per i lavori relativi all’ecobonus, l’asseverazione da parte di un tecnico dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute · per i lavori di sismabonus, l’asseverazione di un professionista sulla riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute.
Il
costo delle asseverazioni e attestazioni rientra tra le spese detraibili.
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